Art. 428 c.c. — Atti compiuti da persona incapace d'intendere o di volere

[1]Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore.

[2]L'annullamento dei contratti non puo' essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per la qualita' del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente.

[3]L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto o il contratto e' stato compiuto.

[4]Resta salva ogni diversa disposizione di legge.146

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 9 gennaio 2004, n. 6

146

La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole: "Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacita' naturale"."

Testo vigente dal 19 marzo 2004

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 428 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 16629/2026

    27 maggio 2026

    Al fine dell'invalidità del negozio per incapacità naturale, non è necessario che il soggetto, nel momento del compimento dell'atto, versi in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, ma è sufficiente che tali facoltà siano perturbate al punto da impedire una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio e, quindi, il formarsi di una volontà cosciente, elementi suscettibili di essere dimostrati con ogni mezzo o in base a indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi, ferma restando la facoltà del giudice di utilizzare, ai fini del proprio convincimento, anche le prove raccolte in altro giudizio intercorso tra le stesse o tra altre parti.

    Art. 428 c.c. · Art. 1425 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 2727 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 120 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 12006/2026

    30 aprile 2026

    In tema di impugnativa di licenziamento, la decadenza prevista dall'art. 6 della l. n. 604 del 1966 può essere impedita solo in presenza di una causa di forza maggiore, ossia di una forza esterna impeditiva in modo assoluto dell'esercizio del diritto, cui non può essere ricondotta l'incolpevole ignoranza, da parte del lavoratore, della cessione dell'azienda a terzi successivamente alla comunicazione del recesso per "cessazione dell'attività", la quale, ancorché idonea a rivelare l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo addotto nella lettera di licenziamento, integra una mera difficoltà di valutazione dell'opportunità di impugnazione.

    Art. 428 c.c. · Art. 6 Licenziamenti individuali · Art. 45 c.p.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 328 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 24435/2025

    3 settembre 2025

    In tema di annullamento del contratto per incapacità di intendere e di volere ex art. 428, comma 2, c.c., la mala fede dell'altro contraente, quale consapevolezza della menomazione della sfera intellettiva o volitiva della persona incapace, può desumersi dalla rilevante sproporzione tra il prezzo di vendita e quello di mercato del bene oggetto del contratto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di annullamento di una vendita immobiliare a un prezzo sei volte inferiore a quello di mercato, secondo cui era inverosimile che l'altro contraente, pur essendo un cittadino egiziano da pochi mesi immigrato in Italia, non fosse a conoscenza di tale divario poiché aveva ricevuto in prestito il denaro per l'acquisto da uno zio residente da anni nella città di ubicazione dell'immobile e, quindi, necessariamente al corrente del suo valore di mercato).

    Art. 428 c.c.

    Rassegna di settembre 2025, p. 30 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di settembre 2025 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'ultimo comma dell'art. 427, che la Commissione delle Assemblee legislative avrebbe voluto sopprimere, prevede l'ipotesi generica degli atti compiuti da persona non sana di mente, prescindendo dall'eventualità che contro di essa sia stato promosso giudizio di interdizione. Poichè si tratta di atti compiuti prima della sentenza di interdizione e prima della nomina del curatore provvisorio, è necessario richiamare la disciplina giuridica dettata nell'articolo successivo per gli atti compiuti da persona non sana di mente, per escludere il dubbio che essi possano essere sottoposti a una disciplina diversa. A particolare discussione ha dato luogo, in seno alla Commissione delle Assemblee legislative, l'art. 423 del progetto, che regola la così detta incapacità naturale. È stato riconosciuto che tale norma costituisce un notevole miglioramento nella disciplina degli atti compiuti da persona non sana di mente, quantunque non interdetta, di fronte agli imprecisi articoli 336 e 337 del vecchio codice, che tanta difficolta hanno presentato nella loro interpretazione. La Commissione ha però segnalato la opportunità di prevedere distintamente negozi giuridici bilaterali e quelli unilaterali, compiuti dalla persona non sana di mente, esigendo per l'annullabilità dei primi la malafede dell'altro contraente e per quella dei secondi il grave pregiudizio per l'autore. Per verità, l'art. 423 del progetto definitivo comprendeva implicitamente due distinte norme, e cioè l'una che affermava l'annullabilità degli atti compiuti in genere dalla persona non sana di mente e l'altra che richiedeva per l'annullamento dei contratti la mala fede dell'altro contraente. È stata accolta peraltro la proposta, prevedendosi separatamente per maggior chiarezza di dettato nell'art. 428, le due ipotesi, e richiedendo, per l'annullamento degli atti unilaterali, il grave pregiudizio per l'autore, per non scuotere, senza un serio motivo, posizioni giuridiche già consolidate. Si è ritenuto necessario tuttavia far salva ogni diversa disposizione di legge, per evitare che i principi posti in questo articolo si debbano ritenere applicabili ai testamenti e alle donazioni. È ovvio che per tali materie devono avere vigore le norme degli articoli 591 e 775, secondo le quali chi non è sano di mente è senz'altro incapace di testare e di donare. Lo stesso dicasi per il matrimonio al quale provvede l'art. 120. Per quanto riguarda il grado d'intensità del vizio di mente, esso deve essere di tale gravità da togliere la capacità d'intendere e di volere, qualunque ne sia la causa, anche cioè se di carattere transitorio 212 -- In ordine all'art. 431 non si è seguito il suggerimento di far retroagire al momento della domanda gli effetti della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione. Nella specie, in vero, non si tratta di applicare i comuni principi che regolano i rapporti tra la domanda e la sentenza che l'accoglie e che tendono, in sostanza, a impedire che la durata del processo arrechi pregiudizio all'attore vincitore. Si tratta, invece, di una sentenza tipicamente costitutiva, produttiva di un nuovo stato giuridico, la quale non può essere operativa che dal momento del suo passaggio in giudicato. L'unico temperamento in favore della retroattività non può essere che quello accolto dal progetto definitivo, che faceva retroagire gli effetti al momento della pubblicazione della sentenza. Il che è stato stabilito, entro giusti limiti, dal comma 20 dello stesso art. 431. Degli alimenti.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 211

Che cosa è cambiato dal 19 marzo 2004

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 19 marzo 2004.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 9 gennaio 2004, n. 6

    La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole: "Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacita' naturale"."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art428 · fonte del testo

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