Codice civile

Art. 2109 c.c. — Periodo di riposo

[1]Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica.

[2]Ha anche diritto, dopo un anno d'ininterrotto servizio, ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo e' stabilita dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equita'. 6

[3]L'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie.

[4]Non puo' essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell'art. 2118. 50 69

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

6

La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 10 maggio 1963, n. 66 (in G.U. 1a s.s. 18/05/1963, n. 132) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 2109, secondo comma, del Codice civile, limitatamente all'inciso "dopo un anno di ininterrotto servizio", in riferimento all'art. 36, terzo comma, della Costituzione".

Corte Costituzionale

50

La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 22 dicembre 1980, n. 189 (in G.U. 1a s.s. 31/12/1980, n. 357), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2109 cod. civ. nella parte in cui non prevede il diritto a ferie retribuite anche per il lavoratore assunto in prova in caso di recesso dal contratto durante il periodo di prova medesimo".

Corte Costituzionale

69

La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 30 dicembre 1987, n. 616 (in G.U. 1a s.s. 08/01/1988, n. 1), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 2109 cod. civ. nella parte in cui non prevede che la malattia insorta durante il periodo feriale ne sospenda il decorso".

Testo vigente dal 9 gennaio 1988

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

8 pronunce che riguardano l’art. 2109 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 25528/2025

    17 settembre 2025

    La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE - come interpretato dalla Corte di Giustizia -, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore, in modo da evitare che questi sia indotto a rinunziare al riposo annuale allo scopo di non subire decurtazioni nel trattamento retributivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, secondo cui, nella retribuzione dovuta per i giorni di ferie ad un infermiere professionale dipendente da una A.S.L., doveva ricomprendersi anche l'indennità di turno giornaliera regolata dalle norme collettive aziendali).

    Art. 2109 c.c. · Art. 10 Orario di lavoro

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 25120/2025

    12 settembre 2025

    Alla cd. "gente di mare", di cui alla Direttiva 1999/63/CE, si applica la nozione "europea" di retribuzione dovuta nel periodo feriale, al fine di garantire al lavoratore condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa, per la cui determinazione occorre verificare se determinate voci economiche, previste dalle disposizioni collettive, abbiano natura retributiva e siano collegate all'esecuzione delle mansioni e correlate allo status personale e professionale del lavoratore (sì da doversi ricomprendere nella retribuzione feriale); se esistano eventuali regole collettive di esclusione (o di riduzione della portata) di ciascuna di esse dalla retribuzione erogata durante le ferie o dalla base di calcolo dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute; se tali regole abbiano, in base ad una valutazione ex ante, potenzialità dissuasiva dalla fruizione delle ferie, in contrasto con la normativa europea.

    Art. 2109 c.c. · Art. 36 cost.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 23561/2025

    19 agosto 2025

    Il diritto alle ferie, anche alla luce di quanto statuito dalla sentenza del Corte di Giustizia UE del 25 giugno 2020, nelle cause riunite C-762/18 e C-37/19, matura, pur in assenza di lavoro effettivo, in ipotesi di impossibilità di esecuzione della prestazione per cause imprevedibili e indipendenti dalla volontà del lavoratore. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che, nel ravvisare una siffatta ipotesi di impossibilità nell'illegittimo rifiuto, da parte del cessionario di ramo d'azienda, di ricevere la prestazione lavorativa del lavoratore ivi occupato, disconoscendone il diritto a passare alle sue dipendenze ex art. 2112 c.c., aveva ritenuto irrilevanti, ai fini della maturazione delle ferie, la collocazione in cassa integrazione del lavoratore e il suo successivo distacco presso terzi, disposti dal datore di lavoro cedente a causa del rifiuto anzidetto).

    Art. 2109 c.c. · Art. 2112 c.c. · Art. 1206 c.c.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 20444/2025

    21 luglio 2025

    Il pubblico impiegato non perde il diritto alla monetizzazione delle ferie maturate neppure laddove la cessazione del rapporto di lavoro sia ascrivibile a sua colpa (compreso il caso del licenziamento disciplinare senza preavviso), a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo invitato in precedenza a godere del periodo di congedo, avvisandolo che, in mancanza, le ferie sarebbero andate perdute.

    Art. 2109 c.c. · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 · Art. 10 Orario di lavoro

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 616/1987

    Ha colpito questo articolo
    30 dicembre 1987

    Il periodo di malattia, insorta durante le ferie, non può essere conteggiato nel congedo annuale retribuito in quanto sarebbe frustrato il principio della effettiva fruizione delle ferie stesse sancito dall'art. 36, comma terzo, della Costituzione il quale comporta il diritto del lavoratore ad un congruo periodo di riposo al fine di ritemprare le energie psicofisiche usurate dal lavoro e partecipare più incisivamente alla vita familiare e culturale, finalità cui è interessato lo stesso datore di lavoro in vista di un maggior apporto di risultati all'attività d'impresa; ne' valgono, in senso contrario e nonostante la necessità di un intervento del legislatore per la adozione di una disciplina di dettaglio, la sottrazione al controllo del datore di lavoro delle modalità di fruizione delle ferie, la eventuale sovrapposizione di due cause di sospensione dell'attività di lavoro e la necessità di considerare l'entità della malattia e di effettuare i relativi controlli. Pertanto è costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 36, comma terzo, Cost., l'art. 2109 cod. civ. nella parte in cui non prevede che la malattia insorta durante il periodo feriale ne sospenda il decorso.

    Art. 2109 c.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 189/1980

    Ha colpito questo articolo
    22 dicembre 1980

    Il diritto alle ferie annuali retribuite e` garantito dall'art. 36, ultimo comma, Cost. ad ogni lavoratore senza distinzione di sorta e quindi il periodo di riposo, seppur ragguagliato ad un anno, ben puo` essere frazionato e riconosciuto in proporzione alla quantita` di lavoro effettivamente prestata dal lavoratore presso l'imprenditore che procede al suo licenziamento anche prima che sia maturato un anno di ininterrotto servizio. È perciò illegittimo costituzionalmente, per violazione degli artt. 3 e 36, ultimo comma, Cost., l'art. 2109 c.c. nella parte in cui non prevede il diritto a ferie retribuite anche per il lavoratore assunto in prova in caso di recesso dal contratto durante il periodo di prova medesimo. - cfr. S. n. 66/63

    Art. 2096 c.c. · Art. 2095 c.c. · Art. 2109 c.c. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 66/1963

    Ha colpito questo articolo
    10 maggio 1963

    Contrasta con l'art. 36 della Costituzione l'art. 2109 del c.c. che pone il decorso di un anno di ininterrotto servizio a presupposto del diritto del lavoratore ad un periodo di ferie annuali retribuite: invero l'art. 36 vuole che le ferie siano godute entro l'anno e non dopo un anno di lavoro (come invece prescrive il Codice). Il diritto del lavoratore alle ferie annuali soddisfa allo scopo di proteggerne le energie psico-fisiche, e la ragione della sua affermazione sussiste pur quando non si sia completato un anno di lavoro: potrebbe, in tal caso, ammettersi un bisogno minore ma non escludersi del tutto che la necessità esista. Può altresì ammettersi che spetti all'imprenditore la scelta del tempo in cui le ferie debbono essere date, nel contemperamento delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore, non mai che a quest'ultimo si neghi del tutto il riposo garantitogli dalla Costituzione.

    Art. 2109 c.c. · Art. 36 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Gli articoli 2103-2109 si riferiscono alle obbligazioni del prestatore di lavoro, determinandone il contenuto e l'estensione in rapporto a tre coefficienti, che nel sistema corporativo caratterizzano la posizione del lavoratore nell'impresa: a) i doveri speciali inerenti alla prestazione pattuita; b) i doveri generali di comportamento, che incombono al prestatore di lavoro, come partecipe dell'organizzazione dell'impresa, e quindi soggetto al suo ordinamento (rapporto gerarchico, poteri direttivi e disciplinari); c) la tutela della personalità del lavoratore, rispetto alla quale si condizionano e si delimitano i poteri di disposizione spettanti all'imprenditore (limitazioni di lavoro e soste periodiche nell'attività di lavoro). L'art. 2103, pur affermando in linea generale l'ovvio principio della corrispondenza fra l'occupazione effettiva e la qualifica di assunzione, riconosce tuttavia all'imprenditore, entro i dovuti limiti e con la necessaria garanzia a favore del prestatore di lavoro, una certa discrezionalità nel procedere all'assegnazione di quest'ultimo secondo i bisogni dell'impresa. Il primo comma dell'art. 2104, nel determinare la diligenza che deve essere osservata dal prestatore di lavoro, tiene il debito conto del concetto della collaborazione corporativa, che se da un lato innalza la dignità di lui, dall'altro accresce pure i suoi doveri di obbedienza, imponendogli di ispirare la sua attività al fine preminente dell'interesse dell'impresa e della produttività di quest'ultima. Il secondo comma riguarda i rapporti gerarchici nell'ordinamento dell'impresa in relazione al principio già posto dall'art. 2086 che l'imprenditore ha nell'impresa autorità di capo. L'obbligo di fedeltà, che si compendia nell'osservanza del segreto e nell'astensione dalla concorrenza, trova il suo riconoscimento nell'art. 2105, integrato dall'art. 2125 circa le condizioni e i limiti dei patti di non concorrenza. La legittimità delle sanzioni disciplinari viene affermata in linea di massima dall'art. 2106, rinviandosi alle norme corporative per le disposizioni particolari alle varie categorie di imprese. Gli articoli 2107 e 2108 rispecchiano esattamente gli indirizzi prevalsi nella legislazione sociale e nella disciplina corporativa circa la limitazione dell'orario di lavoro e le condizioni che legittimano il lavoro straordinario e notturno. Ispirandosi allo stesso indirizzo, l'art. 2109 dispone in linea generale, salve le leggi speciali e le norme corporative, intorno al riposo settimanale e alle ferie annuali, risolvendo inoltre qualche punto controverso, come quello relativo al computo del periodo di preavviso nelle ferie.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 852

Che cosa è cambiato dal 9 gennaio 1988

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1981 al 9 gennaio 1988.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 30 dicembre 1987, n. 616 (in G.U. 1a s.s. 08/01/1988, n. 1), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 2109 cod. civ. nella parte in cui non prevede che la malattia insorta durante il periodo feriale ne sospenda il decorso".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2109 · fonte del testo

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