[1]Il creditore puo' trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purche' il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.
[2]
[2]Le parti possono escludere la cedibilita' del credito; ma il patto non e' opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.
Nella cessione di crediti futuri il debitore ceduto può opporre in compensazione al cessionario un proprio credito nei confronti del cedente sorto in epoca successiva alla notifica dell'atto di cessione, stante l'inapplicabilità dell'art. 1248 c.c., il quale disciplina, in entrambi i suoi commi, il fenomeno della compensazione presupponendo un credito ceduto già esistente e un controcredito parimenti esistente.
In tema di cessione di crediti in blocco, ex artt. 58 e 106 T.U.B. e 2, comma 2, lett. b), D.M. n. 53 del 2015, il cessionario che agisce per il recupero del credito ceduto, essendone divenuto pieno ed esclusivo titolare, non è tenuto a possedere la licenza per il recupero crediti per conto terzi, di cui all'art. 115 TULPS, la quale, peraltro, non integra un requisito di validità dell'operazione, che resta disciplinata dalle norme del diritto privato, con la conseguenza che la sua mancanza al momento del trasferimento non ne determina la nullità.
In tema di cessione di crediti vantati verso le pubbliche amministrazioni, l'art. 26, comma 5, della l. n. 109 del 1994, ratione temporis vigente, nell'estendere ai contratti di appalto di lavori pubblici le previsioni della l. n. 52 del 1991, ha inteso applicare ai crediti di impresa la disciplina derogatoria, ma non anche abrogare la normativa speciale di cui all'art. 9 della l. n. 2248, allegato E, del 1865 nonché, trattandosi di contratto della pubblica amministrazione, quella di cui agli artt. 69 e 70 del r.d. n. 2440 del 1923
La cessione del credito, quale negozio a causa variabile, può essere stipulata anche a fine di garanzia e senza che venga meno l'immediato effetto traslativo della titolarità del credito tipico di ogni cessione, in quanto è proprio mediante tale effetto traslativo che si attua la garanzia, pure quando la cessione sia "pro solvendo" e non già "pro soluto", con mancato trasferimento al cessionario, pertanto, del rischio d'insolvenza del debitore ceduto.
Il cessionario di un credito nascente da un contratto, nel quale è inserita una clausola compromissoria, non subentra nella titolarità del distinto ed autonomo negozio compromissorio e non può, pertanto, invocare detta clausola nei confronti del debitore ceduto, mentre è in facoltà di questo avvalersi della clausola compromissoria nei confronti del cessionario, rientrando essa tra le eccezioni opponibili all'originario creditore, poiché, altrimenti, si vedrebbe privato del diritto di far decidere ad arbitri le controversie sul credito in forza di un accordo tra cedente e cessionario, al quale egli è rimasto estraneo.
Il credito restitutorio nascente da un contratto nullo può essere ceduto, anche a titolo di liberalità, poiché è esistente, certo, liquido ed esigibile sin dal momento del pagamento eseguito sine causa adquirendi, essendo irrilevante la contestazione in ordine all'invalidità del contratto presupposto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto validamente ceduto dai genitori al figlio, "a titolo di liberalità e quale anticipazione sulla massa ereditaria", il credito restitutorio derivante da un contratto di compravendita immobiliare nullo, sul presupposto che non si trattasse di credito futuro o subordinato all'accertamento dell'invalidità della causa obligandi).
Il cessionario del credito avente ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti a sinistro stradale (nella specie, quello relativo al costo del noleggio di un'automobile sostitutiva) è legittimato ad esercitare l'azione prevista dall'art. 149 c.ass. nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo utilizzato dal danneggiato.
In tema di cessione del credito, il cessionario acquista, unitamente ad esso, solo i diritti rivolti alla realizzazione del credito ceduto, mentre non gli sono trasferite le azioni inerenti all'essenza del contratto che costituisce fonte di tale credito, né, a fortiori, i crediti che trovano la propria fonte in titoli diversi, sia di origine contrattuale che extracontrattuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che in una cessione in blocco di crediti in sofferenza rientrasse anche il credito risarcitorio già azionato dalla banca cedente nei confronti del notaio che aveva omesso di rilevare che i beni sui quali era stata costituita l'ipoteca a garanzia di uno dei crediti ceduti non era di proprietà del debitore).
L'abrogazione dell'art. 26, comma 2, st.lav., a seguito del referendum del 1995, non ha determinato il divieto di riscossione delle quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro, limitandosi a farne venir meno l'obbligo legale, con la conseguenza che i lavoratori, nell'esercizio della propria autonomia privata ed attraverso lo strumento della cessione del credito in favore del sindacato, possono richiedere al datore di lavoro di trattenere dalla retribuzione i contributi da versare al sindacato stesso, configurandosi, a fronte di un rifiuto ingiustificato, un inadempimento rilevante sul piano civilistico e suscettibile di integrare anche una condotta antisindacale, siccome posto in essere in violazione sia del diritto individuale dei lavoratori di scegliere liberamente il sindacato al quale aderire sia del diritto del sindacato di acquisire dagli aderenti i mezzi di finanziamento necessari allo svolgimento della propria attività.
In caso di cessione del credito, il pagamento effettuato dal debitore ceduto al cedente non ha efficacia liberatoria allorquando il solvens, anche prima della notifica, abbia comunque preso conoscenza dell'intervenuto mutamento della titolarità attiva del rapporto obbligatorio, potendo detta consapevolezza discendere anche da una semplice comunicazione verbale, purché qualificata dall'univoco significato di mezzo di informazione dell'avvenuto trasferimento del credito e tale da giustificare, alla stregua dell'ordinaria diligenza, il convincimento che il credito sia stato oggetto di effettiva cessione.
La ricognizione di debito effettuata dal debitore, purché espressa ed inequivoca, integra gli estremi dell'accettazione ex art. 1264 c.c., legittimando il cessionario all'esercizio dell'azione di recupero del credito, fermo restando che, attenendo unicamente alla conferma dell'obbligazione preesistente, essa non esonera il cessionario dalla prova dell'esistenza e validità originaria del credito ceduto, qualora vengano sollevate contestazioni sul rapporto obbligatorio fondamentale.
Ove oggetto di cessione sia un credito eventuale e futuro, la venuta ad esistenza dello stesso - che segna il momento in cui si produce l'effetto traslativo - integra un requisito di efficacia della cessione, la cui prova incombe sul creditore cessionario, trattandosi di fatto costitutivo della sua pretesa.
La cessione dei crediti tipica del contratto di "factoring" non determina modificazioni oggettive del rapporto obbligatorio e non può pregiudicare la posizione del debitore ceduto, in quanto avviene senza - o addirittura contro - la sua volontà, con la conseguenza che quest'ultimo può opporre al factor cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito trasferito, ed anche quelle riguardanti l'esatto adempimento del negozio, mentre le eccezioni che investono fatti estintivi o modificativi del credito ceduto sono opponibili al factor solo se anteriori alla comunicazione della cessione al debitore ceduto, in quanto, una volta acquisita tale notizia, quest'ultimo non può modificare la propria posizione nei confronti del cessionario mediante negozi giuridici posti in essere con il creditore originario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che aveva ritenuto inopponibile alla cessionaria l'eccezione di mancato adempimento, da parte del creditore cedente, dell'obbligo, contenuto nel contratto di appalto, di stipulare, a collaudo effettuato ed entro un termine determinato, una polizza, non configurando un fatto estintivo o modificativo del credito ceduto ma determinandone solamente la sua inesigibilità ex contractu).
In caso di cessione del credito nel corso di un processo di opposizione all'esecuzione, l'impugnazione della sentenza da parte del cessionario senza estendere il contraddittorio al cedente è valida quando quest'ultimo non abbia, a sua volta, impugnato la decisione e le controparti, senza formulare eccezioni sul punto o proporre domande al suo indirizzo, abbiano accettato il contraddittorio nei confronti del solo cessionario, configurandosi in tal modo, di fatto, l'estromissione di cui all'art. 111, comma 3, c.p.c. e venendo meno, anche prima di una formale dichiarazione in tal senso, la qualità di litisconsorte necessario del cedente. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte di merito che, nell'ambito di un giudizio di opposizione all'esecuzione, aveva omesso di integrare il contraddittorio nei confronti della società che aveva ceduto il credito in pendenza del giudizio di primo grado, nonostante le contestazioni oggetto dell'appello incidentale proposto dal debitore investissero la titolarità del diritto a procedere ad esecuzione forzata anche di detta società).
A norma dell'art. 345 c.p.c., si ha domanda nuova, inammissibile in appello, quando la modifica della domanda originale si risolva in una pretesa sostanzialmente e formalmente diversa da quella fatta valere in primo grado, mentre si è in presenza di una mera e consentita emendatio libelli allorché la modifica della domanda venga ad incidere sul petitum solo nel senso di adeguarlo in una direzione più idonea a legittimare la concreta attribuzione del bene materiale oggetto dell'originaria domanda. (Nella specie, la S.C. ha qualificato come emendatio la sostituzione della domanda - avanzata dai fideiussori di una correntista - di condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente trattenute con quella di rideterminazione del saldo del conto corrente, depurato dagli importi illegittimamente addebitati a titolo di interessi, capitalizzazione trimestrale e commissione di massimo scoperto, sul presupposto che, fermi restando i fatti allegati in primo grado - segnatamente, l'invalidità delle clausole che prevedevano i predetti addebiti -, gli appellanti si erano limitati a insistere sulla richiesta di accertamento del saldo effettivo del conto, da ritenersi inclusa in quella di restituzione degli indebiti indebitamente trattenuti dalla banca).
La cessione di un credito per estinguere un debito scaduto, non costituendo modalità anomala di estinzione dell'obbligazione, non è soggetta a revocatoria ordinaria in forza del disposto di cui all'art. 2901, comma 3, c.c., secondo cui non è soggetto a revoca l'adempimento del debito scaduto mediante qualunque atto idoneo ad estinguerlo.
Il cessionario di un credito - a fronte dell'eccezione di estinzione dell'obbligazione sollevata dal debitore ceduto in forza di ricevuta di pagamento sottoscritta dal cedente e portante una data anteriore al momento in cui ha avuto conoscenza della cessione - assume la veste di terzo rispetto a detta scrittura privata e, pertanto, può contrastarne l'efficacia probatoria, senza necessità di formale disconoscimento a norma degli artt. 214 e ss. c.p.c., invocando il disposto dell'art. 2704 c.c. per l'inopponibilità di quella data e, quindi, della anteriorità del pagamento rispetto alla conoscenza della cessione, fino a che il debitore non deduca e dimostri la certezza della data medesima, nei limiti consentiti da tale norma.
L'art. 2914 c.c. non è applicabile alla cessione del contratto di durata a prestazioni corrispettive parzialmente eseguite (cioè della mera posizione contrattuale che, di per sé, non è un bene pignorabile), in quanto tale disposizione riguarda la cessione dei crediti, anche futuri, oggetto di pignoramento, salva l'ipotesi in cui la cessione del contratto implichi anche quella di determinati crediti, già sorti o anche futuri ed eventuali, purché derivanti dalle attività di adempimento del contratto riconducibili alla sola parte cedente e realizzate prima della cessione.
Il cessionario beneficia "ope legis" degli effetti dell'azione revocatoria vittoriosamente esperita dal cedente a tutela del credito oggetto della cessione e, quindi, acquista il diritto - ex art. 2902 c.c., non concepibile come scisso dal credito ceduto - di agire "in executivis" nei confronti del terzo acquirente, come confermano, sul piano sistematico, il trasferimento al cessionario di tutti i privilegi (ex art. 1263 c.c.) e degli effetti del pignoramento eseguito dal cedente e la considerazione che l'atto in frode alle ragioni creditorie è egualmente pregiudizievole per il creditore cessionario, indipendentemente dalla circolazione del credito "ex latere creditoris".
Nel contratto autonomo di garanzia l'eccezione di intervenuta cessione del credito sottostante non può essere proposta dal garante, poiché attiene al rapporto principale e, come tale, spetta a chi è parte del predetto rapporto e, solo se la garanzia non è autonoma o a prima richiesta, al garante.
Ai fini della distribuzione della somma ricavata da una procedura espropriativa, se il credito garantito da ipoteca è ceduto in data anteriore alla trascrizione del pignoramento immobiliare, l'annotazione della vicenda traslativa, prescritta dall'art. 2843 c.c., è necessaria affinché il nuovo titolare del credito possa invocare la causa di prelazione, perché la predetta formalità ne integra un imprescindibile elemento costitutivo, che, a tutela degli altri creditori, dev'essere rilevabile a chi dà corso alla procedura o in essa interviene.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
Corte costituzionale
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Ordinanza n. 95/2006
Questione infondata
10 marzo 2006
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 41 della Costituzione, degli artt. 1260, primo comma, del codice civile, 58, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e 4, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130. Il diritto di credito, infatti, costituisce un bene, come tale idoneo a circolare senza coinvolgimento della persona del debitore e dei suoi diritti inviolabili, laddove la cessione del contratto (assunta come tertium comparationis ) presuppone l'esistenza, al momento della cessione stessa, in capo ad entrambe le parti, di un complesso unitario di situazioni giuridiche attive e passive e, pertanto, la necessità del consenso del contraente ceduto, in quanto titolare delle situazioni attive corrispondenti agli obblighi gravanti sul cedente.
Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Il codice del 1865 non tenne sufficientemente conto della genericità della causa traslativa, propria della cessione dei crediti, la quale infatti non è riportabile ad alcun tipo concreto di negozio di trasferimento. Il codice civile del 1865 tanto non ebbe esatta idea della cessione, da comprendere in essa la vendita dell'eredità, che è cessione solo se si riferisce a crediti o ad altri diritti singolarmente considerati, e da non distinguerla nettamente dalla vendita, nella cui disciplina la confuse con l'art. 1458. La vendita è in pratica la causa frequente della cessione dei crediti; ma non ne è la sola, perchè la cessione può farsi anche a scopo di donazione (così espressamente l'art. 1260, primo comma), di pagamento, di accreditamento, ecc. Il nuovo codice civile, trattando in modo a sè stante la cessione dei crediti, riproduce il concetto di autonomia sostanziale al quale si è accennato; il che non ha un valore solamente scientifico, ma anche ripercussioni pratiche. Così, ad esempio, influisce sul problema della forma, che è quella richiesta per il tipo di negozio posto a base della cessione. La cessione solvendi causa non è negozio formale, e potrà provarsi per testi nei limiti stabiliti per i contratti (art. 2721); la cessione donandi causa dovrà essere fatta, per atto pubblico, sotto pena di nullità (art. 782). Altra innovazione che tocca le linee generali della disciplina adottata dal vecchio codice civile par la cessione di crediti è l'abolizione del retratto litigioso (articoli 1546 a 1548 cod. civ del 1865). Questa abolizione, già intervenuta nel campo delle obbligazioni commerciali, poteva senza danno estendersi a quello delle obbligazioni civili, dato che il nuovo clima delle relazioni giuridiche ne aveva ridotto l'applicazione a casi rarissimi e quasi mai meritevoli del trattamento della legge anastasiana: la litigiosità del credito ceduto dà luogo ad un'alea, e questa merita un adeguato compenso in una riduzione del prezzo della cessione.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 578
La cessione dei crediti opera senza il consenso del debitore. Ma è tuttavia possibile che tra creditore e debitore si convenga l'incedibilità, nel qual caso il patto non ha, di regola, carattere reale, e potrà opporsi al cessionario soltanto se egli ne conosceva l'esistenza (art. 1260. secondo comma). Non sono cedibili, oltre ai crediti di cui la legge stessa vieta la cedibilità, anche quelli che abbiano carattere strettamente personale (art. 1260, primo comma), ossia tali che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare (per qualche connessione si veda art. 2900, primo comma).
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 579
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1260 · fonte del testo
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