Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Responsabilità civile

Professionisti

Sottovoce della voce 148 nella classificazione del Massimario

45 massime, da pronunce dal 27 gennaio 2025 al 30 maggio 2026

Massime della Corte di cassazione

45 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 17028/2026

    Il cessionario di un credito garantito da ipoteca può far valere la responsabilità del notaio per l'invalidità dell'iscrizione ipotecaria, a causa della quale abbia perduto la garanzia, non a titolo di responsabilità, contrattuale, da contatto sociale, non sussistendo alcuna relazione socialmente tipica o qualificata tra il notaio rogante e il terzo cessionario, bensì a titolo extracontrattuale, ex art. 2043 c.c., per l'interferenza illecita del professionista nel rapporto contrattuale (tra cedente e cessionaria) che ne impedisce l'adempimento e lede il diritto della cessionaria a far valere la garanzia.

    Classificata anche sotto: Notariato

    Rv. 679026-01Rassegna di maggio 2026, p. 183Art. 1173 c.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2841 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 15957/2026

    Attività medico-chirurgica

    Intervento di chirurgia estetica - Caratteristiche - Omessa informazione sui possibili esiti in ordine al risultato estetico - Mancanza di consenso - Presunzione - Fattispecie.

    In tema di responsabilità per attività medico-chirurgica, il diritto ad esprimere un consapevole consenso informato prima di un intervento di chirurgia estetica, quale trattamento facoltativo volto ad eliminare o attenuare un inestetismo e non obbligatorio in termini di tutela della salute, comporta che, ove il paziente non sia stato adeguatamente informato riguardo ai possibili esiti, anche in ordine al risultato estetico che da esso possa scaturire, si deve presuntivamente ritenere che il consenso non sarebbe stato prestato se l'informazione fosse stata offerta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, rilevata l'assenza di informazione circa la possibilità che un intervento di "simmetrizzazione delle mammelle", effettuato a distanza di soli due anni da uno precedente, determinasse un peggioramento dell'aspetto fisico, aveva ritenuto presuntivamente che il consenso non sarebbe stato prestato e, conseguentemente, risarcito il danno da lesione dell'integrità psico-fisica).

    Rv. 678368-01Rassegna di maggio 2026, p. 170Art. 1175 c.c. · Art. 1176 c.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 1223 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 13945/2026

    Disciplina antiriciclaggio ex d.lgs. n. 231 del 2007 - Natura prevalentemente pubblicistica - Previsione di obblighi di comportamento in capo alle banche - Rilevanza anche nei rapporti tra privati - Condizioni - Fattispecie.

    Sebbene la disciplina antiriciclaggio, di cui al d.lgs. n. 231 del 2007, abbia natura prevalentemente pubblicistica, essendo posta a presidio dell'interesse generale all'integrità del sistema finanziario, tuttavia la sua violazione da parte della banca può, in determinate condizioni, assumere rilievo anche sul piano privatistico, qualora gli obblighi di comportamento da essa imposti - integrando al contempo doveri di correttezza, buona fede e protezione ex artt. 1175, 1375 e 1218 c.c. - si innestino nel contenuto del rapporto contrattuale con il cliente e il loro inadempimento da parte dell'istituto di credito si traduca in una condotta colposamente agevolatrice di operazioni illecite o dannose e ciò a prescindere dai mancati rilievi da parte degli organi preposti alla vigilanza del settore. (Fattispecie in materia di responsabilità della banca per mancata segnalazione e mancata interruzione del rapporto di credito a fronte di evidenti e ripetute operazioni sospette).

    Rv. 678275-01Rassegna di maggio 2026, p. 146Art. 1175 c.c. · Art. 1375 c.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 2043 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 13945/2026

    Ai fini della configurabilità della responsabilità civile della banca per l'inosservanza della normativa antiriciclaggio, di cui al d.lgs. n. 231 del 2007, occorre che quest'ultima, discostandosi nella sostanza dal modello di compliance pur formalmente adottato, abbia concretamente ignorato plurimi e significativi segnali di anomalia, così da rendere colposamente ingiustificata la prosecuzione del rapporto bancario; ai fini della valutazione della correttezza dell'attività bancaria, peraltro, è necessario accertare che la c.d. "compliance" al modello 231 non si sia risolta in una mera analisi sulla carta ma sia stata accompagnata da un sistema di controlli effettivo, implicante un necessario accertamento dei fatti in concreto.

    Classificata anche sotto: Contratti bancari

    Rv. 678275-02Rassegna di maggio 2026, p. 147Art. 2043 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 13072/2026

    Attività medico-chirurgica

    L'assoluzione dell'imputato secondo la formula "perché il fatto non sussiste", pronunciata all'esito del dibattimento a cui il danneggiato abbia partecipato come parte civile o comunque sia stato messo in condizione di partecipare, esplicando, ex art. 652 c.p.p., effetti extrapenali nel giudizio civile di danno nei confronti delle altre parti del processo penale, preclude al giudice civile di rimettere in discussione l'accertamento di "fatto" svolto in sede penale e in forza delle regole proprie di quel giudizio, ma non anche di indagare, ai fini della sua cognizione, su altre modalità del fatto non considerate dal giudice penale, così come sull'accertamento dell'elemento soggettivo dello stesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione d'appello che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta nei confronti di una struttura sanitaria, ritenendo formatosi il giudicato sulla sua assenza di responsabilità a seguito dell'assoluzione del medico, pronunciata a definizione di un processo penale cui l'azienda sanitaria aveva partecipato, senza considerare che, in sede civile, venivano in rilievo profili di responsabilità non esaminati dal giudice penale).

    Classificata anche sotto: Giudizio civile e penale (rapporto)

    Rv. 678626-01Rassegna di maggio 2026, p. 134Art. 75 c.p.p. · Art. 652 c.p.p. · Art. 1176 c.c. · Art. 1218 c.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 13076/2026

    Attività medico-chirurgica

    Responsabilità medica - Danno riportato dal soggetto nato con malformazioni - Diritto al risarcimento - Sussistenza - Danno differenziale - Rilevanza - Esclusione.

    In tema di responsabilità medica, nel caso in cui sia accertata l'esistenza di un rapporto di causalità tra un comportamento colposo dei sanitari, anche se anteriore alla nascita, ed il danno riportato dal soggetto nato con malformazioni, sorge e dev'essere riconosciuto in capo a quest'ultimo il diritto al risarcimento, senza che si ponga un tema di danno "differenziale" tra quello riportato dal feto in fase prenatale e quello del neonato.

    Rv. 678621-03Rassegna di maggio 2026, p. 136Art. 2043 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 2059 c.c. · Art. 2697 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 13076/2026

    Attività medico-chirurgica

    In tema di responsabilità della struttura sanitaria, la deduzione di profili di colpa diversi e ulteriori rispetto a quelli originariamente allegati, fondati su circostanze emerse all'esito della c.t.u., non integra domanda nuova, poiché non determina alcun mutamento della causa petendi e dell'ambito dell'indagine processuale, non potendo attribuirsi portata preclusiva, in tal senso, alle specificazioni della condotta inizialmente operate dall'attore, il cui onere di allegazione dev'essere rapportato alle informazioni accessibili e alle cognizioni tecnico-scientifiche da lui esigibili, senza imporgli di enucleare specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conoscibili soltanto dagli esperti del settore. (Nella specie, in relazione a responsabilità medica per malformazioni riportate da un neonato in conseguenza dell'erroneo trattamento dell'infezione da toxoplasma durante la gravidanza, la S.C. ha escluso che la deduzione di un fatto emerso all'esito dell'istruttoria - ovvero che l'interruzione della terapia antibiotica durante la gravidanza fosse dipesa dal mancato coordinamento tra i medici anziché, come originariamente allegato, espressamente disposta da uno dei sanitari - integrasse un mutamento del titolo della domanda rispetto all'iniziale allegazione della colpa dei medici).

    Classificata anche sotto: Procedimento civile › Domanda giudiziale

    Rv. 678621-05Rassegna di maggio 2026, p. 136Art. 2059 c.c. · Art. 112 c.p.c. · Art. 183 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 11168/2026

    Attività medico-chirurgica

    Azione di rivalsa della struttura sanitaria - Regime normativo applicabile - Individuazione - Criterio - Fatto generatore della corresponsabilità - Necessità - Pagamento - Irrilevanza.

    In tema di responsabilità sanitaria, ai fini dell'individuazione del regime normativo applicabile all'azione di rivalsa della struttura nei confronti del sanitario - ossia l'art. 9 della l. n. 24 del 2017, che la subordina al riscontro del dolo o della colpa grave in capo al sanitario, ovvero il regime di diritto comune delle obbligazioni solidali, anteriore alla suddetta norma, fondato sul regresso "pro quota" e sulla presunzione di pari contribuzione, ai sensi degli artt. 1298 e 2055 c.c. - occorre aver riguardo al momento in cui si colloca la vicenda generatrice della corresponsabilità solidale, e non, invece, a quello dell'avvenuta liquidazione e corresponsione del risarcimento, che costituisce unicamente un presupposto di concreta azionabilità del regresso.

    Rv. 678631-01Rassegna di marzo 2026, p. 274Art. 9 gelli bianco · Art. 1298 c.c. · Art. 2055 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9949/2026

    Attività medico-chirurgica

    Responsabilità sanitaria - Rivalsa della struttura - Ausiliarietà del sanitario - Disciplina applicabile verso il danneggiato e nei rapporti interni - Fattispecie.

    In tema di responsabilità sanitaria, ai fini dell'applicabilità dell'art. 9 della l. n. 24 del 2017 all'azione di rivalsa della struttura nei confronti del sanitario, rileva unicamente il fatto che il danno si sia prodotto nell'ambito di una prestazione erogata attraverso l'organizzazione della struttura - che abbia messo a disposizione sale operatorie, apparecchiature, personale e supporti logistico-assistenziali - indipendentemente dalla qualificazione, in termini contrattuali o aquiliani, della responsabilità del sanitario verso il paziente, atteso che, in tale ipotesi, l'esercente la professione sanitaria, anche se libero professionista e anche se contrattualmente obbligato nei confronti del paziente, opera quale ausiliario della struttura, ai sensi dell'art. 1228 c.c., con la conseguenza che quest'ultima risponde verso il danneggiato per fatto proprio, mentre nei rapporti interni il sanitario è tenuto nei limiti del dolo o della colpa grave. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto applicabile l'art. 9 della l. n. 24 del 2017, nonostante la dedotta sussistenza di un rapporto contrattuale diretto tra sanitario e paziente, così subordinando l'azione di rivalsa al riscontro del dolo o della colpa grave, escludendone la ricorrenza nel caso concreto).

    Rv. 677793-01Rassegna di marzo 2026, p. 263Art. 9 gelli bianco · Art. 1228 c.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 2049 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9949/2026

    Attività medico-chirurgica

    Responsabilità sanitaria - Azione di rivalsa della struttura nei confronti del sanitario - Art. 9 della l. n. 24 del 2017 - Finalità - Conseguenze - Distribuzione dell'onere assicurativo ex art. 10 - Rilevanza - Esclusione.

    In tema di responsabilità sanitaria, la disciplina dell'art. 9 della l. n. 24 del 2017, che subordina l'azione di rivalsa al riscontro del dolo o della colpa grave, è finalizzata, in coerenza con la ratio complessiva dell'intervento legislativo, a bilanciare l'assunzione del rischio organizzativo da parte della clinica con una responsabilità del professionista circoscritta alle ipotesi di maggiore gravità, sicché opera tutte le volte in cui il sanitario abbia contribuito causalmente al danno nell'ambito di una prestazione resa mediante l'organizzazione della struttura, indipendentemente dal fatto che egli risponda anche contrattualmente verso il paziente, a nulla rilevando, in senso contrario, il disposto dell'art. 10 della medesima legge, il quale non delimita l'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 9, ma si limita a regolare la distribuzione dell'onere assicurativo tra struttura e sanitario.

    Rv. 677793-02Rassegna di marzo 2026, p. 264Art. 1218 c.c. · Art. 9 gelli bianco · Art. 1298 c.c.Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da Iuspedia.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da Iuspedia.

  • Sentenza n. 102/2021Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 15 gelli bianco

    Dispositivo: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), limitatamente alle parole: «e, nella determinazione del compenso globale, non si applica l'aumento del 40 per cento per ciascuno degli a…

  • Sentenza n. 156/2023Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 1 biotestamento

    Dispositivo: 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b), del…

  • Sentenza n. 14/2023Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 1 biotestamento

    Dispositivo: 1) dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76, nella parte in cui prevede, da un lato,…

  • Sentenza n. 87/2021Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 8 gelli bianco

    Dispositivo: 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)» e degli artt. 91, 669-quaterdecies e 669-septies del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 32 della C…

  • Ordinanza n. 132/2005Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 295 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 279, quarto comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale di Piacenza con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2005. F.to: Fernanda CONTRI, Presid…

  • Ordinanza n. 58/2005Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2059 c.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 28 e 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Jesi, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2005. F.t…

  • Ordinanza n. 182/2004Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 295 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 295 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Venezia, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2004. F.to: Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente…

  • Ordinanza n. 356/2003Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2059 c.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2003. F.to: Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente Annibale MARINI…

  • Sentenza n. 233/2003Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2059 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 del codice civile sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe; dichiara inammissibile l'ulteriore questione di legittimità costituzionale della medesima norma, sollevata dallo stesso rimettente in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost.…

  • Sentenza n. 156/1999Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c. · Art. 1227 c.c.

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2043, 2051 e 1227, primo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal giudice di pace di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 29 aprile 1999. Il Presidente: Gr…

  • Ordinanza n. 165/1998Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dal tribunale di Isernia con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Chiep…

  • Ordinanza n. 293/1996Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2059 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 32 della Costituzione, dal Tribunale di Bologna con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Mengoni…

  • Sentenza n. 188/1995Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal Tribunale superiore delle acque pubbliche con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara inammissibile ogni altra questione sollevata dal medesimo Tribunale superiore delle acque pubbliche, con la stessa ordinanza. Così deciso…

  • Ordinanza n. 82/1995Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c. · Art. 1227 c.c.

    Dispositivo: Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2043, 2051 e 1227, primo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal Pretore di Lecce con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1995. Il Pr…

  • Sentenza n. 372/1994Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c. · Art. 2059 c.c.

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 cod. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 cod. civ., sollevata in subordine, con riferimento ai cita…

  • Sentenza n. 184/1986Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2059 c.c.

    Dispositivo: riuniti i giudizi proposti con le ordinanze dell'8 ottobre 1979 del Tribunale di Genova e del 4 dicembre 1981 del Tribunale di Salerno; dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 c.c., sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 24, primo comma e 32, primo comma, Cost., dalle predette ordinanze. Così…

  • Ordinanza n. 14/1985Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 1227 c.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. - nella parte in cui, nei confronti dell'incapace di intendere e di volere, che con la sua condotta abbia concorso a causare il danno complessivamente da lui subito, esclude la risarcibilità di quella parte del danno stesso che sia stata causata dal comportamento d…

  • Sentenza n. 192/1983Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2697 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 legge 23 ottobre 1960, n. 1369, 414, n. 4, cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione con l'ordinanza del Pretore di Torino indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta…

  • Sentenza n. 87/1979Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2059 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 cod. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979. F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MI…

  • Sentenza n. 88/1979Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 32 della Costituzione, dal tribunale di Camerino con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979. F.to: LEONETTO…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 12, da gennaio 2025 a maggio 2026. Fonti e metodologia

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari