Codice civile

Art. 1260 c.c. — Cedibilità dei crediti

[1]Il creditore puo' trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purche' il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.

[2]Le parti possono escludere la cedibilita' del credito; ma il patto non e' opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

21 pronunce che riguardano l’art. 1260 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14479/2026

    15 maggio 2026

    Nella cessione di crediti futuri il debitore ceduto può opporre in compensazione al cessionario un proprio credito nei confronti del cedente sorto in epoca successiva alla notifica dell'atto di cessione, stante l'inapplicabilità dell'art. 1248 c.c., il quale disciplina, in entrambi i suoi commi, il fenomeno della compensazione presupponendo un credito ceduto già esistente e un controcredito parimenti esistente.

    Art. 1260 c.c. · Art. 1248 c.c. · Art. 1264 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9191/2026

    11 aprile 2026

    In tema di cessione di crediti in blocco, ex artt. 58 e 106 T.U.B. e 2, comma 2, lett. b), D.M. n. 53 del 2015, il cessionario che agisce per il recupero del credito ceduto, essendone divenuto pieno ed esclusivo titolare, non è tenuto a possedere la licenza per il recupero crediti per conto terzi, di cui all'art. 115 TULPS, la quale, peraltro, non integra un requisito di validità dell'operazione, che resta disciplinata dalle norme del diritto privato, con la conseguenza che la sua mancanza al momento del trasferimento non ne determina la nullità.

    Art. 1260 c.c. · Art. 115 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 58 Testo unico in materia bancaria e creditizia · Art. 106 Testo unico in materia bancaria e creditizia

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 7298/2026

    26 marzo 2026

    In tema di cessione di crediti vantati verso le pubbliche amministrazioni, l'art. 26, comma 5, della l. n. 109 del 1994, ratione temporis vigente, nell'estendere ai contratti di appalto di lavori pubblici le previsioni della l. n. 52 del 1991, ha inteso applicare ai crediti di impresa la disciplina derogatoria, ma non anche abrogare la normativa speciale di cui all'art. 9 della l. n. 2248, allegato E, del 1865 nonché, trattandosi di contratto della pubblica amministrazione, quella di cui agli artt. 69 e 70 del r.d. n. 2440 del 1923

    Art. 1260 c.c. · Art. 26 Legge quadro in materia di lavori pubblici · Art. 1 Disciplina della cessione dei crediti di impresa · Art. 1264 c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 6303/2026

    17 marzo 2026

    La cessione del credito, quale negozio a causa variabile, può essere stipulata anche a fine di garanzia e senza che venga meno l'immediato effetto traslativo della titolarità del credito tipico di ogni cessione, in quanto è proprio mediante tale effetto traslativo che si attua la garanzia, pure quando la cessione sia "pro solvendo" e non già "pro soluto", con mancato trasferimento al cessionario, pertanto, del rischio d'insolvenza del debitore ceduto.

    Art. 1260 c.c. · Art. 1264 c.c. · Art. 2697 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 95/2006

    Questione infondata
    10 marzo 2006

    Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 41 della Costituzione, degli artt. 1260, primo comma, del codice civile, 58, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e 4, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130. Il diritto di credito, infatti, costituisce un bene, come tale idoneo a circolare senza coinvolgimento della persona del debitore e dei suoi diritti inviolabili, laddove la cessione del contratto (assunta come tertium comparationis ) presuppone l'esistenza, al momento della cessione stessa, in capo ad entrambe le parti, di un complesso unitario di situazioni giuridiche attive e passive e, pertanto, la necessità del consenso del contraente ceduto, in quanto titolare delle situazioni attive corrispondenti agli obblighi gravanti sul cedente.

    Art. 1260 c.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 41 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Il codice del 1865 non tenne sufficientemente conto della genericità della causa traslativa, propria della cessione dei crediti, la quale infatti non è riportabile ad alcun tipo concreto di negozio di trasferimento. Il codice civile del 1865 tanto non ebbe esatta idea della cessione, da comprendere in essa la vendita dell'eredità, che è cessione solo se si riferisce a crediti o ad altri diritti singolarmente considerati, e da non distinguerla nettamente dalla vendita, nella cui disciplina la confuse con l'art. 1458. La vendita è in pratica la causa frequente della cessione dei crediti; ma non ne è la sola, perchè la cessione può farsi anche a scopo di donazione (così espressamente l'art. 1260, primo comma), di pagamento, di accreditamento, ecc. Il nuovo codice civile, trattando in modo a sè stante la cessione dei crediti, riproduce il concetto di autonomia sostanziale al quale si è accennato; il che non ha un valore solamente scientifico, ma anche ripercussioni pratiche. Così, ad esempio, influisce sul problema della forma, che è quella richiesta per il tipo di negozio posto a base della cessione. La cessione solvendi causa non è negozio formale, e potrà provarsi per testi nei limiti stabiliti per i contratti (art. 2721); la cessione donandi causa dovrà essere fatta, per atto pubblico, sotto pena di nullità (art. 782). Altra innovazione che tocca le linee generali della disciplina adottata dal vecchio codice civile par la cessione di crediti è l'abolizione del retratto litigioso (articoli 1546 a 1548 cod. civ del 1865). Questa abolizione, già intervenuta nel campo delle obbligazioni commerciali, poteva senza danno estendersi a quello delle obbligazioni civili, dato che il nuovo clima delle relazioni giuridiche ne aveva ridotto l'applicazione a casi rarissimi e quasi mai meritevoli del trattamento della legge anastasiana: la litigiosità del credito ceduto dà luogo ad un'alea, e questa merita un adeguato compenso in una riduzione del prezzo della cessione.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 578

  • La cessione dei crediti opera senza il consenso del debitore. Ma è tuttavia possibile che tra creditore e debitore si convenga l'incedibilità, nel qual caso il patto non ha, di regola, carattere reale, e potrà opporsi al cessionario soltanto se egli ne conosceva l'esistenza (art. 1260. secondo comma). Non sono cedibili, oltre ai crediti di cui la legge stessa vieta la cedibilità, anche quelli che abbiano carattere strettamente personale (art. 1260, primo comma), ossia tali che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare (per qualche connessione si veda art. 2900, primo comma).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 579

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1260 · fonte del testo

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