Codice penale

Art. 185 c.p. — Restituzioni e risarcimento del danno

[1]Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili.

[2]Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

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Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 185 c.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 16890/2026

    29 maggio 2026

    In ipotesi di accertamento della responsabilità civile in sede penale, con condanna generica al risarcimento del danno o alla provvisionale, il giudice civile, investito della liquidazione del danno, non può procedere al riesame delle questioni concernenti la responsabilità dell'autore del reato rispetto al fatto illecito con riferimento alla condotta colposa e al nesso di causalità materiale, essendosi formato il giudicato sul punto, ma deve, invece, procedere ad un autonomo accertamento del nesso di causalità giuridica tra il fatto accertato in sede penale - individuato, con statuizione non vincolante in sede civile, come solo "potenzialmente" dannoso - e le conseguenze pregiudizievoli allegate dai danneggiati.

    Art. 185 c.p. · Art. 2059 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2056 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 27756/2025

    17 ottobre 2025

    La sentenza di assoluzione "perché il fatto non costituisce più reato", pronunciata in appello a seguito dell'abrogazione della norma incriminatrice (nella specie, del reato di abuso d'ufficio ex art. 323 c.p.), non fa venir meno del tutto l'illiceità del fatto, la quale, quindi, dev'essere accertata dal giudice civile, in sede di rinvio ex art. 622 c.p.p., con pienezza di cognizione e sulla base di un'adeguata valutazione, quantomeno indiziaria, delle acquisizioni fattuali e probatorie già compiute innanzi al giudice del dibattimento penale, onde evitare un'indebita dispersione delle stesse.

    Art. 185 c.p. · Art. 2043 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 2 c.p.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 21339/2025

    25 luglio 2025

    La risarcibilità del danno non patrimoniale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., non richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato, né occorre una condanna penale passata in giudicato, ma è sufficiente che il fatto stesso sia astrattamente previsto come reato, sicché la mancanza di una pronuncia del giudice penale non costituisce impedimento all'accertamento ad opera del giudice civile, con valenza incidenter tantum, della sussistenza degli elementi costitutivi - materiale e psicologico - del detto reato, negli esatti termini previsti dalla legge penale. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la risarcibilità del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale in capo ai congiunti delle vittime di un sinistro stradale, in ragione dell'archiviazione del procedimento penale a carico del conducente del mezzo che lo aveva provocato).

    Art. 185 c.p. · Art. 2059 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 11614/2025

    3 maggio 2025

    Nella liquidazione dei danni da reato il giudice non può detrarre dalla complessiva somma dovuta dal responsabile civile e riconosciuta a titolo di risarcimento l'ammontare della provvisionale - che non è un acconto, ma una condanna parziale e non definitiva - già posta a carico del coobbligato in solido all'esito del corrispondente giudizio penale, in quanto, in base alla disciplina delle obbligazioni solidali, il danneggiato può scegliere di agire, anche in momenti diversi, contro uno o più dei condebitori, ciascuno dei quali è tenuto a risarcire l'intero danno subito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte d'appello che aveva detratto dall'importo complessivo liquidato a carico del Ministero dell'Istruzione e del Merito - responsabile ex artt. 28 Cost. e 2049 c.c. per gli abusi sessuali commessi da un docente nei confronti di alcuni alunni - la provvisionale al cui pagamento era stato condannato il medesimo insegnante nel giudizio penale).

    Art. 185 c.p. · Art. 2043 c.c. · Art. 2059 c.c. · Art. 539 c.p.p.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 53/1983

    Questione infondata
    10 marzo 1983

    riuniti i trentuno procedimenti, a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di costituzionalità dell'art. 595 c.p. sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Forlì con ordinanza 28 maggio 1982 (n. 530 R.O. 1982); b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 13 l. 8 febbraio 1948 n. 47 (Disposizioni sulla st…

    Art. 595 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 21 cost. · Art. 57 c.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (7)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art185 · fonte del testo

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