Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere cio' che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.
La domanda risarcitoria per ritardata restituzione di un immobile, proposta dalla curatela fallimentare che, nell'esercizio della facoltà riconosciuta dall'art. 72 l.fall., abbia optato per lo scioglimento di un preliminare di compravendita con cui il fallito, promittente venditore, abbia già trasferito la detenzione del bene al promissario acquirente, si fonda sul regime normativo di cui agli artt. 2033 e 2040 c.c., in forza dei quali l'obbligo di riconsegna di un bene è adempiuto compiutamente se risulti contestualmente soddisfatto anche il diritto al risarcimento del danno maturato per l'eventuale ingiustificato ritardo, a decorrere dal momento in cui il diritto di scioglimento è esercitato.
In tema di rapporti bancari di conto corrente, il correntista che agisce per la rideterminazione del saldo del conto ha l'onere di dimostrare i movimenti integrali del conto stesso, senza che sia possibile escludere dalla domanda alcune fasi della durata del rapporto e chiedere che la verifica degli accrediti e degli addebiti si concentri nei residui periodi, in quanto il contratto di conto corrente dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi.
(Fattispecie relativa a ripetizione di indebito pensionistico accertato a seguito del ricalcolo delle risultanze retributive emerse nell'ambito di una verifica ispettiva dell'INPS).
In materia di prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la domanda del privato volta ad ottenere la restituzione di somme versate in forza di provvedimenti amministrativi di determinazione del prelievo supplementare dovuto, annullati con decisioni passate in giudicato, trattandosi di una ordinaria azione di ripetizione dell'indebito, ex art. 2033 c.c., per essere venuta meno la causa debendi in conseguenza dell'annullamento giudiziale, e non venendo in rilievo alcun esercizio di potestà amministrativa.
In tema di azione di indebito arricchimento, in caso di nullità del contratto, la domanda ex art. 2041 c.c. ha carattere sussidiario rispetto all'azione di ripetizione dell'indebito disciplinata dall'art. 2033 c.c. ed è proponibile se quest'ultima è preclusa in virtù dei limiti che ne condizionano l'esperimento, ossia in caso di carenza ab origine dei presupposti fondanti la relativa domanda.(Nella specie, la S.C. ha confermato l'esperibilità da parte di un Comune dell'azione ex art. 2041 c.c. a fronte della declaratoria di nullità del contratto di somministrazione di acqua, per carenza della forma scritta, rilevando che il ricorso all'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. da parte dell'amministrazione era impedito dall'impossibilità per l'utente di provvedere alla restituzione in natura dei quantitativi di acqua consumati).
In tema di contratti bancari di conto corrente, nel giudizio introdotto dal correntista nei confronti della banca, volto alla rideterminazione del saldo di conto corrente attraverso l'eliminazione degli addebiti effettuati dalla banca in applicazione di clausole contrattuali nulle, con conseguente domanda di ripetizione dell'indebito maturato, l'adempimento dell'onere probatorio dei pagamenti effettuati e del difetto di causa solvendi, gravante sull'attore ai sensi del primo comma dell'art. 2697 c.c., si estende alla produzione del contratto di conto corrente, sulla base del quale va verificata la pattuizione delle clausole che si assumono affette da nullità, in funzione della quale produzione il correntista onerato, che deduca di non essere in possesso del contrato poiché la banca non ha adempiuto all'obbligo di consegna, può richiederne copia alla banca ex art. 117 T.U.B.
In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione di veicoli, il pagamento della somma offerta dall'assicuratore ai sensi dell'art. 148 del d.lgs. n. 209 del 2005, ove non accettata dal danneggiato, non ha carattere irripetibile, posto che il citato art. 148 non le attribuisce il valore di riconoscimento di debito (né, men che meno, quello di confessione), né la configura come vincolante; ne consegue che, qualora l'importo corrisposto in sede stragiudiziale superi l'ammontare del danno liquidato, l'assicuratore, pur quando abbia precedentemente richiesto dichiararsene la satisfattività, ha diritto alla restituzione della somma eccedente, azionabile anche nel medesimo giudizio risarcitorio mediante domanda riconvenzionale.
Nel contesto di relazioni coniugali o di convivenze affettive aventi i caratteri di una stabile unione di fatto, l'attribuzione di beni immobili, o mobili registrati, da parte di uno dei coniugi (o conviventi) in favore dell'altro, può essere qualificato come donazione indiretta soltanto ove risulti rigorosamente provato, e sia oggetto di altrettanto rigorosa motivazione, il requisito dell'animus donandi, non potendo tale intento presumersi in presenza di attribuzioni patrimoniali che, di regola, si inscrivono nell'adempimento dei doveri di contribuzione familiare o di obbligazioni naturali. (Nella specie, la S. C. ha cassato la sentenza di merito che aveva qualificato come donazione indiretta l'acquisto da parte di uno dei coniugi di un'autovettura intestata all'altro senza spiegare perché le reciproche attribuzioni patrimoniali intercorse tra i coniugi in costanza di matrimonio dovessero ritenersi espressive di causa donativa).
Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali, previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c., si applica anche all'azione di accertamento negativo del diritto alla ripetizione dell'indennità NASpI, che l'Inps assume indebitamente percepita dall'assicurato, atteso che oggetto del giudizio è, comunque, la spettanza o meno della prestazione che l'ente erogatore intende ripetere e l'assicurato chiede di trattenere e che anche in tal caso è ravvisabile la ratio sottesa al "diritto singolare", di cui la norma è espressione, consistente nel consentire un più agevole accesso alla tutela giurisdizionale a chi, versando in condizioni reddituali ritenute meritevoli dal legislatore, ambisce a conseguire una provvidenza finalizzata a sopperire alla condizione di bisogno materiale in cui egli versa.
In tema di contratti ad esecuzione continuata o periodica, la pronuncia di rescissione produce l'effetto liberatorio ex nunc delle prestazioni non ancora eseguite e l'effetto restitutorio delle prestazioni già eseguite limitatamente alla parte eccedente la controprestazione, poiché il vizio rescissorio incide sulla causa del negozio.
In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, ove si verta in materia di conto corrente bancario, l'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, trova sempre applicazione nei casi in cui la condanna della banca alla restituzione di somme in favore del correntista consegua all'accertamento della nullità di clausole contrattuali (quali quelle relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, alla commissione di massimo scoperto o al rinvio ai cd. usi su piazza), con conseguente assoggettamento dell'atto ad imposta di registro in misura fissa, a prescindere dal fatto che la nullità sia fatta valere in via di azione o di eccezione.
Ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 22 del 2015, la nuova assicurazione per l'impiego (NASpI) può essere erogata sino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e non a quella di decorrenza in concreto del medesimo, stante il chiaro tenore letterale della citata disposizione e l'impossibilità - in una materia contraddistinta dalla natura indisponibile degli interessi tutelati - di assoggettare la decadenza alla presentazione della domanda amministrativa e dunque a una scelta di convenienza del pensionato, con la conseguenza che le somme percepite a tale titolo, dopo la maturazione del predetto requisito, sono ripetibili.
L'indennità di accompagnamento, disciplinata dall'art. 1 della l. n. 18 del 1980 - anche nel sistema normativo antecedente la novella di cui all'art. 25, comma 6, del d.l. n. 90 del 2014, conv. dalla l. n. 114 del 2014 - integra la medesima prestazione assistenziale tanto se riconosciuta in favore del soggetto maggiorenne quanto del minore d'età, sicché il sopravvenuto venir meno del requisito sanitario, accertato nella visita effettuata al raggiungimento della maggiore età, va considerato, ai fini della disciplina della ripetizione dell'indebito, quale revoca dell'indennità già goduta e non quale diniego di una diversa prestazione richiesta in via iniziale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, sul presupposto che quella richiesta dalla ricorrente al raggiungimento della maggiore età fosse una diversa prestazione, aveva ritenuto integralmente ripetibili, ex art. 2033 c.c., i ratei dell'indennità di accompagnamento già erogati, senza attribuire rilievo alla mancata comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione).
In tema di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, per il principio unionale di effettività della tutela, permane la legittimazione passiva dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel giudizio di impugnazione del diniego di rimborso, promosso dal consumatore finale che, avendo corrisposto al fornitore, a titolo di rivalsa, tale imposta - poi dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea - non beneficia degli effetti della sentenza della Corte cost. n. 43 del 2025 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 26 del 2007), non potendo più agire nei confronti del fornitore, per la prescrizione del diritto al rimborso nei confronti di quest'ultimo, non essendo mai stato rimosso l'ostacolo giuridico rappresentato dalla mancata efficacia diretta o "orizzontale" della direttiva comunitaria tardivamente attuata dallo Stato italiano.
Nel caso d'acquisto di strumenti d'investimento mobiliare, in mancanza della redazione del contratto-quadro, la prescrizione dell'azione di ripetizione d'indebito decorre dalla data di esecuzione dei pagamenti in attuazione del contratto nullo.
In tema di indebito previdenziale, l'omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto alla pensione o sulla sua misura, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente competente, non si traduce in un mero silenzio ma integra dolo del pensionato, idoneo a escludere l'applicazione delle norme che limitano la ripetibilità delle somme non dovute in deroga alla regola generale di cui all'art. 2033 c.c. (Nella specie, la S.C. ha ravvisato il dolo nella condotta dell'orfano maggiorenne richiedente la pensione di reversibilità della madre deceduta, in qualità di figlio inabile al lavoro, senza comunicare all'Inps lo svolgimento, alle dipendenze di ente pubblico, di attività di lavoro non terapeutico - al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 8 comma 1-bis della l. n. 222 del 1984 - non conoscibile dall'Istituto almeno sino al subentro all'Inpdap nella gestione della relativa posizione assicurativa).
In tema di conto corrente bancario è onere del correntista che agisca per la ripetizione dell'indebito, allegando l'esistenza di un affidamento cui correlare la natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse effettuate, provare anche il limite del medesimo affidamento.
L'ordinanza di convalida di licenza per finita locazione ha efficacia di giudicato limitatamente all'accertamento della scadenza del contratto e alla legittimità del rilascio e non si estende ai diritti di credito sorti dal rapporto locatizio, con la conseguenza che non preclude la successiva proposizione, da parte del conduttore, della domanda di ripetizione, ex art. 79 l. n. 392 del 1978, delle somme pagate in violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla legge, trattandosi di azione distinta e fondata su presupposti diversi.
In materia di assicurazione della responsabilità civile, se l'assicuratore ha indennizzato direttamente il terzo danneggiato, erroneamente ritenendo valida ed efficace la copertura assicurativa, legittimato passivo rispetto all'azione di ripetizione dell'indebito è l'accipiens e non l'assicurato, a prescindere dal fatto che il pagamento sia avvenuto su iniziativa dell'assicuratore o per ordine dell'assicurato.
I provvedimenti giudiziari che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché di condanna alla restituzione di denaro o beni, o di risoluzione di un contratto, anche quando la dichiarazione di nullità riguardi singole clausole ex art. 1419, comma 2, c.c., e non l'intero contratto che sopravvive tra le parti con la sostituzione della disciplina legale alle clausole nulle, sono soggetti ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa - parte prima - allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, essendo irrilevante che essi riguardino corrispettivi o prestazioni soggetti ad IVA, non trovando applicazione alla ripetizione di indebito oggettivo il principio di alternatività di cui all'art. 40 del d.P.R. citato, né l'art. 8, comma 1, lett. b), della suddetta tariffa, il quale postula la fisiologica validità (in toto et in qualibet parte) del contratto originante le obbligazioni per le quali si chiede al giudice di pronunciare la condanna al pagamento o alla consegna.
In tema di rapporti bancari, il termine di prescrizione per l'azione di ripetizione di addebiti nulli nei conti anticipi o alla presenza di "castelletti" - che, diversamente dall'apertura di credito, non attribuiscono al cliente la disponibilità immediata e incondizionata di somme di denaro, generando per la banca soltanto l'obbligo di accettare per lo sconto i titoli che l'affidatario presenterà - decorre dalla data del pagamento, ossia dell'incasso o dell'addebito in conto corrente.
In tema di addizionale provinciale alle accise, di cui all'art. 6, commi 1 lett. c) e 2 del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modd. dalla l. n. 20 del 1989, come sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (nella formulazione ratione temporis applicabile, successivamente abrogata in quanto contrastante con la Direttiva 2008/118/CE), il consumatore finale - che abbia corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, l'imposta riconosciuta in contrasto con il diritto dell'Unione Europea - è legittimato ad esercitare l'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. direttamente nei confronti dello stesso fornitore, anche nell'ambito della procedura di accertamento del passivo se quest'ultimo sia stato nel frattempo dichiarato fallito, dato che l'azione diretta del consumatore nei confronti dello Stato conserva, anche in tale ipotesi, il proprio carattere facoltativo.
In tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi a interessi non dovuti o per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito - a prescindere dall'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato - e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del correntista, individuando se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento.
Gli effetti della risoluzione del contratto per inadempimento sono soggetti alla disciplina dell'indebito oggettivo, sicché, ai fini della decorrenza degli interessi dovuti sulle somme oggetto di restituzione, rileva la buona fede dell'accipiens, con la conseguenza che, essendo la stessa presunta, gli interessi decorrono dal giorno della domanda giudiziale o dall'atto stragiudiziale di costituzione in mora, a meno che risulti che chi ha ricevuto il pagamento fosse consapevole di non avere diritto a conseguirlo.
La corresponsione di una somma a titolo di IVA su un importo non dovuto integra un pagamento indebito, che il cessionario del bene o servizio è abilitato a ripetere nei confronti del cedente, senza che a ciò osti la circostanza che ne abbia operato la detrazione nella relativa dichiarazione, poiché, in base al meccanismo di neutralizzazione circolare dell'IVA, l'Amministrazione finanziaria ha il potere-dovere di recuperare dal cessionario l'importo indebitamente detratto. (Principio affermato in relazione all'IVA corrisposta dal cliente finale sul costo addebitatogli a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, integrante indebito oggettivo a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, per contrarietà al diritto dell'Unione Europea, dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988).
Il recupero di somme pagate in esecuzione di una sentenza penale di condanna successivamente riformata differisce dalla condictio indebiti, poiché il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza (che fa venir meno ex tunc il titolo dell'originaria attribuzione), la quale impone il ripristino della situazione antecedente, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2036, comma 3, c.c., stante l'inconfigurabilità - a seguito della successiva caducazione della statuizione condannatoria - del presupposto della consapevolezza di pagare un debito proprio anziché altrui. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto il responsabile civile legittimato a surrogarsi nel credito risarcitorio nei confronti degli altri coimputati condannati, dopo che la statuizione in virtù della quale aveva corrisposto il risarcimento in favore della parte civile era stata caducata in conseguenza dell'assoluzione in appello del soggetto per il quale era stato chiamato a rispondere).
Al credito azionato dal consumatore finale per la ripetizione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, indebitamente versata al fornitore, a titolo di rivalsa, in contrasto con il diritto dell'U.E., sono applicabili gli interessi legali al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., atteso che la previsione ivi contenuta, nel rimettere alle parti la possibilità di determinarne la misura, vale ad escludere il suo carattere imperativo e inderogabile e non a delimitarne il campo d'applicazione.
Il credito restitutorio nascente da un contratto nullo può essere ceduto, anche a titolo di liberalità, poiché è esistente, certo, liquido ed esigibile sin dal momento del pagamento eseguito sine causa adquirendi, essendo irrilevante la contestazione in ordine all'invalidità del contratto presupposto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto validamente ceduto dai genitori al figlio, "a titolo di liberalità e quale anticipazione sulla massa ereditaria", il credito restitutorio derivante da un contratto di compravendita immobiliare nullo, sul presupposto che non si trattasse di credito futuro o subordinato all'accertamento dell'invalidità della causa obligandi).
I pagamenti avvenuti dopo il fallimento e riconducibili, anche indirettamente, al fallito, perché effettuati con suo denaro, su suo incarico, ovvero in suo luogo, sono inefficaci ai sensi dell'art. 44 l.fall. e le conseguenti domande di accertamento della loro inefficacia e di restituzione delle somme indebitamente versate in violazione della par condicio creditorum vanno proposte nei confronti dell'accipiens, che è l'unico legittimato passivo, essendo l'effettivo beneficiario dell'atto solutorio, e non, invece, nei confronti del soggetto eventualmente deputato dal medesimo fallito alla sua esecuzione.
In tema di intermediazione finanziaria, gli effetti retroattivi derivanti dalla risoluzione dell'ordine di acquisto sono quelli ordinariamente previsti dall'art. 1458 c.c., laddove la disciplina dettata dall'art. 2033 c.c. trova applicazione solo ai fini della regolazione dei frutti e degli interessi che maturano per legge in relazione alle somme oggetto di ripetizione.
L'emissione di assegni effettuata dal fallito successivamente alla dichiarazione di fallimento, che sia stata dichiarata inefficace ai sensi dell'art. 44, comma 1, l.fall., non è idonea a estinguere il rapporto di valuta tra il fallito e i terzi, atteso che, risultando il mandato di pagamento inefficace, essa non può riversare a carico del fallito il pagamento, il quale, pertanto, costituisce un versamento privo di causa, come tale ripetibile ai sensi dell'art. 2033 c.c.
L'avvocato che sia stato cancellato dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per incompatibilità con l'esercizio della professione ha diritto al rimborso dei soli contributi soggettivi indebitamente versati e non anche di quelli integrativi ex art. 11 della legge n. 576 del 1980, essendo questi ultimi espressivi di un dovere di solidarietà nell'ambito della categoria professionale.
La domanda dell'utente finale, volta al rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, è soggetta alle regole civilistiche, con la conseguenza che, laddove il fornitore abbia ceduto pro soluto il credito vantato nei confronti dell'utente, legittimato passivo dell'azione di indebito intentata da quest'ultimo è l'accipiens effettivo, vale a dire il cessionario che abbia ricevuto il pagamento non dovuto. (Fattispecie relativa all'addizionale relativa agli anni 2010 e 2011, non dovuta per contrarietà al diritto comunitario del d.lgs. n. 68 del 2011, che aveva tardivamente recepito la Direttiva n. 2008/118/CE, in virtù della quale era consentito agli Stati membri di applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette, solo se aventi finalità specifiche).
In tema di intermediazione finanziaria, quando sia stata pronunciata la risoluzione del contratto per inadempimento della banca, la prova della mala fede di quest'ultima non può reputarsi in re ipsa per effetto della mera imputabilità ad essa del predetto inadempimento; ne consegue che il credito del cliente avente ad oggetto il rimborso del capitale investito produce interessi in base ai principi in tema di ripetizione dell'indebito, solo a seguito della proposizione della domanda giudiziale, gravando su chi richiede che gli stessi vengano fatti decorrere dalla data del versamento, l'onere di provare che la banca era in mala fede.
L'assicuratore della responsabilità civile del soggetto corresponsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., di un sinistro stradale, il quale paghi quanto dovuto dal proprio assicurato in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, secondo la quota di corresponsabilità ivi stabilita, ove detta ripartizione venga, poi, riformata, in senso riduttivo, in appello (nella specie dall'80 al 20%), non ha diritto all'azione di regresso o di surrogazione nei confronti dell'assicuratore del corresponsabile civile ex art. 2054 c.c., potendo valersi unicamente dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. nei riguardi dell'accipiens danneggiato, in quanto la solidarietà ex lege che lega l'assicuratore della RCA e l'assicurato verso il danneggiato rappresenta un'ipotesi atipica, non estensibile all'assicuratore del danneggiante per un titolo diverso da quello presidiato dall'art. 18 della l. n. 990 del 1969 (ratione temporis applicabile).
L'accertamento giudiziale della nullità dell'apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato, con conseguente ricostituzione del sinallagma contrattuale e riconoscimento al lavoratore dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010 (ratione temporis vigente), non fa venir meno il suo stato di disoccupazione involontaria fino alla ripresa effettiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa, di modo che egli non è tenuto a restituire l'indennità di disoccupazione percepita ex art. 45, comma 3, del r.d.l. n. 1827 del 1935, la quale, in attuazione dell'art. 38, comma 2, Cost., risponde a una funzione di protezione dal bisogno, attinente al rapporto tra lavoratore ed ente previdenziale, del tutto diversa da quella - afferente, invece, al distinto piano del rapporto di lavoro - propria della suddetta indennità risarcitoria, mirante alla forfettizzazione del risarcimento del danno spettante al lavoratore per l'illegittima apposizione del termine al contratto.
Il coniuge superstite e quello divorziato hanno diritto alla percezione della rispettiva quota della pensione di reversibilità - a partire dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato - nei soli confronti dell'ente previdenziale erogatore, con la conseguenza che a esclusivo carico di quest'ultimo devono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato, anche laddove il coniuge superstite abbia medio tempore percepito per intero il trattamento previdenziale, ferma restando la possibilità per l'ente erogatore di recuperare da quest'ultimo le somme versategli in eccesso, in applicazione della disciplina dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c.
Le somme percepite dal lavoratore a titolo di NASpI non possono essere detratte, quale aliunde perceptum, da quanto egli abbia ricevuto come risarcimento del danno per il mancato ripristino del rapporto di lavoro subordinato a seguito di dichiarazione di nullità di un contratto a progetto e di un successivo contratto di apprendistato illegittimamente cessato, poiché la NASpI è una prestazione previdenziale non pensionistica che opera su un piano diverso dagli incrementi patrimoniali che derivano al lavoratore dall'essere stato liberato - anche se illegittimamente - dall'obbligo di prestare la sua attività, dando luogo la sua eventuale non spettanza ad un indebito previdenziale, ripetibile dall'INPS nei limiti di legge.
Chi agisce per la ripetizione dell'indebito ha il solo onere di allegare l'inesistenza di un giusto titolo di pagamento, mentre è sul convenuto che, in ossequio al principio di vicinanza della prova, grava l'onere di dimostrare che il pagamento era sorretto da una giusta causa.
L'azione di ripetizione tra società di persone e soci e relativa al recupero delle anticipazioni di utili non conseguiti rientra nell'azione generale di indebito di cui all'art. 2033 c.c., in relazione alla quale trova applicazione il corrispondente regime decennale di prescrizione, così dovendosi escludere l'applicazione del diverso termine quinquennale previsto dall'art. 2949, comma 1, c.c., in quanto l'oggetto dell'azione non è il diritto derivante dal rapporto sociale, cioè dalla posizione di socio, bensì l'accertamento della sua non debenza e del correlato diritto restitutorio.
Con riferimento alle controversie aventi ad oggetto richieste di rimborso delle imposte, la giurisdizione generale del giudice tributario può essere esclusa in favore del giudice ordinario - configurandosi un'ordinaria azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. - nel solo caso in cui l'Amministrazione abbia formalmente riconosciuto il diritto al rimborso e la quantificazione della somma dovuta, sicché non residuino questioni circa l'esistenza dell'obbligazione tributaria, il quantum del rimborso o le procedure con le quali lo stesso deve essere effettuato. (Nella specie, la S.C. ha affermato la sussistenza della giurisdizione tributaria in ordine alla domanda di ripetizione del contributo versato ex art. 5, comma 2-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno, quale effetto dell'annullamento giudiziale di un decreto ministeriale di determinazione dei relativi importi nonché dell'osservanza di istruzioni e circolari all'uopo diramate dall'amministrazione).
In caso di inefficacia del mandato, nella specie per carenza del potere rappresentativo ex art. 18 l. n. 222 del 1985, il mandante può sostituirsi al mandatario per chiedere la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal mandatario ai terzi, unici legittimati passivi ex art. 2033 c.c., esclusa in ordine a dette somme, invece, la legittimazione passiva del mandatario.
La ripetizione dell'indebito assistenziale è esclusa in presenza di una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore, sempre che l'erogazione in questione non gli sia addebitabile. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva riconosciuto il diritto dell'Inps alla ripetizione dell'assegno di assistenza per sopravvenuta mancanza del requisito sanitario, senza aver preventivamente verificato la circostanza - rilevante in ordine alla sussistenza dell'affidamento del beneficiario - che gli fosse stato comunicato l'esito negativo della visita di revisione).
In tema di reati edilizi, il versamento di una somma a titolo di oblazione - che consiste in un negozio giuridico unilaterale, processuale o extraprocessuale, e che costituisce il corrispettivo di diritto pubblico connesso al rilascio del titolo edilizio da condonarsi - produce effetti giuridici di diritto pubblico che consistono, da un lato, nel riconoscimento della sussistenza dell'illecito, con conseguente rinuncia irretrattabile alla garanzia giurisdizionale, e, dall'altro, nella rinuncia irretrattabile dello Stato a procedere penalmente nei confronti del soggetto oblante; deve, per l'effetto, escludersi, in ogni caso, la ripetibilità, ai sensi dell'art. 2033 c.c., della somma pagata, il cui titolo si rinviene nell'art. 38 della l. n. 47 del 1985.
La Terza Sezione civile, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 43 del 2025, ha enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di rimborso dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediante l’azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante la illegittimità costituzionale dell’art. 6, commi 1, lett. c), e 2, d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito».
Nel regime anteriore all'art. 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991, ai crediti maturati per effetto della declaratoria di illegittimità delle trattenute sulla pensione operate a titolo di contributo di solidarietà dalla Cassa di previdenza dei dottori commercialisti si applicano gli interessi legali dalla data di maturazione del diritto, coincidente con i prelievi illegittimi, fino al momento dell'effettivo pagamento, atteso che i crediti previdenziali non seguono la disciplina delle obbligazioni pecuniarie ma sono prestazioni unitarie, di cui gli accessori costituiscono una componente essenziale.
In tema di addebito dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (poi abrogato dal combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011, e 18, comma 5, del d.lgs. n. 68 del 2011, nonché dall'art. 4, comma 10, del d.l. n. 16 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 44 del 2012), il consumatore finale - se ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, l'imposta riconosciuta in contrasto con il diritto dell'Unione Europea - è legittimato ad esercitare, nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione, l'azione di ripetizione dell'indebito stesso ex art. 2033 c.c. direttamente nei confronti dello stesso fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato), poiché la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE (Corte cost., sentenza n. 43 del 2025) comporta, nei rapporti tra solvens e accipiens, la caducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione.
In tema di esecuzione forzata, nel caso in cui l'assegnazione del bene staggito sia divenuta definitiva per mancato esperimento dei rimedi endoesecutivi, il debitore espropriato non può più contestare, con l'azione di ripetizione dell'indebito, l'esistenza o l'entità del diritto del creditore procedente in tal guisa soddisfatto, essendo irrilevante che la mancata proposizione dell'opposizione sia dipesa da negligente o infedele patrocinio del difensore dell'esecutato, ciò potendo fondare unicamente un'azione di responsabilità professionale.
L'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale; pertanto, è possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente "more uxorio" nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, con accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, aveva ritenuto che le somme versate all'ex convivente per il pagamento del mutuo relativo alla casa in cui i due avevano coabitato, in quanto corrispondenti a quanto notoriamente sarebbe stato speso a titolo di canone di locazione per un immobile, fosse proporzionato e, come tale, da ricondursi ad una forma di collaborazione e di assistenza morale e materiale doverosa nell'ambito di un consolidato rapporto affettivo).
Quando è dichiarata la risoluzione del contratto d'investimento in valori mobiliari, si ingenerano tra le parti reciproci obblighi restitutori, dovendo l'intermediario restituire l'intero capitale investito, mentre l'investitore è obbligato alla restituzione del valore delle cedole corrisposte e dei titoli acquistati, secondo la disciplina di cui all'art. 2038 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza che, nel dichiarare la risoluzione dell'acquisto di bonds argentini e disporre in favore dell'investitore il rimborso della differenza tra prezzo di acquisto e valore di rivendita in perdita dei titoli, aveva disatteso parzialmente la richiesta della banca di restituzione di tutte le cedole medio tempore riscosse, accordandola unicamente per il periodo successivo alla data dalla domanda giudiziale).
In tema di indebito previdenziale, l'irripetibilità ex art. 52 della l. n. 88 del 1989 (come modificato dall'art. 13 della l. n. 412 del 1991) non può essere invocata in relazione a trattamenti previdenziali integrativi previsti da contratti collettivi o norme regolamentari, essendo oggetto di una regolamentazione speciale, che deroga alla disciplina generale in materia di indebito, riferibile alle sole pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria ed alle sue forme e gestioni obbligatorie sostitutive o integrative, e pertanto non estensibile, in assenza di specifica previsione di legge, ai sistemi previdenziali privatizzati, caratterizzati da autonomia e specialità. (Fattispecie relativa ad ipotesi di indebito sorto a seguito della riduzione, per concorrente reddito di impresa, della pensione erogata da una cassa previdenziale privatizzata).
L'atto amministrativo generale - rispetto al quale la posizione del privato si connota in termini di interesse legittimo - può essere impugnato solo davanti al giudice amministrativo, mentre, laddove ad essere contestato sia il singolo atto impositivo di una prestazione pecuniaria - rispetto al quale venga in considerazione l'applicazione della disposizione contenuta in un atto amministrativo generale emanato da un ente pubblico nell'esercizio del suo potere auto- organizzativo -, la posizione del cittadino è quella propria del titolare di un diritto soggettivo, tutelabile davanti al giudice ordinario, al quale può essere chiesta la dichiarazione dell'inesistenza dei presupposti di legittimità della pretesa azionata. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario rispetto alla domanda volta alla restituzione delle tasse universitarie asseritamente pagate in eccesso, poiché calcolate in violazione del limite massimo inderogabile della "contribuzione studentesca", stabilito dall'art. 5, comma 1, del d.P.R. n. 306 del 1997).
L'efficacia retroattiva della risoluzione per inadempimento di un contratto preliminare comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituire le prestazioni ricevute, rimaste prive di causa, secondo i principi della ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., e, pertanto, implica che il promissario acquirente, che abbia ottenuto la consegna e la detenzione anticipate del bene promesso in vendita, debba non solo restituirlo al promittente alienante, ma altresì corrispondere a quest'ultimo i frutti per l'anticipato godimento dello stesso. Ne consegue che, nel caso di occupazione di un immobile, fondata su di un titolo contrattuale venuto meno per effetto della risoluzione giudiziale del contratto, va esclusa la funzione risarcitoria degli obblighi restitutori. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello che, dichiarata la risoluzione di un preliminare di vendita per inadempimento del promissario acquirente, aveva erroneamente ricondotto ad una richiesta di risarcimento del danno per illegittima occupazione la domanda dei promittenti alienanti relativa ai frutti per l'anticipato godimento dell'immobile).
Il difensore della parte vittoriosa in base a una sentenza d'appello poi cassata con rinvio - anche se ha dichiarato solo in sede esecutiva di essere distrattario e purché abbia ottenuto, in tale qualità, l'assegnazione di somme - è passivamente legittimato per la domanda di ripetizione d'indebito svolta nel giudizio di rinvio, poiché la richiesta di restituzione di quanto pagato non può essere rivolta nei confronti dell'assistito, che non ha percepito alcunché, e la domanda, tesa al ripristino della situazione patrimoniale anteriore al pagamento, presuppone la legittimazione del solvens e dell'accipiens soltanto.
In tema di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, di cui all'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, il consumatore finale che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea, può agire, in forza del principio di effettività, per la ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. nei confronti dell'Erario, senza necessità di provare l'impossibilità o eccessiva difficoltà di tale azione nei riguardi del fornitore, dovute alla condizione soggettiva di quest'ultimo, giacché detta azione risulta già preclusa in base al principio (riaffermato, da ultimo, dalla CGUE nella sentenza dell'11 aprile 2024, nella causa C-316/22) secondo cui non può aversi, nei rapporti tra privati, efficacia «orizzontale» o diretta di una direttiva unionale non attuata.
In tema di NASpI, la liquidazione anticipata in unica soluzione, ex art. 8 del d.lgs. n. 22 del 2015, del trattamento spettante al lavoratore assicurato, comporta l'obbligo di sua restituzione, per intero, in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui tale trattamento è stato riconosciuto, senza possibilità per il beneficiario di sottrarsi alla restituzione provando la simulazione del nuovo rapporto lavorativo nei confronti dell'INPS, il quale invece può sempre dar prova dell'effettiva sua instaurazione e sussistenza.
Nel contratto autonomo di garanzia il garante, una volta che abbia pagato nelle mani del creditore beneficiario, non può agire in ripetizione nei confronti di quest'ultimo in caso di successivo venir meno della causa del rapporto principale, potendo esperire azione di regresso ex art. 1950 c.c. unicamente nei confronti del debitore garantito, il quale a sua volta - ove vittoriosamente escusso dal garante - potrà agire in rivalsa nei confronti del garantito, perché al momento dell'escussione della garanzia il garante non avrebbe potuto eccepire la mancanza della causa originaria del rapporto al di fuori dell'ipotesi di escussione fraudolenta della garanzia. (Nella specie, in cui il garante autonomo aveva effettuato un pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate, prima dell'annullamento dell'avviso di accertamento emesso nei confronti del garantito, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello, la quale, pur avendo escluso l'escussione fraudolenta della garanzia da parte del creditore beneficiario, aveva erroneamente ammesso, nei confronti di quest'ultimo, l'esercizio da parte del garante dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c.).
Accertata la mancanza di causa adquirendi a seguito della risoluzione del contratto per inadempimento, l'azione accordata dalla legge per conseguire la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
Corte costituzionale
5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Sentenza n. 8/2023
Questione infondata
27 gennaio 2023
Sono dichiarate inammissibili, per erroneità del presupposto interpretativo che si riverbera sulla rilevanza e inconferenza del parametro evocato, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Lecce, sez. lavoro, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot. add. CEDU, dell'art. 2033 cod. civ., nella parte in cui non prevede, per i dipendenti pubblici, l'irripetibilità degli indebiti retributivi, quali, nella specie, i permessi previsti dalla legge n. 104 del 1992, laddove le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell'amministrazione datrice di lavoro abbia ingenerato un legittimo affidamento del percettore. Da un lato il rimettente non si confronta con l'assetto normativo vigente, secondo cui tali permessi hanno natura previdenziale non pensionistica, e sono parametrati sì alla retribuzione, ma a questa non possono sic et simpliciter essere equiparate, data la loro funzione di assicurare un sostegno economico al lavoratore (compresi i dipendenti pubblici) che versi in stato di bisogno per la condizione di disabilità grave, propria o di un suo familiare. Dall'altro, in presenza di censure che lamentino la violazione di disposizioni della CEDU, come interpretate dalla Corte EDU, il paramento costituzionale di cui all'art. 11 Cost. è inconferente, non essendo individuabile, con riferimento alle specifiche norme convenzionali CEDU, alcuna limitazione della sovranità nazionale. ( Precedenti: S. 84/2022 - mass. 44760; S. 228/2020 - mass. 43103; S. 121/2020; S. 80/2019 - mass. 41086; S. 224/2018 - mass. 40932 ).
Manifesta inammissibilità della questione per errata individuazione della norma impugnabile. Invero, l'art. 2033 cod. civ. per se stesso non è censurabile in riferimento ad alcun parametro costituzionale, essendo improntato al principio di giustizia che vieta l'arricchimento senza causa a detrimento altrui, e riducendosi nel diritto previdenziale - dove tale principio è mitigato da disposizioni ispirate a criteri di equità e di solidarietà - alla funzione di norma di chiusura, operante nei soli casi non soggetti a discipline speciali. (Nel caso di specie, "la questione sollevata dal giudice 'a quò avrebbe dovuto appuntarsi sull'art. 80, terzo comma, del r.d. 28 agosto 1924, n. 1422", cioè sulla norma previdenziale che, escludendo l'art. 2033, citato, dal proprio ambito applicativo, lo rimette alla regola civilistica). red.: G. Leo
Manifesta inammissibiltà della questione in quanto il giudizio "a quo" verte sulla ripetizione di somme indebitamente percepite (dal 1984 al 1988) a titolo di integrazione al minimo del trattamento pensionistico e quindi, nel caso, non trova applicazione il principio generale dell'art. 2033 cod.civ., censurato in parte 'qua', ma la specifica norma dell'art. 6 del d.l. n. 463 del 1983 (convertito con modificazione in legge n. 638 del 1983) non oggetto di impugnazione. - Nello stesso senso, riguardo ad analoga fattispecie, in giudizio vertente su altra disposizione: S. 266/1991.
Art. 2033 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 21 Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio
Ordina restituirsi gli atti al Pretore di La Spezia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 giugno 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Art. 2033 c.c. · Art. 38 cost. · Art. 52 Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
L'art. 80 del R.D. n. 1422 del 1924, che prevede l'irripetibilità delle assegnazioni indebite di pensione nel solo caso in cui dipendano da errori materiali di liquidazione, è norma di natura regolamentare e, pertanto, difettando della forza di legge, non è, manifestamente, suscettibile di giudizio da parte della Corte costituzionale, nella parte in cui non estende detta irripetibilità agli indebiti dipendenti da fatti sopravvenuti.
Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 2033 c.c. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2033 · fonte del testo
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