Codice civile

Art. 1588 c.c. — Perdita e deterioramento della cosa locata

[1]Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.

[2]E' pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1588 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 31164/2025

    28 novembre 2025

    La responsabilità del conduttore per la perdita o il deterioramento della cosa locata ex art. 1588 c.c. si distingue dalla quella per danno cagionato da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. per la diversa natura (rispettivamente, contrattuale e aquiliana) e per il diverso tipo di prova liberatoria, dovendo il conduttore provare che il fatto si è verificato per causa a lui non imputabile - e, cioè, di aver assolto ad ogni proprio dovere di custodia, conservazione e gestione del bene locato - e il custode l'esistenza di un fattore causale esterno (il caso fortuito) che abbia avuto un'efficacia causale esclusiva nella produzione del danno.

    Art. 1588 c.c. · Art. 2051 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 1218 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Circa la responsabilità del conduttore per incendio della cosa locata, dispongono gli articoli 1588, 1589 e 1611. In essi si considera la responsabilità del conduttore verso il locatore; la responsabilità per incendio verso terzi del custode della cosa, proprietario o conduttore, è regolata nell'art. 2051. L'incendio rappresenta una causa di perdita o di deterioramento della cosa. Il conduttore deve risponderne se non prova che l'incendio sia avvenuto per una causa a lui non imputabile: si fa, con ciò, applicazione precisa della disposizione degli articoli 1218 e 1256. La causa sconosciuta della perdita o del deterioramento è a carico del conduttore. Che se la cosa distrutta o deteriorata era stata assicurata dal locatore, o dal conduttore per conto di questi, e la perdita è stata indennizzata dall'assicuratore, il locatore non può pretendere ulteriore indennizzo da parte del conduttore, perchè non può arricchirsi e perchè nel diritto del locatore verso il conduttore subentra l'assicuratore (art. 1589 e 1916). Il creditore subentrante si trova verso il debitore nelle stesse condizioni del creditore surrogato; quindi il conduttore si libera dalla responsabilità verso l'assicuratore negli stessi modi che in confronto del locatore.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 692

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1588 · fonte del testo

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