Codice civile

Art. 1385 c.c. — Caparra confirmatoria

[1]Se al momento della conclusione del contratto una parte da' all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantita' di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.

[2]Se la parte che ha dato la caparra e' inadempiente, l'altra puo' recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente e' invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra puo' recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.

[3]Se pero' la parte che non e' inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno e' regolato dalle norme generali.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

15 pronunce che riguardano l’art. 1385 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 15644/2026

    22 maggio 2026

    Ai fini della legittimità del recesso di cui all'art. 1385 c.c., come in materia di risoluzione contrattuale, non è sufficiente l'inadempimento, ma occorre anche la verifica circa la non scarsa importanza prevista dall'art. 1455 c.c., dovendo il giudice tenere conto dell'effettiva incidenza dell'inadempimento sul sinallagma contrattuale e verificare se, in considerazione della mancata o ritardata esecuzione della prestazione, sia da escludere per la controparte l'utilità del contratto alla stregua dell'economia complessiva del medesimo.

    Art. 1385 c.c. · Art. 1453 c.c. · Art. 1455 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 8573/2026

    6 aprile 2026

    Qualora, anziché recedere dal contratto, la parte non inadempiente si avvalga dei rimedi ordinari della richiesta di adempimento ovvero della risoluzione del negozio, la restituzione della caparra è ricollegabile agli effetti restitutori propri della risoluzione negoziale, in conseguenza del venir meno della causa della corresponsione, giacché, in tale ipotesi, essa perde la suindicata funzione di limitazione forfettaria e predeterminata della pretesa risarcitoria all'importo convenzionalmente stabilito in contratto e la parte che allega di avere subito il danno, oltre alla restituzione di quanto prestato in relazione al contratto od in esecuzione del medesimo, ha diritto anche al risarcimento dell'integrale danno subito, se e nei limiti in cui riesce a provarne l'esistenza e l'ammontare in base alla disciplina generale degli artt. 1453 ss. c.c.

    Art. 1385 c.c. · Art. 1382 c.c. · Art. 1386 c.c. · Art. 1453 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 8217/2026

    2 aprile 2026

    L'entità della caparra confirmatoria, se contenuta nei limiti della prestazione garantita, non può determinare la nullità totale o parziale della clausola che la prevede per contrasto con l'art. 2 cost. e la buona fede oggettiva, perché, avendo la caparra natura di pagamento anticipato, la sua misura è limitata ex lege entro la soglia del corrispettivo dovuto quale prestazione principale, e ciò ne esclude intrinsecamente la manifesta eccessività e la necessità di ricondurla ad equità.

    Art. 1385 c.c. · Art. 1418 c.c. · Art. 1384 c.c. · Art. 1175 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 4301/2026

    25 febbraio 2026

    In tema di caparra confirmatoria, va qualificata in termini di declaratoria di risoluzione giudiziale per inadempimento, soggetta alla relativa disciplina generale, e non quale domanda di accertamento dell'esercizio del diritto potestativo di recesso, la domanda con cui la parte non inadempiente, che abbia corrisposto la caparra, chieda, oltre alla risoluzione del contratto, la condanna della controparte al pagamento del doppio della somma versata a tale titolo e il ristoro degli ulteriori danni asseritamente patiti, ovvero la parte che l'abbia incassata chieda, oltre alla risoluzione e all'accertamento del diritto a ritenerla, anche la riparazione dell'ulteriore nocumento patito.

    Art. 1385 c.c. · Art. 1453 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 77/2014

    Questione inammissibile
    2 aprile 2014

    È manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1385, secondo comma, cod. civ., impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, nel disciplinare la caparra confirmatoria, non prevede che in caso di inadempimento il giudice possa ridurre equamente la somma da ritenere o il doppio da restituire, in ipotesi di manifesta sproporzione o qualora sussistano giustificati motivi. Questione identica, infatti, è già stata dichiarata manifestamente inammissibile con sentenza n. 248 del 2013 per difetto di motivazione sia in punto di non manifesta infondatezza che di rilevanza. Il rimettente, infatti, aveva omesso di considerare che nel recesso disciplinato dall'art. 1385 cod. civ. a venire in rilievo è un inadempimento gravemente colpevole, cioè imputabile ( ex artt. 1218 e 1256 cod. civ.) e di non scarsa importanza ( ex art. 1456 cod. civ.). Egli aveva trascurato, inoltre, di indagare la reale portata dei patti conclusi nella specie dalle parti contrattuali, non tenendo conto dei margini di intervento riconoscibili al giudice a fronte di una clausola negoziale che rifletta un regolamento degli opposti interessi non equo e gravemente sbilanciato in danno di una parte. Ciò in ragione della giurisprudenza di legittimità secondo cui il precetto dell'art. 2 Cost. (sotto il profilo dell'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà) entra direttamente nel contratto, unitamente con il canone della buona fede, cui attribuisce vis normativa, con conseguente rilevabilità ex officio della nullità della clausola, in caso di contrasto, ai sensi dell'art. 1418 cod. civ.

    Art. 1385 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 1218 c.c. · Art. 1256 c.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 248/2013

    Questione inammissibile
    24 ottobre 2013

    È manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1385, secondo comma, cod. civ., impugnato, in riferimento all'art. 3, secondo comma, Cost., nella parte in cui, nel disciplinare la caparra confirmatoria, non prevede che in caso di inadempimento il giudice possa ridurre equamente la somma da ritenere o il doppio da restituire, in ipotesi di manifesta sproporzione o qualora sussistano giustificati motivi. Il rimettente omette di considerare che, come evidenziato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, nel recesso disciplinato dall'art. 1385 cod. civ. a venire in rilievo è comunque un inadempimento gravemente colpevole, cioè imputabile ( ex artt. 1218 e 1256 cod. civ.) e di non scarsa importanza ( ex art. 1456 cod. civ.). Ai fini della rilevanza, egli trascura inoltre di indagare la reale portata dei patti conclusi nella specie dalle parti contrattuali e non tiene conto dei margini di intervento riconoscibili al giudice a fronte di una clausola negoziale che rifletta un regolamento degli opposti interessi non equo e gravemente sbilanciato in danno di una parte. Ciò in ragione della giurisprudenza di legittimità secondo cui il precetto dell'art. 2 Cost. (sotto il profilo dell'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà) entra direttamente nel contratto, unitamente con il canone della buona fede, cui attribuisce vis normativa, con conseguente rilevabilità ex officio della nullità della clausola, in caso di contrasto, ai sensi dell'art. 1418 cod. civ.

    Art. 1385 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 1218 c.c. · Art. 1256 c.c.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La disciplina della caparra è stata molto semplificata. Nella configurazione giuridica di ciò che uno dei contraenti dà all'altro al momento della conclusione del contratto vi è una progressione. Ciò che si dà senza speciale qualifica rappresenta adempimento, totale o parziale, sia pure anticipato; ciò che si dà a titolo di caparra, mentre conferma il contratto (per modo che deve essere restituito o computato in caso di adempimento: art. 1385, primo comma), facilita le composizioni in caso di inadempimento: infatti, l'inadempiente, se l'altra parte non insiste per l'esecuzione o non domanda in giudizio la risoluzione, perde la caparra data o restituisce il doppio di quella ricevuta (art. 1385, secondo comma), e questa è certo una composizione spedita. Ma poichè la caparra è di regola confirmatoria, la parte adempiente può fare valere i suoi diritti in via ordinaria (art. 1385, terzo comma); e allora la caparra funziona come garanzia per il recupero dei danni che saranno attribuiti in sede di risoluzione del contratto o, in caso di condanna ad eseguirlo, per la mora verificatasi. Alla caparra le parti, per patto espresso, possono conferire carattere penitenziale (art. 1386). In tal caso la caparra non rappresenta un limite di responsabilità per inadempimento, ma il corrispettivo della facoltà di recesso che una o entrambe le parti si siano riservate; infatti, a causa del recesso il contratto si scioglie legalmente, e non ne è quindi più configurabile un inadempimento. DELLA RAPPRESENTANZA.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 633

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1385 · fonte del testo

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