Codice civile

Art. 1917 c.c. — Assicurazione della responsabilità civile

[1]Nell'assicurazione della responsabilita' civile l'assicuratore e' obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilita' dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

[2]L'assicuratore ha facolta', previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennita' dovuta, ed e' obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

[3]Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

[4]L'assicurato, convenuto dal danneggiato, puo' chiamare in causa l'assicuratore.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

18 pronunce che riguardano l’art. 1917 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 13863/2026

    13 maggio 2026

    In tema di assicurazione della responsabilità civile, l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa volta a contestare il fondamento della domanda, assumendo l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto, come tale deducibile per la prima volta in appello.

    Art. 1917 c.c. · Art. 112 c.p.c. · Art. 345 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 13834/2026

    12 maggio 2026

    La clausola inserita in un contratto di assicurazione della r.c.a., la quale escluda la garanzia nel caso di sinistri causati da conducenti "non abilitati alla guida", non trova applicazione nel caso del conducente che, avendo conseguito l'abilitazione alla guida da meno di un anno, si ponga alla guida di un veicolo con rapporto potenza/tara superiore a 55 kw/t, non potendo essere equiparato a chi non abbia mai conseguito la suddetta abilitazione.

    Art. 1917 c.c. · Art. 1362 c.c. · Art. 116 c.d.s. · Art. 117 c.d.s.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 13244/2026

    7 maggio 2026

    In tema di azione surrogatoria ex artt. 1917 e 2900 c.c., stante la funzione sostitutiva assegnata dal legislatore al potere surrogatorio del creditore verso il debitore inerte, la dichiarazione di fallimento di quest'ultimo determina il venir meno della legittimazione del creditore all'azione medesima, senza che l'eventuale rinuncia ad ogni pretesa verso la curatela consenta al creditore il protrarsi della sostituzione e di proporre domanda diretta di condanna nei confronti dell'assicuratore dello stesso debitore.

    Art. 1917 c.c. · Art. 2900 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 4240/2026

    25 febbraio 2026

    In sede di opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., avverso l'esecuzione promossa dall'assicurato sulla base di un titolo esecutivo giudiziale formato nei confronti del proprio assicuratore per la responsabilità civile, quest'ultimo può dedurre, quale fatto estintivo, il superamento del massimale a formazione progressiva (cd. massimale aggregato), verificatosi in epoca successiva alla formazione di tale titolo, solo ove l'esistenza, la validità, l'efficacia e l'effettiva portata della clausola di previsione del massimale siano state delibate dal giudice della cognizione, nel provvedimento azionato in executivis, a seguito di eccezione tempestivamente sollevata dall'assicuratore nel termine di cui all'art. 167, comma 2, c.p.c., trattandosi di eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio.

    Art. 1917 c.c. · Art. 167 c.p.c. · Art. 615 c.p.c. · Art. 2697 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 59/2010

    Questione inammissibile
    24 febbraio 2010

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1917, comma secondo, cod. civ. e dell'art. 52 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, impugnati, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost., nella parte in cui, nel loro congiunto operare, imporrebbero ai titolari di crediti di risarcimento del danno connessi a lesioni del diritto alla salute o di diritti strettamente personali la partecipazione al concorso fallimentare, non consentendo loro il realizzo diretto sull'indennità dovuta dall'assicuratore, in relazione al contratto di assicurazione per i danni a terzi stipulato dal fallito quando era in bonis . Il rimettente - che, tra l'altro, invoca una norma, quale l'art. 35 del r.d. n. 267 del 1942, non riferibile al caso di specie, siccome concernente i diritti dei terzi sul patrimonio del fallito - sollecita l'introduzione nell'ordinamento di un'azione diretta per il pagamento dell'indennità dovuta dall'assicuratore. Il richiesto intervento additivo è, tuttavia, precluso alla Corte sia perché implica un bilanciamento tra contrapposti valori costituzionali demandato, in una materia quale quella fallimentare, alla discrezionalità del legislatore, sia perché le norme che prevedono ipotesi tipizzate di azione dirette hanno carattere eccezionale, in quanto ispirate da rationes specifiche e derogatorie di principi generali. Sul carattere eccezionale delle norme che prevedono ipotesi tipizzate di azioni dirette, in quanto ispirate da rationes specifiche e derogatorie di principi generali, v. la citata sentenza n. 131/2009. Sull'inammissibilità delle questioni implicanti un bilanciamento di interessi rimesso alla discrezionalità del legislatore, o comunque volte a sollecitare un intervento additivo che non sia costituzionalmente obbligato, si vedano le citate sentenze n. 325/2008, n. 240/2008 e ordinanze n. 186/2008, n. 233/2007 e n. 185/2007.

    Art. 1917 c.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 32 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 131/2009

    Questione infondata
    6 maggio 2009

    Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 83, primo comma , cod. proc. pen., in combinato disposto con l'art. 1917, secondo comma, cod. civ., deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa erariale, sulla base del rilievo che il rimettente non avrebbe valutato che l'assicuratore della responsabilità civile verso terzi non può essere chiamato nel processo penale, ai sensi dell'art. 83 cod. proc. pen., allorché l'obbligazione risarcitoria trovi la sua fonte in un contratto liberamente stipulato tra le parti e non in un obbligo di legge. Invero, il giudice a quo censura proprio il fatto che, secondo l'ordinamento vigente, non sia possibile citare come responsabile civile l'assicuratore del datore di lavoro e chiede alla Corte una pronuncia che renda possibile una simile citazione.

    Art. 1917 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 32 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 63/2009

    Questione inammissibile
    5 marzo 2009

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1917, secondo comma, cod. civ., censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 35 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede in favore del lavoratore azione diretta contro l'assicuratore del datore di lavoro per il credito risarcitorio da danno differenziale derivante da infortunio sul lavoro. La questione è stata sollevata nel corso di un procedimento per l'ammissione di un credito al passivo fallimentare e secondo il rimettente l'esigenza di concentrare davanti al giudice del fallimento tutte le questioni che incidono sulla formazione dello stato passivo troverebbe riscontro nell'art. 111, secondo comma, Cost.: in realtà, al principio della ragionevole durata del processo ivi enunciato possono arrecare un vulnus solo norme processuali che comportino una dilatazione dei tempi del processo non sorretta da alcuna logica esigenza e tali non possono essere considerate le disposizioni con cui il legislatore, nell'esercizio della discrezionalità di cui gode in tema di individuazione del giudice competente, definisce l'ambito della cognizione dei singoli organi giurisdizionali. - Sulla ragionevole durata del processo v., citata, sentenza n. 148/2005. - V., altresì, l'ordinanza n. 457/2006, con cui è stata dichiarata l'inammissibilità di questione analoga.

    Art. 1917 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 35 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Nell'assicurazione contro i danni la prestazione dell'assicuratore è limitata al danno sofferto (art. 1905, primo comma). Questo danno comprende anche i profitti sperati se il risarcimento per la mancata realizzazione di essi è previsto in contratto (art. 1905, secondo comma); nell'assicurazione della responsabilità civile poi l'indennizzo, entro i limiti determinati dalla stessa legge, si estende anche alle spese sostenute dall'assicurato per resistere all'azione del danneggiato (articolo 1917, terzo comma). Nell'assicurazione di una somma eccedente il valore delle cose, l'assicurato di buona fede deve corrispondere non più l'indennità di cui all'art. 428, secondo comma, cod. comm., di complicata determinazione, ma l'importo del premio proporzionalmente diminuito (art. 1909); per una migliore disciplina delle assicurazioni con polizze stimate si è detto che non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenute nella polizza o in altri documenti (art. 1908 terzo comma). È consentito assicurare lo stesso rischio presso più assicuratori, sia separatamente (art. 1910) che congiuntamente (art. 1911). Nel primo caso l'assicurato deve dare avviso a ciascun assicuratore delle altre assicurazioni concluse (art. 1910 primo comma); se omette questo avviso in buona fede l'assicurato è tenuto ai danni, e se l'omette con dolo perde il diritto all'indennità (art. 1910, secondo comma). Il risarcimento è dovuto da ciascun assicuratore secondo il rispettivo contratto, e cioè nei limiti della somma da ognuno assicurata (art. 1910, terzo comma); salvo il diritto di chi ha pagato al regresso verso gli altri assicuratori, in proporzione del rischio da ciascuno coperto (art. 1914, quarto comma). In tali casi v'è quindi una situazione di solidarietà; invece nel caso di coassicurazione con ripartizione di quote, ciascun assicuratore risponde del danno in proporzione della rispettiva quota (art. 1911). Circa l'obbligo di avviso del sinistro e di salvataggio delle cose assicurate, si distingue tra inadempimento colposo e inadempimento doloso: nella prima ipotesi l'indennizzo si riduce in proporzione del danno che l'assicuratore ha eventualmente sofferto a causa dell'inadempimento da parte dell'assicurato (art. 1915, secondo comma); nella seconda ipotesi l'assicurato perde il diritto all'indennità (art. 1915, primo comma). Il diritto di surroga dell'assicuratore verso il responsabile del danno è concesso anche nelle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali (art. 1916, quarto comma); ma è negato quando il danno è causato senza dolo dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato, stabilmente con lui conviventi, o da domestici (art. 1916, secondo comma). In queste ultime ipotesi le conseguenze della surroga ricadrebbero direttamente o indirettamente sull'assicurato, rendendo priva di effetti la copertura del rischio.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 754

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1917 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari