Art. 2087 c.c. — Tutela delle condizioni di lavoro

L'imprenditore e' tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarita' del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrita' fisica e la personalita' morale dei prestatori di lavoro.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

16 pronunce che riguardano l’art. 2087 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 16394/2026

    26 maggio 2026

    In caso di morte del lavoratore conseguente a patologia contratta nel corso del rapporto di lavoro, la prescrizione del diritto dei superstiti al risarcimento del danno decorre, tanto con riguardo alle pretese risarcitorie avanzate iure proprio quanto con riguardo a quelle vantate iure hereditatis - ferma restando la diversa durata del termine prescrizionale (quinquennale nel primo caso e decennale nel secondo) - non già dall'evento morte del de cuius, bensì dal momento della conoscenza o della conoscibilità, da parte dei medesimi, dell'eziologia lavorativa del decesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva dichiarato prescritta l'azione risarcitoria proposta dagli eredi del lavoratore, individuando il dies a quo nel giorno della morte del lavoratore anziché nella data della sentenza che aveva riconosciuto la contestata dipendenza del decesso da causa di servizio).

    Art. 2087 c.c. · Art. 2935 c.c. · Art. 2943 c.c. · Art. 2946 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 210 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14356/2026

    15 maggio 2026

    In tema di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, l'imprevedibilità che, ai sensi dell'art. 1225 c.c., ne esclude la risarcibilità, va riferita al danno primario e non alle sue conseguenze ulteriori. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato il datore di lavoro al risarcimento dei danni per la morte del lavoratore causata dalla esposizione all'amianto, attribuendo rilevanza alla prevedibilità della nocività per la salute, e non anche del rischio cancerogeno).

    Art. 2087 c.c. · Art. 1225 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 158 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 14160/2026

    14 maggio 2026

    In tema di malattia professionale, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre dal giorno in cui la malattia sia percepita, o possa essere percepita secondo l'ordinaria diligenza e utilizzando le conoscenze scientifiche del momento, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva individuato la decorrenza del termine di prescrizione nella data in cui era stata diagnosticata al lavoratore la neoplasia polmonare, valorizzando la pacifica esistenza di esposizione ad amianto nello stabilimento e la diffusa conoscenza scientifica sulla sua nocività all'epoca della diagnosi, e ritenendo irrilevante, in quanto inidonea a scalfire la condizione di conoscibilità, la mancata certificazione della natura professionale della malattia da parte dei medici).

    Art. 2087 c.c. · Art. 2935 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 193 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9494/2026

    14 aprile 2026

    In tema di appalto, l'operatività della regola di cui all'art. 2087 c.c., con riguardo alla posizione di garanzia assunta dal committente rispetto ai dipendenti dell'appaltatore, non si estende all'ipotesi di infortunio occorso ad un socio illimitatamente responsabile della società appaltatrice, in quanto l'esigenza di tutelare la posizione meno garantita, quale quella del lavoratore subordinato, non può riscontrarsi in un rapporto paritario tra imprenditori.

    Art. 2087 c.c. · Art. 2291 c.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 1655 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 258 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 103/1989

    Questione infondata
    9 marzo 1989

    In materia di determinazione della categoria e della qualifica di inquadramento spettante al dipendente, in relaziona alle mansioni effettivamente svolte, l'autonomia del datore di lavoro, cui spetta l'organizzazione della azienda, è circondata, per la tutela della dignità umana dei lavoratori, da tutta una pregnante serie di limiti (nascenti da specifiche norme di legge, anche di rango costituzionale: artt. 3, 35 e 37 Cost.; 15 e 16 della legge n. 300/'70; 2095 e 2013 cod.civ.; legge n. 848/'55, di esecuzione della Dichiarazione dei diritti dell'uomo; legge n. 657/'66 di ratifica della Convenzione Generale dell'O.I.L. del 22 giugno 1962; legge n. 881/'77 di ratifica del Patto Internazionale di New York 19 dicembre 1966; nonché da clausole di contratti collettivi di livello sia nazionale che aziendale) che assicurano un'effettiva realizzazione del principio di parità di trattamento, la cui concreta osservanza è, poi, suscettibile di controllo da parte del giudice, abilitato a rimuovere eventuali violazioni ed a garantire cos piena tutela al diritto dei lavoratori alla correttezza del loro inquadramento: è pertanto infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2086, 2087, 2095, 2099 e 2103, cod. civ., in relazione all'art. 41 Cost., denunciati in quanto consentirebbero all'imprenditore di attribuire ai dipendenti, a parità di mansioni, diversi livelli o categorie generali di inquadramento retributivo.

    Art. 2086 c.c. · Art. 2087 c.c. · Art. 2095 c.c. · Art. 2099 c.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • In conformità alla dich. VII della Carta del lavoro, il codice statuisce il principio che nell'impresa l'imprenditore è capo, e che da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori (art. 2086). L'ordine nell'economia postula infatti l'ordine nell'impresa e l'ordine nell'impresa non può riposare che sul principio gerarchico, di cui il Fascismo è scuola. Qualunque sia il suo posto gerarchico, il lavoro, sia esso dell'imprenditore o dei dirigenti, sia degli impiegati od operai, ha diritto a pari dignità. In questo senso il codice pone l'accento sul carattere collaborativo dei rapporti tra l'imprenditore e i prestatori di lavoro nell'impresa e statuisce come dovere fondamentale dell'imprenditore quello di provvedere alla tutela non solo dell'integrità fisica, ma anche della personalità morale dei prestatori di lavoro (art. 2087).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 839

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2087 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari