Legge fallimentare

Art. 99 fallimento — Procedimento

((Le impugnazioni di cui all'articolo precedente si propongono con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 97 ovvero in caso di revocazione dalla scoperta del fatto o del documento. Il ricorso deve contenere:

  • 1)l'indicazione del tribunale, del giudice delegato e del fallimento;
  • 2)le generalita' dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel comune ove ha sede il tribunale che ha dichiarato il fallimento;
  • 3)l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione e le relative conclusioni;
  • 4)a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonche' l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, al quale puo' delegare la trattazione del procedimento e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del ricorrente, al curatore ed all'eventuale controinteressato entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni. Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale. La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonche' l'indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti prodotti. L'intervento di qualunque interessato non puo' avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalita' per queste previste. Il giudice provvede, anche ai sensi del terzo comma, all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori. Il giudice delegato al fallimento non puo' far parte del collegio. Il collegio provvede in via definitiva sull'opposizione, impugnazione o revocazione con decreto motivato entro sessanta giorni dall'udienza o dalla scadenza del termine eventualmente assegnato per il deposito di memorie. Il decreto e' comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione.)) 50
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

13

La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 27 novembre 1980 n. 152 (in G.U. 1a s.s. 03/12/1980 n. 332), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 99, quinto comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui fa decorrere i termini per appellare e per il ricorso in Cassazione dalla affissione della sentenza resa su opposizioni allo stato passivo".

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188

33

con decorrenza dal 2 giugno 1999

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

50

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Testo vigente dal 1 gennaio 2008

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 99 fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13360/2026

    8 maggio 2026

    Il procedimento di opposizione allo stato passivo ha natura impugnatoria ed è retto dal principio dell'immutabilità della domanda; ne consegue che non sono ammissibili la proposizione di domande nuove e la modificazione sostanziale delle domande già avanzate in sede d'insinuazione al passivo. (Nella specie la S.C. ha confermato il provvedimento del tribunale che aveva dichiarato inammissibile la domanda di ammissione proposta per la prima volta in sede di opposizione allo stato passivo, in quanto fondata su un contratto di locazione, a fronte dell'originaria domanda di ammissione al passivo basata sull'indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.).

    Art. 99 fallimento · Art. 98 fallimento · Art. 183 c.p.c. · Art. 2041 c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 7249/2026

    26 marzo 2026

    La conversione della domanda di rivendica o restituzione di un bene in domanda di ammissione al passivo del controvalore del medesimo alla data di apertura del concorso può essere effettuata sia rispetto ai beni che non sono stati acquisiti all'attivo, nel senso espressamente previsto dall'art. 103, comma 1, secondo periodo, l.fall., sia nell'ipotesi, regolata dal successivo periodo della norma, in cui il curatore abbia perso il bene dopo averlo acquisito all'attivo, tenuto conto dello stretto collegamento logico e lessicale delle due disposizioni di legge; il significato univoco anelastico della norma impedisce, invece, di ritenere che un'analoga conversione possa avvenire in sede di opposizione allo stato passivo.

    Art. 99 fallimento · Art. 183 c.p.c. · Art. 101 fallimento

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 5675/2026

    12 marzo 2026

    In tema di liquidazione coatta amministrativa di imprese di assicurazione, le contestazioni avverso il piano di riparto parziale seguono la disciplina dell'art. 213 l. fall., con applicazione (in quanto compatibile) dell'art. 26 l. fall., sicché il decreto del tribunale reso sulle contestazioni è reclamabile alla corte d'appello e, non essendo definitivo, non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., dovendosi intendere tacitamente abrogato, per effetto dell'art. 194, comma 2, l. fall., il rinvio dell'art. 261, comma 3, cod. ass. alle norme sulle impugnazioni dello stato passivo.

    Art. 99 fallimento · Art. 26 fallimento · Art. 98 fallimento · Art. 194 fallimento

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 26630/2025

    3 ottobre 2025

    Il creditore ammesso allo stato passivo non è, in quanto tale, legittimato ad intervenire nel giudizio di opposizione ex art. 98 l.f. proposto da altri, ma deve essere portatore di un interesse giuridico qualificato "aggiuntivo", personale, concreto ed attuale, da valutare caso per caso; ne consegue che, all'atto dell'intervento, il creditore è onerato di rappresentare e precisare, rispetto ai crediti concorrenti, il reale ed immediato pregiudizio aggiuntivo che, avuto riguardo alle concrete prospettive di soddisfazione del proprio credito e secondo un giudizio prognostico, l'eventuale accoglimento dell'opposizione ex art. 98 l.f. può determinare nella sua sfera giuridica, che non può coincidere con la sola posizione di creditore già ammesso allo stato passivo.

    Art. 99 fallimento · Art. 98 fallimento · Art. 268 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 152/1980

    Ha colpito questo articolo
    27 novembre 1980

    La decorrenza del termine per l'appello ed il ricorso in Cassazione contro la sentenza resa su opposizione allo stato passivo dalla data della relativa affissione viola il diritto di difesa in giudizio, in quanto non ricorrono esigenze di difficolta` di identificazione dei soggetti interessati ne` la necessita` di impedire il frazionamento della trattazione e della decisione di una pluralita` di pretese in vario modo connesse, attesa la gia` avvenuta identificazione delle parti soccombenti e vincitrici e la possibilita` di riunire in un unico processo piu` impugnazioni di merito in base alle norme del c.p.c.. Pertanto è illegittimo costituzionalmente - in riferimento all'art. 24 Cost. - l'art. 99, quinto comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 nella parte in cui fa decorrere i termini per appellare e per il ricorso in Cassazione dalla affissione della sentenza resa su opposizione allo stato passivo.

    Art. 99 fallimento

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 69/1982

    Ha colpito questo articolo
    3 aprile 1980

    È irrazionale l'art. 99 ultimo comma, legge fallimentare, nella parte in cui esclude, secondo l'interpretazione della norma seguita dalla Cassazione, l'appellabilita` delle sentenze in materia fallimentare rese su crediti di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria. Infatti, detta esclusione non e` giustificata da esigenze di celerita` intrinseche alla procedura concorsuale, in quanto non colpisce tutti i crediti concorsuali. Altrettanto irrazionale e` il trattamento riservato in punto di mezzi di impugnazione della sentenza di primo grado ai portatori di crediti di lavoro e di assistenza e previdenza obbligatoria, a seconda che il datore di lavoro sia in bonis ovvero fallito o in liquidazione coatta amministrativa, atteso che tutti i creditori sono egualmente legittimati a partecipare alla distribuzione, nel rispetto delle legittime cause di prelazione, del ricavo della liquidazione dei beni del debitore (in bonis o no). (Illegittimita` costituzionale in parte qua dell'art. 99, ultimo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui sancisce l'inappellabilita` della sentenza resa su crediti di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria).

    Art. 409 c.p.c. · Art. 442 c.p.c. · Art. 99 fallimento

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 75/2002

    Questione infondata
    19 marzo 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 98 e 99 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui, rispettivamente, prevedono in materia fallimentare che il ricorso in opposizione allo stato passivo sia presentato al giudice delegato (art. 98) e che il giudice delegato sia il giudice istruttore della causa di opposizione (art. 99); assumendosi con ciò la violazione dell'art. 111 della Costituzione, nel testo novellato, e del principio di imparzialità del giudice. Principio, questo, che risulta, al contrario, pienamente tutelato anche anteriormente alla modifica costituzionale dell'art. 111 predetto, sicché restano validi - e vanno confermati, in mancanza di profili nuovi o diversi - gli argomenti svolti in precedenti pronunce (da ultimo, nella ordinanza n. 167 del 2001); dovendo essere ribadita, in particolare, la netta distinzione tra la cognizione sommaria del giudice delegato e quella piena del giudice dell'opposizione, e tra la formazione dello stato passivo e la pronuncia sulla opposizione, la quale soltanto è suscettibile di assumere effetti di giudicato. - V. anche su analoga questione ordinanza n. 167/2001 e, in precedenza, sentenze n. 94/1975, n. 158/1970, ordinanza n. 304/1998 (qui richiamate).

    Art. 111 cost. · Art. 98 fallimento · Art. 99 fallimento · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2008

Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 2006 al 1 gennaio 2008. 174 parole tolte, 190 parole aggiunte in 2 capoversi.

2) le generalita' dell'impugnante e l'elezione del domicilio tolto: in un comune sito nel circondario del aggiunto: nel comune ove ha sede il tribunale che ha dichiarato il fallimento;

4) tolto: l'indicazione specifica, a pena di decadenza, aggiunto: le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonche' l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti. Il tolto: tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio, assegnando al ricorrente un termine per la notifica del ricorso e del aggiunto: presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, al quale puo' delegare la trattazione del procedimento e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza tolto: alla parte nei confronti della quale la domanda e' propostaaggiunto: , deve essere notificato, a cura del ricorrente, al curatore ed tolto: al fallito aggiunto: all'eventuale controinteressato entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto. Tra la tolto: notifica e l'udienza devono intercorrere almeno trenta giorni liberi. Il giudice delegato non puo' far parte del collegio. La parte nei confronti della quale la domanda e' proposta deve aggiunto: data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni. Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza tolto: fissata, depositandoaggiunto: , eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale. La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonche' l'indicazione aggiunto: specifica dei mezzi di prova e dei documenti prodotti. tolto: Nel medesimo termine e con le medesime forme devono costituirsi i creditori che intendono intervenire nel giudizio. Nel corso dell'udienza, il tribunale assume, in contraddittorio tra le parti, i mezzi di prova ammessi, anche delegando uno dei suoi componenti. Il tribunale, se necessario, puo' assumere informazioni anche d'ufficio e puo' autorizzare la produzione di ulteriori documenti. Il fallito puo' chiedere di essere sentito. Il tribunale ammette con decreto in tutto o in parte, anche in via provvisoria, le domande non contestate dal curatore o dai creditori intervenuti. Qualora il tribunale non abbia pronunciato in via definitiva, provvede aggiunto: L'intervento di qualunque interessato non puo' avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalita' per queste previste. Il giudice provvede, anche ai sensi del terzo comma, all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori. Il giudice delegato al fallimento non puo' far parte del collegio. Il collegio provvede in via definitiva sull'opposizione, impugnazione o revocazione con decreto motivato tolto: non reclamabile entro venti giorni dall'udienza aggiunto: entro sessanta giorni dall'udienza o dalla scadenza del termine eventualmente assegnato per il deposito di memorie. Il decreto e' comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

    Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art99 · fonte del testo

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