Art. 345 c.p.c. — Domande ed eccezioni nuove

[1]Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonche' il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.

[2]Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio.

[3]Non sono ammessi i nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo ((...)) che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Puo' sempre deferirsi il giuramento decisorio. 125 67 72

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477

67

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto: - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."; - (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

72

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto: - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."; - (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."

L. 18 giugno 2009, n. 69

125

La L. 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto (con l'art. 58, comma 2) che "Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge".

Testo vigente dal 12 agosto 2012

ImpugnazioniVersione 0.1

Atto di citazione in appello

Appello contro la sentenza del tribunale o del giudice di pace: svolgimento del primo grado, motivi con capo impugnato, censure in fatto e violazioni di legge, istanza di sospensione, conclusioni di riforma, procura in calce e relata.

Corte di cassazione

39 pronunce che riguardano l’art. 345 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 15887/2026

    23 maggio 2026

    Nel giudizio divisorio, l'istanza di attribuzione di un bene immobile indivisibile ex art. 720 c.c. costituisce una modalità attuativa della divisione, risolventesi nella mera specificazione della domanda di scioglimento della comunione, sicché, non essendo domanda ma eccezione, può essere formulata o essere oggetto di rinuncia anche in grado d'appello.

    Art. 345 c.p.c. · Art. 713 c.c. · Art. 720 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 106 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 14727/2026

    18 maggio 2026

    Nell'ambito del giudizio tributario, non si pone in contrasto con il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, di cui agli artt. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 345 c.p.c., la deduzione dell'Agenzia delle entrate diretta a opporsi all'eccezione di decadenza avanzata dal contribuente, anche ove accompagnata dalla produzione in secondo grado di documentazione volta ad individuare un diverso dies a quo del termine di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto tale contegno difensivo non introduce un nuovo fatto estintivo o impeditivo autonomo, né incide sul fondamento della pretesa portata dalla cartella impugnata, ma si limita a confutare la specifica censura della controparte, prospettando un diverso dato temporale riferito alla medesima vicenda dichiarativa, al quale correlare la verifica della tempestività della notificazione.

    Art. 345 c.p.c. · Art. 57 Disposizioni sul processo tributario · Art. 58 Disposizioni sul processo tributario · Art. 25 Riscossione imposte sul reddito

    Rassegna di maggio 2026, p. 245 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 13863/2026

    13 maggio 2026

    In tema di assicurazione della responsabilità civile, l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa volta a contestare il fondamento della domanda, assumendo l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto, come tale deducibile per la prima volta in appello.

    Art. 345 c.p.c. · Art. 112 c.p.c. · Art. 1917 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 146 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 10385/2026

    20 aprile 2026

    In tema di preclusioni processuali, la tardività del deposito dei documenti nel giudizio può essere eccepita dalla parte o rilevata d'ufficio dal giudice per tutto il corso del grado in cui essa si verifica o, nel grado successivo, solo ove sia fatta oggetto di motivo d'impugnazione; in mancanza, è preclusa la possibilità di far valere la nullità, in quanto, esaurito il potere officioso del giudice, si riespande la regola ex art. 157, comma 3, c.p.c..

    Art. 345 c.p.c. · Art. 157 c.p.c. · Art. 161 c.p.c. · Art. 183 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 167 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 12 agosto 2012

Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 2009 al 12 agosto 2012. 14 parole tolte.

Non sono ammessi i nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo tolto: che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovveroaggiunto: ... che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Puo' sempre deferirsi il giuramento decisorio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art345 · fonte del testo

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