Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Obbligazioni in genere

Adempimento

Sottovoce della voce 113 nella classificazione del Massimario

16 massime, da pronunce dal 5 gennaio 2025 al 29 maggio 2026

Massime della Corte di cassazione

16 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 16835/2026

    Pagamento › Surrogazione › Legale

    Pagamento con surrogazione legale - Presupposto - Conseguenze - Estensione degli effetti degli atti interruttivi del creditore soddisfatto - Sussistenza.

    Il pagamento con surrogazione legale, ex art.1203, n.3 cod. civ., presuppone la terzietà del solvens rispetto al rapporto obbligatorio e il suo interesse giuridicamente qualificato all'adempimento sulla base dell'assunzione del debito altrui o di un titolo contrattuale o legale di garanzia, assicurazione o responsabilità per il fatto illecito commesso da altri e dà luogo ad una duplice vicenda (estintiva del debito e traslativa del credito), sicché, realizzatasi una modificazione soggettiva nel lato attivo del rapporto obbligatorio, il solvens subentra anche nelle garanzie reali e personali che accedevano al credito originario e soggiace al relativo termine di prescrizione, potendo, peraltro, fruire degli effetti degli atti interruttivi posti in essere nei suoi confronti dal creditore soddisfatto, i quali si estendono ai condebitori, ex art.1310, comma 1, c.c. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

    Rv. 678774-02Rassegna di maggio 2026, p. 179Art. 1203 c.c. · Art. 1310 c.c. · Art. 2946 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 16835/2026

    Pagamento › Surrogazione › Legale

    Obbligazioni solidali passive - Surrogazione legale e regresso - Rapporti - Contenuto - Ragioni.

    In tema di obbligazioni solidali passive, l'istituto della surrogazione legale opera in via di concorrenza e di complementarità funzionale con quello del regresso, nella fase post esecutiva delle obbligazioni solidali passive c.d. "asimmetriche", ossia quelle contratte nell'intesse esclusivo di taluno dei debitori, in quanto l'atto di adempimento di tali obbligazioni, da parte del condebitore estraneo al suddetto detto interesse, si configura come adempimento di una obbligazione totalmente altrui, eseguito da un soggetto terzo rispetto al rapporto obbligatorio originario - ancorché portatore di un interesse giuridicamente qualificato all'adempimento derivante dall'assunzione del debito altrui o da un titolo legale o contrattuale di garanzia, di assicurazione o di responsabilità per fatto illecito altrui - sicché detto pagamento unisce alla causa estintiva una causa traslativa, idonea a determinare il subingresso del solvens nel diritto di credito adempiuto e relativamente estinto.

    Rv. 678774-03Rassegna di maggio 2026, p. 179Art. 1203 c.c. · Art. 1299 c.c. · Art. 1292 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 12952/2026

    Pagamento › Quietanza

    Quietanza - Valore confessorio dell'obbligazione - Condizioni - Fattispecie.

    La quietanza riveste efficacia probatoria piena, quale confessione stragiudiziale di un fatto estintivo dell'obbligazione, soltanto ove contenga una dichiarazione univoca di pagamento, recante l'indicazione dell'importo e del titolo, e provenga dal creditore mediante sottoscrizione a lui riferibile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che, nell'ambito di un procedimento disciplinare a carico di un avvocato, incolpato di aver indebitamente trattenuto somme spettanti al cliente, aveva negato valore probatorio, in ordine alla loro restituzione, a dichiarazioni apparentemente sottoscritte dal cliente, sul rilievo che, sotto il profilo soggettivo, l'autenticità delle firme apposte era stata contestata dall'interessato e non verificata da perizia grafologica, e, sotto il profilo oggettivo, non vi era indicato con precisione a quale titolo e per quale importo i pagamenti fossero stati effettuati).

    Rv. 678958-04Rassegna di maggio 2026, p. 10Art. 2702 c.c. · Art. 2730 c.c. · Art. 2733 c.c. · Art. 2735 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 12147/2026

    Pagamento › Quietanza

    "Quietanza" in dichiarazione di vendita di autoveicolo ex art. 13 del r.d. n. 1814 del 1927 - Efficacia probatoria - Fondamento.

    La quietanza "atipica" contenuta nella dichiarazione di vendita di un autoveicolo, ex art. 13 del r.d. n. 1814 del 1927, non rappresenta la prova piena del pagamento del prezzo, ma, al pari della confessione stragiudiziale fatta ad un terzo, è liberamente apprezzata dal giudice, senza soggiacere ai limiti di revoca della confessione sanciti dall'art. 2732 c.c., trattandosi non di quietanza "tipica", rilasciata dal creditore al debitore, ma di una dichiarazione suppletiva indirizzata al conservatore del P.R.A., con la funzione di escludere l'iscrizione del privilegio legale a favore del venditore.

    Rv. 677627-01Rassegna di marzo 2026, p. 188Art. 2732 c.c. · Art. 2735 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 5200/2026

    Pagamento › Imputazione

    Pagamento avente efficacia estintiva - Diversa imputazione da parte del creditore - Onere del creditore di provare l'imputazione - Deduzione del debitore dell'estinzione del debito mediante titoli di credito - Inapplicabilità del principio - Ragioni.

    In tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore.

    Classificata anche sotto: Prova civile

    Rv. 678526-01Rassegna di marzo 2026, p. 120Art. 1193 c.c. · Art. 2697 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3324/2026

    Di cose determinate solo nel genere

    Danno ex art. 6 d.lgs. n. 231 del 2002 - In ragione di ogni singola azione promossa del creditore - Sussistenza - In ragione della singola fattura - Esclusione.

    In tema di ritardo nel pagamento delle transazioni commerciali, il risarcimento del danno previsto dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. 231 del 2002, nella misura forfettaria di 40 euro, è dovuto in ragione della singola azione promossa del creditore e diretta ad ottenere il soddisfacimento del credito e non in ragione delle singole fatture emesse in relazione alla medesima prestazione.

    Rv. 677509-01Rassegna di febbraio 2026, p. 30Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 29930/2025

    Pagamento › Surrogazione › Legale

    Il recupero di somme pagate in esecuzione di una sentenza penale di condanna successivamente riformata differisce dalla condictio indebiti, poiché il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza (che fa venir meno ex tunc il titolo dell'originaria attribuzione), la quale impone il ripristino della situazione antecedente, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2036, comma 3, c.c., stante l'inconfigurabilità - a seguito della successiva caducazione della statuizione condannatoria - del presupposto della consapevolezza di pagare un debito proprio anziché altrui. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto il responsabile civile legittimato a surrogarsi nel credito risarcitorio nei confronti degli altri coimputati condannati, dopo che la statuizione in virtù della quale aveva corrisposto il risarcimento in favore della parte civile era stata caducata in conseguenza dell'assoluzione in appello del soggetto per il quale era stato chiamato a rispondere).

    Classificata anche sotto: Impugnazioni civili › Impugnazioni in generale

    Rv. 676984-01Rassegna di novembre 2025, p. 75Art. 2033 c.c. · Art. 2036 c.c. · Art. 1203 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 25369/2025

    Pagamento › Surrogazione › Legale

    Surrogazione ex art. 1203, n. 3, c.c. - Presupposti - Esistenza di una obbligazione attuale e liquida - Necessità - Esclusione - Rapporto preesistente tra solvens e debitore - Sufficienza - Fattispecie.

    Condizione necessaria e sufficiente per il verificarsi della surrogazione legale, ai sensi dell'art. 1203, comma 1, n. 3, c.c., è la titolarità, in capo al solvens, di un interesse giuridicamente qualificato all'estinzione dell'obbligazione, per la cui ricorrenza non è, peraltro, necessaria l'esistenza di un'obbligazione attuale e liquida (o comunque giudizialmente accertata) ma solo di un preesistente rapporto giuridico tra solvens e debitore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto il diritto a surrogarsi nei diritti vantati da una banca nei confronti del debitore - nei limiti dei versamenti effettuati - in capo al terzo coobbligato in solido datore d'ipoteca che aveva pagato con fondi propri i ratei di mutuo, al fine di scongiurare l'esecuzione forzata nei propri confronti).

    Rv. 676287-01Rassegna di settembre 2025, p. 72Art. 1203 c.c. · Art. 1813 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 25057/2025

    Mora del creditore › Facoltà di deposito › Effetti liberatori

    Procedimento di liberazione coattiva - Deposito ex art. 1210 c.c. - Accettazione tacita del deposito - Ritiro senza riserve da parte del creditore - Effetti - Fattispecie.

    Nell'ambito del procedimento di liberazione coattiva del debitore, il ritiro da parte del creditore della somma depositata, senza sollevare riserve circa l'entità e la qualità dell'offerta, integra accettazione tacita del deposito, ai sensi dell'art. 1210 c.c., e determina l'estinzione dell'obbligazione, con effetto assimilabile a quello della "datio in solutum" e con efficacia retroattiva, senza che la riserva, paralizzante l'efficacia liberatoria dell'accettazione, possa investire profili riguardanti la regolarità formale del procedimento di offerta reale. (In applicazione del principio la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto integrata l'accettazione in un caso in cui, nel corso del giudizio d'appello avverso la sentenza di rigetto della domanda di accertamento dell'inefficacia del trasferimento di un immobile ex art. 2932 c.c. condizionato al pagamento del prezzo entro un dato termine, l'appellante aveva proceduto al ritiro delle somme depositate dall'acquirente prima della sua instaurazione, nonostante che il ritiro fosse avvenuto senza rinuncia ai motivi di appello relativi alla validità del deposito).

    Rv. 676023-01Rassegna di settembre 2025, p. 34Art. 1208 c.c. · Art. 1210 c.c. · Art. 1212 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 25057/2025

    Mora del creditore › Forma dell'offerta › Reale

    Obbligazioni aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro da effettuarsi entro un determinato termine - Mediante offerta reale - Intervento dell'offerta entro il termine - Sufficienza - Necessità dell'effettuazione entro tale termine anche delle formalità relative al deposito - Esclusione - Fattispecie.

    Nelle obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro, quando il pagamento deve avvenire entro un determinato termine, entro tale termine è sufficiente che intervenga l'offerta reale, e non anche gli adempimenti previsti dall'art. 1212 c.c. (in particolare, la notifica al creditore del giorno e dell'ora in cui la somma sarà depositata e, in caso di mancata comparizione di quest'ultimo, la notifica del processo verbale di deposito), atteso che le formalità relative al deposito sono solo eventuali e successive alla mancata accettazione dell'offerta reale, ben potendo perciò il debitore procedere alla suddetta offerta nell'ultimo giorno utile per effettuare il pagamento. (In applicazione del principio la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto della domanda di accertamento dell'inefficacia del trasferimento di un immobile ex art. 2932 c.c. condizionato al pagamento del prezzo, in una fattispecie in cui entro il termine era avvenuta l'offerta reale del prezzo, mentre il deposito delle somme si era realizzato in data successiva).

    Rv. 676023-02Rassegna di settembre 2025, p. 35Art. 1208 c.c. · Art. 1212 c.c.Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da Iuspedia.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da Iuspedia.

  • Sentenza n. 192/1983Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2697 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 legge 23 ottobre 1960, n. 1369, 414, n. 4, cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione con l'ordinanza del Pretore di Torino indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 12, da gennaio 2025 a maggio 2026. Fonti e metodologia

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