L'assicurazione e' altresi' obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art. 1. La tabella predetta puo' essere modificata o integrata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanita', sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.27 Per le malattie professionali, in quanto nel presente titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

27

La Corte Costituzionale con sentenza del 10 - 18 febbraio 1988 n. 179 (in G.U. 1 a s.s. 24.02.1988 n. 8) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "in riferimento all'art. 38, comma secondo, Cost., dell'art. 3, comma primo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle leggi sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali), nella parte in cui non prevede che "l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria e' obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purche' si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro"

Testo vigente dal 25 febbraio 1988

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 3, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 27410/2025

    14 ottobre 2025

    In tema di malattie professionali, la regola secondo cui l'inclusione nelle apposite tabelle della lavorazione e della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) determina l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale di quest'ultima, con conseguente onere della prova contraria a carico dell'INAIL, va temperata per l'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, per la quale la prova del nesso causale deve consistere non già in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma nella concreta e specifica dimostrazione - quanto meno in via probabilistica - dell'idoneità dell'esposizione al rischio a cagionare l'evento morboso. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza d'appello che, a seguito di ctu medico-legale, aveva escluso che la patologia "tabellata" di spondilo-discopatia lombare fosse stata causata dall'attività di manovale prestata dall'assicurato, sul rilievo che le prime indagini radiologiche risalivano a venti anni dopo la sua cessazione, in guisa tale da far venir meno la congruenza e compatibilità cronologica tra patologia accertata e svolgimento della prestazione lavorativa).

    Art. 3 · Art. 2697 c.c. · Art. 2727 c.c. · Art. 2728 c.c.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 121 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 27444/2025

    14 ottobre 2025

    In tema di assicurazione contro le malattie professionali, ai fini della prova del nesso causale tra esposizione a rischio e patologie psichiche o psicosomatiche correlate a disfunzioni dell'organizzazione del lavoro (cd. patologie da "costrittività organizzative") di cui al gruppo 7 della lista II del d.m. 11 dicembre 2009, non è sufficiente la dimostrazione dell'adibizione a mansioni aventi i connotati esemplificativi elencati in detta lista (o altri ad essi assimilabili), poiché essa raggruppa "malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità", occorrendo conseguentemente la previa dimostrazione in fatto di atti e comportamenti che denotino una costrizione organizzativa potenzialmente nociva all'integrità psicofisica del lavoratore, e quindi la dimostrazione della reiterazione di condotte datoriali, con intento persecutorio, orientate verso una tale costrizione.

    Art. 3 · Art. 1 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

    Rassegna di ottobre 2025, p. 122 ↗

Tutte le 19 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di ottobre 2025 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 179/1988

    Ha colpito questo articolo
    18 febbraio 1988

    Il sistema tabellare, attualmente in vigore per le malattie professionali, si pone in contrasto con il precetto costituzio- nale consacrato nell'art. 38, comma secondo, Cost.,in quanto, in aggiunta alla previsione delle tabelle, non consente (nell'ambito delle attivita` protette industriali e agricole di cui rispettiva- mente agli artt. 1, 206, 207 e 208, d.P.R. n. 1124 del 1965) l'indagine sull'eziologia professionale delle malattie, indipen- dentemente dagli elenchi stabiliti e dai tempi della manifesta- zione morbosa richiesti dalla legge. Il progresso delle tecnologie diagnostiche nella medicina del lavoro, che estende le ipotesi di massima probabilita` di eziologia professionale delle malattie "tipiche" e aumenta il tasso di agevolezza e di attendibilita` dell'indagine su tale eziologia, nonche` lo sviluppo delle tecnologie produttive, che implica l'incremento dei fattori di rischio delle malattie professionali, hanno infatti alterato - a favore del primo - il rapporto di rilevanza tra l'interesse all'allargamento dell'area dell'eziologia e l'interesse all'accertamento presuntivo: sicche`, la presunzione nascente dal sistema predetto circa la causa professionale delle malattie contratte nell'esercizio di lavorazioni morbigene, e` divenuta insufficiente a compensare il divieto dell'indagine aperta sulla causa di lavoro. Va pertanto dichiarata, in riferimento all'art. 38, comma secondo, Cost., l'illegittimita` costituzionale dell'art. 211, comma primo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede che l'assicurazione e` obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle concernenti malattie professionali nell'agricoltura e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purche` si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. - v. S. nn. 206/1974, 140/1981.

    Art. 38 cost. · Art. 3 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 211 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 134 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 87/1991

    Questione inammissibile
    15 febbraio 1991

    L'esclusione dell'intervento pubblico - quale si desume dagli artt. 2, 3 e 74 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - per la riparazione del danno alla salute patito dal lavoratore nei casi in cui la menomazione dell'integrità psico-fisica, della quale sia peraltro accertata l'eziologia professionale, non abbia alcuna incidenza sull'attitudine al lavoro (c. d. danno biologico), non può dirsi in sintonia con la garanzia della salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività (art. 32 Cost.) e, ad un tempo, con la tutela privilegiata che la Carta costituzionale riconosce al lavoro come valore fondante della nostra forma di Stato (art. 1, primo comma, 4, 35 e 38 Cost.), nel quadro dei più generali principi di solidarietà (art. 2 Cost.) e di eguaglianza, anche sostanziale (art. 3 Cost.). Tuttavia un ampliamento della tutela in tal senso, benché in linea con la tendenza - per più versi rilevata anche nella giurisprudenza costituzionale - all'espansione della copertura assicurativa dei rischi del lavoratore, comporterebbe una innovazione legislativa, e quindi la specificazione di modalità procedurali e tecniche, la cui effettuazione - pur non consentendo la prolungata inerzia che in analoga situazione portò alla dichiarazione di illegittimità costituzionale del c.d. sistema tabellare - spetta al legislatore. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 74 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata in riferimento agli artt. 3, 32, primo comma, 35, primo comma e 38, secondo comma, Cost.). - Riguardo all'abbandono del c.d. sistema tabellare delle malattie professionali: S. 179/1988: - Riguardo al crescente impegno di meccanismi solidaristici per la reintegrazione dei danni alla persona autonomamente considerati: S. nn. 560/1987 e 561/1987. :

    Art. 2 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 3 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 74 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 812/1988

    Questione inammissibile
    14 luglio 1988

    Manifesta inammissibilità della questione, in conseguenza della già intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, 'in parte qua', della norma impugnata. - S. n. 179/1988

    Art. 3 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 3 cost. · Art. 35 cost. · Art. 38 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 febbraio 1988

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 1965 al 25 febbraio 1988.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza del 10 - 18 febbraio 1988 n. 179 (in G.U. 1 a s.s. 24.02.1988 n. 8) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "in riferimento all'art. 38, comma secondo, Cost., dell'art. 3, comma primo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle leggi sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali), nella parte in cui non prevede che "l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria e' obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purche' si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro"

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art3 · fonte del testo

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