Art. 130 c.c. — Atto di celebrazione del matrimonio

[1]Nessuno puo' reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio, se non presenta l'atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile.

[2]Il possesso di stato, quantunque allegato da ambedue i coniugi, non dispensa dal presentare l'atto di celebrazione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 130 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 4738/2026

    3 marzo 2026

    Nel caso in cui lo status di figlio o di coniuge debba essere accertato in via principale dalla sentenza, la relativa prova dev'essere fornita attraverso gli atti dello stato civile, mentre, nel caso in cui tale accertamento rilevi solo come presupposto per la titolarità di un diritto patrimoniale, la prova può essere fornita con ogni mezzo liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c.. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in un giudizio di risarcimento del danno, aveva ritenuto che la dimostrazione della relazione parentale dovesse essere affidata esclusivamente alla prova legale, senza valutare le dichiarazioni testimoniali e i verbali del procedimento penale).

    Art. 130 c.c. · Art. 236 c.c. · Art. 116 c.p.c. · Art. 2697 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 191 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art130 · fonte del testo

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