Cass. civ., Sez. I, ord. n. 12201/2026
Concorrenza sleale - Violazione delle norme pubblicistiche – Automatica realizzazione dell’illecito – Esclusione – Ragioni – Necessità di distinguere tra norme limitative dell’attività imprenditoriale e norme impositive di costi alle imprese – Sussistenza – Onere prova – Fattispecie.
In tema di concorrenza sleale, la violazione di norme pubblicistiche non integra necessariamente un atto anticoncorrenziale ex art. 2598, n. 3, c.c., dovendosi distinguere tra norme volte a porre limiti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, la cui violazione è sempre riconducibile entro il paradigma contemplato da detta disposizione, e norme che impongono costi alle imprese operanti sul mercato, la cui violazione non costituisce di per sé l'illecito in parola, occorrendo che l'imprenditore che si duole degli atti del concorrente ne dimostri l'attitudine potenzialmente lesiva dei propri diritti, mediante malizioso ed artificioso squilibrio delle condizioni di mercato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la sussistenza di un illecito concorrenziale nell'illegittima apertura di un punto vendita mediante accorpamento di due unità preesistenti, in assenza di previa autorizzazione amministrativa, nonché la mancata dimostrazione del nesso causale tra detta apertura e la flessione dei ricavi dell'esercizio commerciale gestito dall'asserita danneggiata).
Rv. 677905-01Rassegna di maggio 2026, p. 22Art. 2598 c.c.Dove leggere la sentenza