[1]((Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonche' i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.
[2]
[2]Il giudice puo' tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza)).
Costituzione del convenuto nel giudizio ordinario davanti al tribunale, con eccezioni tipiche già scritte, presa di posizione sui fatti, riconvenzionale, chiamata del terzo e procura in calce.
Memoria da depositare almeno quaranta giorni prima dell’udienza: svolgimento del processo, questioni indicate nel decreto dell’art. 171-bis, repliche, controeccezioni già scritte, domande conseguenti, precisazioni, chiamata del terzo e conclusioni.
Difese finali nel termine dell’art. 189: svolgimento del processo, fatti con le prove, diritto e onere della prova, fatti non contestati, valutazione di testimoni e CTU, contegno delle parti, quantificazione, spese e conclusioni trascritte dalle note.
Costituzione del resistente nel procedimento semplificato, con eccezioni tipiche già scritte, presa di posizione sui fatti, richiesta di passare al rito ordinario, riconvenzionale, chiamata del terzo e procura in calce.
Costituzione del convenuto ex art. 416 c.p.c.: eccezioni tipiche già scritte dai fatti (incompetenza, legittimazione, decadenza, prescrizione, pagamento), presa di posizione fatto per fatto, difese sulle domande del ricorso, riconvenzionale con l’istanza dell’art. 418, chiamata del terzo, prove e procura in calce.
La prova del giudicato esterno, salvo il caso di espressa ammissione della controparte, dev'essere fornita attraverso il certificato di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., attenendo ad una questione di ordine pubblico processuale, sottratta al principio di non contestazione; tale prova può essere fornita per la prima volta nel giudizio cassazione solo allorché il giudicato si sia inequivocabilmente formato dopo la pronuncia della sentenza impugnata ovvero dopo la scadenza del termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado di appello e, pertanto, successivamente alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie di replica.
L'acquisizione in camera di consiglio di un dato da un sito internet, in assenza di contraddittorio, è prova non legittimamente acquisita agli atti, in quanto tratta in violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 97 disp. att. c.p.c., che non può essere oggetto di cognizione e valutazione giudiziale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della Corte d'appello che, in relazione ad ipotesi di cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B., aveva ritenuto che la creditrice precettante fosse priva di legittimazione attiva sulla base di informazioni tratte, in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, dal sito internet della banca cedente).
In tema di prova documentale nel processo civile, la decisione del giudice d'appello fondata sulla mancata produzione, in fase di gravame, di documenti ritualmente depositati nel giudizio di prime cure, senza verificarne l'effettiva presenza nel fascicolo di primo grado, oppure attivarsi per la loro acquisizione o ricostruzione, si pone in contrasto con il principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova" - in base al quale il documento ritualmente prodotto spiega un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e che non può dipendere dalle vicende del fascicolo né dalle successive scelte difensive della parte - e con l'art. 115 c.p.c., per avere il giudice omesso di considerare prove ritualmente acquisite.
In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, laddove vengano utilizzati criteri tabellari formulati per fattispecie differenti, la motivazione posta a base della decisione deve non solo evidenziare le ragioni che giustificano, sulla base delle analogie tra le fattispecie, il predetto richiamo, ma anche indicare e considerare puntualmente tutti gli elementi concreti che assumono rilievo ai fini della quantificazione, dando adeguatamente conto del peso specifico attribuito a ciascuno di essi in modo da consentire di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice e di verificare il rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva immotivatamente applicato, per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da ingiuria, i criteri tabellari relativi ai danni non patrimoniali derivanti dalla diffamazione a mezzo stampa, nonostante la diversità della loro natura e la non comparabilità delle caratteristiche offensive).
Nel giudizio in cui è fatto valere il diritto alla provvigione, il principio di non contestazione opera anche riguardo all'iscrizione del mediatore nell'apposito albo, trattandosi di un fatto storico costitutivo di tale diritto e suscettibile di prova, senza che rilevi che l'iscrizione sia imposta da una norma imperativa, con la conseguenza che la sua insussistenza deve essere tempestivamente dedotta dalla controparte e non è rilevabile d'ufficio dal giudice.
In tema di azioni a difesa della proprietà, l'accertamento dell'estensione e della corrispondenza oggettiva dei titoli di provenienza può essere compiuto dal giudice con l'ausilio della consulenza tecnica d'ufficio, la quale è legittimamente utilizzabile quale strumento di chiarimento e ricostruzione tecnica della prova documentale, senza assurgere a mezzo di prova dei fatti costitutivi, che restano desumibili dai titoli stessi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittimo il ricorso alla consulenza tecnica per verificare la corrispondenza tra titoli di acquisto risalenti e un successivo atto di vendita, al fine di accertare l'alienità di alcune porzioni immobiliari e, quindi, il loro acquisto per usucapione ordinaria, trattandosi di acquisto a non domino).
In tema di procedimento civile, la consulenza tecnica d'ufficio - che può costituire fonte oggettiva di prova tutte le volte che opera come strumento di accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche - è un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso al potere discrezionale del giudice, il cui esercizio incontra il duplice limite del divieto di servirsene per sollevare le parti dall'onere probatorio e dell'obbligo di motivare il rigetto della relativa richiesta; conseguentemente, il giudice che non dispone la consulenza richiesta dalla parte è tenuto a fornire adeguata dimostrazione - suscettibile di sindacato in sede di legittimità - di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potere, per converso, disattendere l'istanza stessa ritenendo non provati i fatti che questa avrebbe verosimilmente accertato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte d'appello con la quale era stata esclusa la necessità di c.t.u. contabile in materia di danno pensionistico, in ragione della mancata allegazione delle circostanze di fatto indispensabili per lo svolgimento dell'indagine tecnica).
La nullità - per violazione della direttiva 93/13/CEE - della clausola fideiussoria contenuta in un contratto di mutuo fondiario, con la quale un consumatore garantisce il credito del mutuante professionista, non è rilevabile d'ufficio in sede di legittimità, ove i relativi fatti costitutivi non siano stati ritualmente allegati e provati in seno al giudizio di merito.
In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Nella specie, la Corte territoriale aveva attribuito valore di prova legale alle dichiarazioni che il ricorrente aveva fornito ai Carabinieri; la S.C. ha chiarito che esse potevano, al più, integrare una confessione stragiudiziale a terzi, liberamente valutabile e priva di efficacia preclusiva dell'ammissione delle prove testimoniali richieste).
A differenza del ricorso per cassazione (soggetto al disposto dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.), l'atto di appello con cui si deduce la violazione del principio di non contestazione, ferma restando la necessità del rispetto dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c., non deve contenere la specifica indicazione del contenuto della comparsa di risposta avversaria, di modo che, nel caso di omesso deposito, da parte dell'appellato, del proprio fascicolo di parte di primo grado, il giudice non può dichiarare inammissibile l'impugnazione, essendo tenuto, al fine della valutazione della relativa fondatezza, ad esaminare la copia della comparsa di risposta presente nel fascicolo d'ufficio del suddetto grado di giudizio, se del caso previa acquisizione dello stesso.
Ai fini dell'operatività del principio di non contestazione, spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte, poiché tale apprezzamento esige l'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza della domanda e delle deduzioni delle parti, ne deriva che detto accertamento è sindacabile in cassazione solo per difetto assoluto, o apparenza, di motivazione o per manifesta illogicità della stessa.
Ai fini dell'operatività del principio di non contestazione, i fatti, affinché possano essere considerati non specificamente contestati, devono essere stati specificamente allegati. (La S.C. ha accolto il motivo di ricorso con cui era dedotta la violazione di tale principio in una fattispecie in cui, a fronte della domanda di pagamento di una serie di forniture di merci, il convenuto, pur non contestando di essersi rifornito dall'attore in un determinato periodo di tempo, aveva però contestato che le forniture di cui alle fatture prodotte fossero mai avvenute).
La forma scritta, richiesta dall'art. 1888 c.c. per la prova del contratto di assicurazione, non può essere surrogata dalla non contestazione, in quanto il principio di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c., investe unicamente il fatto storico da provare e non la tipologia o la forma della prova prevista dalla legge. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inidonea, ai fini della prova di un contratto di assicurazione, la mancata contestazione dell'allegazione dell'avvenuto pagamento del premio).
Le dichiarazioni rese dalla persona offesa come testimone nel processo penale, nel quale non si sia costituita parte civile, entrano nel processo civile di risarcimento del danno, non quale prove testimoniali costituende, bensì come prove documentali precostituite atipiche - soggette ai limiti temporali previsti a pena di decadenza, nonché alla possibilità, per la controparte, di replicare, interloquire e controdedurre - e, dunque, liberamente valutabili dal giudice civile quali presunzioni semplici o argomenti di prova, ai sensi degli artt. 2729 c.c. e 310, comma 3, c.p.c., senza che questi sia vincolato dalla valutazione già espressa dal giudice del diverso processo.
Il principio di non contestazione opera in relazione alle sole circostanze conosciute o almeno conoscibili dalla controparte con l'uso dell'ordinaria diligenza, e solo accidentalmente non note, sicché resta inoperante in relazione ai fatti che fuoriescano dalla sfera di controllo dell'interessato, soprattutto quando non siano comuni alle parti, bensì propri di chi intende avvalersene. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in una controversia in materia di riscatto e prelazione agraria, aveva ritenuto provati, in quanto non contestati, i requisiti soggettivi e oggettivi condizionanti il valido esercizio del diritto, nonostante si trattasse di circostanze, riferite alla sfera soggettiva di controllo propria del retraente, delle quali non è predicabile, in difetto di prova contraria, la conoscenza o conoscibilità in capo alla controparte).
La relazione conclusiva dell'accertamento tecnico preventivo ante causam, se ritualmente acquisita al successivo giudizio di cognizione, è utilizzabile nei confronti di tutte le parti del giudizio di merito, ancorché non abbiano partecipato all'a.t.p., quale elemento probatorio soggetto al contraddittorio e liberamente apprezzabile dal giudice, nel raffronto con le altre risultanze istruttorie. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nel giudizio risarcitorio promosso dal consumatore per il danno cagionato dal bene venduto e risultato difettoso, aveva ritenuto inopponibile la relazione conclusiva di a.t.p. ai terzi chiamati in causa dal venditore, perché non previamente evocati nel procedimento ante causam).
In tema di danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa, la diminuzione del reddito da lavoro autonomo con l'avanzare dell'età non può considerarsi "fatto notorio", inteso come conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo, ovvero presuntivamente "normale", tanto da legittimarne un'autonoma conoscenza giudiziale, fondandosi su dati storici e statistici suscettibili di mutare nel tempo con una variabilità tale da escludere la sussunzione in termini di univoca verosimiglianza propria delle presunzioni.
Le nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati e provati dalle parti. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che aveva rilevato la nullità di un contratto di fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust, nonostante la mancata rituale produzione in giudizio del provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia, erroneamente qualificato alla stregua di fatto notorio).
In materia di contratto di spedizione, lo spedizioniere che assuma un'unitaria obbligazione di esecuzione, in autonomia, del trasporto della merce con mezzi propri o altrui verso un corrispettivo acquista anche la veste di vettore ex art. 1741 c.c., implicando l'accertamento di tale rapporto un'indagine sul concreto contenuto dell'intento negoziale, la quale non è soddisfatta dalla sola circostanza della girata allo spedizioniere della polizza di carico, dal momento che quest'ultima, in quanto titolo di credito causale del diritto alla consegna della merce trasportata, non implica l'automatica assunzione, da parte del medesimo, degli obblighi derivanti dal contratto di trasporto.
In tema di litisconsorzio necessario, la mancata specifica contestazione di un fatto costitutivo del diritto dedotto da uno dei contendenti, o anche la puntuale ammissione di tale fatto, ove provenienti solo da alcuni dei litisconsorti, non sono idonee a rendere incontroverso e non più bisognoso di prova il fatto medesimo, ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c.. (Fattispecie in cui la non contestazione concerneva il possesso utile ad usucapionem).
Nei giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento dello status di apolide, il richiedente è tenuto ad allegare specificamente di non possedere la cittadinanza dello Stato o degli Stati con cui intrattenga o abbia intrattenuto legami significativi e di non essere nelle condizioni giuridiche e/o fattuali di ottenerne il riconoscimento alla luce dei sistemi normativi applicabili, operando il principio dell'attenuazione dell'onere della prova ed il conseguente obbligo di cooperazione istruttoria officiosa del giudice del merito soltanto al fine di colmare lacune probatorie derivanti dalla necessità di conoscere specificamente i sistemi normativi o procedimentali riguardanti la cittadinanza negli Stati di riferimento e di assumere informazioni o svolgere approfondimenti istruttori presso le autorità competenti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della Corte d'appello che aveva riconosciuto lo status di apolide ad un cittadino nato in Georgia nel 1961, poi riconosciuto cittadino russo ed in seguito privato di tale cittadinanza in seguito ad un provvedimento di revoca, senza accertare se egli avesse potuto riottenere la cittadinanza georgiana e se vi fossero delle condizioni ostative al riconoscimento dello status di apolide, anche in considerazione dei numerosi precedenti penali dello stesso).
In tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale. (In applicazione del principio e cassando con rinvio la sentenza impugnata, la S.C. ha affermato che la Corte territoriale non avrebbe dovuto prescindere dalla presenza di un varco nella recinzione del terreno controverso, in quanto l'eventuale dimostrazione del suo uso da parte del titolare del convenuto in usucapione avrebbe costituito circostanza idonea ad escludere la sussistenza del possesso esclusivo uti dominus in capo all'attore).
La dichiarazioni acquisite a sommarie informazioni testimoniali (s.i.t.) nell'ambito del procedimento penale non assumono rilievo come testimonianze nel processo civile ma sono liberamente valutabili dal giudice nel complessivo contesto istruttorio.
L'interrogatorio formale, essendo diretto a provocare la confessione della parte alla quale è deferito, è sempre ammissibile, purché concludente e non meramente dilatorio o defatigatorio, siccome in contrasto con gli elementi probatori già acquisiti. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che aveva fatto discendere l'inammissibilità dell'interrogatorio dalla valutazione prognostica del suo possibile esito anziché da una valutazione preventiva di non concludenza dei relativi capitoli, per come formulati, in ragione dell'inidoneità degli stessi a provocare la confessione della parte).
"ristretta" o "locale" - Configurabilità - Fattispecie. Il c.d. "fatto notorio", ai sensi dell'art. 115, comma 2, c.p.c., può essere inteso anche quale fatto generalmente conosciuto, in una determinata zona (cd. "notorietà locale") o in un particolare settore di attività o di affari, da una collettività di persone di media cultura. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ravvisato un fatto notorio "ristretto" nella concessione dell'autovettura per uso personale e gratuito ai dipendenti delle società del gruppo FIAT assegnati all'estero, con conseguente riconoscimento della natura retributiva del correlativo benefit).
Nei casi in cui il giudice è chiamato ad applicare la legge sostanziale straniera, la disciplina processuale di tutte le fasi del giudizio si determina sulla base dell'ordinamento dello Stato munito di giurisdizione, sicché in sede di legittimità non è consentito rimettere in discussione l'accertamento di fatto operato dal giudice di merito, quando questo è sorretto da motivazione logica e congrua, essendo precluso, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., qualsiasi riesame del merito delle risultanze istruttorie. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso ritenendo che le denunciate violazioni della disciplina dell'assegno divorzile nell'ordinamento inglese tendessero, in realtà, ad ottenere in sede di legittimità una non consentita revisione dell'istruttoria in ordine allo stato reddituale e patrimoniale del coniuge ricorrente).
In tema di emendatio libelli, la diversa quantificazione della domanda risarcitoria originariamente azionata è consentita nel rispetto delle preclusioni processuali, per cui, in relazione al sistema anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, deve aver luogo non oltre la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., nel procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica, e, nel procedimento davanti al giudice di pace, prima che questi inviti le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa ai sensi dell'art. 321 c.p.c. ovvero, in entrambi i procedimenti, immediatamente dopo l'espletamento dell'attività istruttoria quando sia conseguenza di quest'ultima, in ossequio al principio di acquisizione processuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che, in relazione ad un giudizio svoltosi dinanzi al giudice di pace, aveva dichiarato inammissibile la modifica quantitativa dell'originaria domanda risarcitoria, svolta all'esito del deposito della c.t.u., dopo che il giudice di pace aveva già invitato le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa).
La liquidazione equitativa del danno da lesione della reputazione, accertato sulla base di massime d'esperienza, non deve necessariamente uniformarsi a basi di computo tabellari.
Le prove precostituite, quali i documenti, entrano nel giudizio attraverso la produzione e, nella decisione, in virtù di un'operazione di semplice logica giuridica, essendo tali attività contestabili solo se svolte in contrasto con le regole, rispettivamente, processuali o di giudizio, che vi presiedono, senza che abbia rilievo una valutazione in termini di utilizzabilità, categoria propria del processo penale ed ignota al processo civile.
In tema di danno da interruzione del servizio di telecomunicazione, l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno, che consente la liquidazione equitativa, va intesa in senso relativo, essendo al riguardo sufficiente una difficoltà anche solo di un certo rilievo per escludere che sia consentita al giudice del merito una decisione di "non liquet", atteso che una pronuncia siffatta si risolve nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pur riconoscendo l'illegittimità della condotta dell'operatore e l'effettiva lesione subita dall'utente, ha ritenuto che il danno lamentato non fosse risarcibile neanche in via equitativa in quanto "non ancorato ad alcun elemento concreto, né fattuale né giuridico").
Ai fini del pagamento del TFR da parte del Fondo di garanzia di cui alla l. n. 297 del 1982, il presupposto della non assoggettabilità a fallimento dell'imprenditore in relazione alla soglia debitoria contemplata dall'art. 15 l. fall. richiede l'accertamento dell'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non già del solo debito dedotto in giudizio dal lavoratore (posto che potrebbero esservi più debiti scaduti che, cumulati, determinano il superamento della suddetta soglia), non operando, a tal fine, il principio di non contestazione, dal momento che non rientra nella sfera di conoscibilità dell'Istituto il fatto integrante il superamento della soglia medesima.
In tema di intese restrittive della concorrenza, una fideiussione omnibus, conformata a un modello contrattuale predisposto dall'ABI prima dell'ottobre 2002, può essere qualificata contratto "a valle" di un'intesa restrittiva "a monte", in base al provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, ove il giudice compia una ricognizione di tale provvedimento, per verificare se esso integri una prova privilegiata anche con riguardo all'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale presente all'epoca e, in difetto di positivo riscontro in tal senso, accerti, sulla scorta di altri mezzi di prova, l'esistenza dell'intesa restrittiva che trovi espressione in una o più clausole del contratto di garanzia.
Il principio di non contestazione opera in relazione ai fatti e non ai documenti prodotti, determinandosi gli effetti della mancata contestazione con riferimento alle sole allegazioni assertive e non alle prove assunte, la cui valutazione avviene in un momento successivo alla definizione dei fatti controversi ed è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, con il quale il ricorrente aveva lamentato che, in una controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti ai locali destinati ad attività commerciale di vendita di mobili ed arredi, il giudice d'appello non aveva ritenuto provati i fatti posti dal C.T.U. a fondamento dell'elaborato peritale, in ordine ai quali il condominio evocato in giudizio non aveva svolto puntuali e specifiche contestazioni).
In applicazione del principio di non dispersione della prova ritualmente acquisita nel giudizio di primo grado, il giudice di appello può utilizzare il documento che ha formato oggetto di puntuale descrizione nella sentenza di primo grado per come in essa descritto; in caso, invece, di mancato esame nel giudizio di prime cure del documento richiamato nell'atto di impugnazione, il giudice di appello - se trattasi di documento prodotto in primo grado dalla controparte, che non si è costituita in appello o che, comunque, pur essendosi costituita, non ha riprodotto l'atto - può ritenere provato il fatto storico rappresentato dal documento nei termini specificatamente allegati nell'atto difensivo.
In tema di verifica di stato passivo, il principio di non contestazione - quale tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti dall'istante a sostegno della domanda - è applicabile anche nei confronti del curatore fallimentare, ma il giudice delegato (così come, in sede d'opposizione allo stato passivo, il tribunale) ha il potere-dovere di rilevare, in via ufficiosa, in sede di decisione sulla domanda di ammissione, sia le eccezioni non riservate dalla legge all'iniziativa esclusiva della parte interessata, sia l'insussistenza dei fatti costitutivi del diritto o del credito azionato, a partire dalla titolarità dello stesso in capo al ricorrente, senza sollecitare in siffatta ipotesi il contraddittorio tra le parti, il quale è necessario solo in caso di rilievo di ufficio di una vera e propria eccezione, cioè di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato.
La eccezione di intervenuta transazione non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto - per la quale la legge consente solo alla parte di rilevare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi - e, pertanto, non soggiace alla decadenza dettata dall'art. 167, comma 2, c.p.c., ma è rilevabile d'ufficio dal giudice, anche in appello, non essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, purché i fatti risultino documentati "ex actis".
La valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni, che la disciplina del giudizio ordinario di cognizione connette all'esaurimento della fase processuale entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte; in particolare, la mancata tempestiva contestazione, sin dalle prime difese, dei fatti allegati dall'attore è comunque retrattabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall'art. 183 c.p.c., risultando preclusa, all'esito della fase di trattazione, ogni ulteriore modifica determinata dall'esercizio della facoltà deduttiva.
I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova solo dei fatti che questi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre le dichiarazioni ad essi rese dagli interessati (ad esempio, i dipendenti del datore di lavoro) sono liberamente apprezzabili dal giudice il quale, alla stregua della complessiva valutazione di tutte le risultanze istruttorie, può attribuire maggior rilievo a tali dichiarazioni, riferite ai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti, rispetto a quelle raccolte in giudizio, potendo financo considerarle prova sufficiente delle relative circostanze in ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari, ferma restando la necessità di adeguata motivazione.
La mancata ammissione della prova testimoniale non è censurabile in sede di legittimità per violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in quanto la prima violazione ricorre soltanto quando il giudice di merito ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma e, cioè, ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e la seconda quando ha disatteso il principio della libera valutazione delle prove in assenza di una deroga normativamente prevista o ha valutato secondo prudente apprezzamento una prova soggetta ad un diverso regime. (In applicazione dei predetti principi, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, con cui si censurava la sentenza di rigetto dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione di liberazione degli immobili staggiti, da parte dei conduttori, per la "viltà" del canone locatizio, deducendosi la nullità dell'ordinanza che non aveva ammesso le prove volte a dimostrare la natura non "vile" di tale canone).
Il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi.
Art. 115 c.p.c.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
Corte costituzionale
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Ordinanza n. 351/2001
Questione inammissibile
6 novembre 2001
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma ottavo, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, nel testo modificato dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74, nonché degli articoli 115, 116, 166 e 167 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 24 e 29 della Costituzione, in quanto, secondo una interpretazione giurisprudenziale, non sarebbe più necessaria nel giudizio di divorzio la notifica al convenuto del provvedimento presidenziale di fissazione dell'udienza davanti al giudice istruttore. Infatti, avendo il giudice 'a quò dichiarato di aderire a diverso indirizzo interpretativo pure affermato in giurisprudenza e da lui ritenuto conforme ai principi costituzionali, la questione appare sollevata non per la sua necessaria pregiudizialità ai fini della decisione della controversia pendente, quanto piuttosto allo scopo di ottenere dalla Corte un avallo dell'opzione interpretativa ritenuta preferibile, con ciò utilizzando il giudizio di costituzionalità per un fine ad esso estraneo. - Sulla estraneità al giudizio di costituzionalità di questioni sollevate per fini di mera interpretazione, v., tra le altre, ordinanze n. 233/2000 e n. 158/2000. M.F.
Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 4 luglio 2009. 1 parola tolta, 12 parole aggiunte in 2 capoversi.
Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministeroaggiunto: , nonche' i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.
tolto: Puo'aggiunto: Il giudice puo' tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art115 · fonte del testo
Iuspedia
Diritto · Norme · Conoscenza
Prima di continuare
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
FunzionalitàFanno funzionare il sitoSempre attive
StatisticheMisurano chi visitaNon usate
EsperienzaContenuti su misuraNon usata
Annunci su GoogleMisura se funzionanoSolo se acconsenti
Banner animatiAnnunci del circuito AwinSolo se acconsenti
Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari