Art. 112 c.p.c. — Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non puo' pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti.
La modificazione della domanda ex art. 183, comma 6, c.p.c. - ratione temporis vigente - può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della medesima (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, o l'allungamento dei tempi processuali (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva reputato ammissibile la modificazione della domanda in una controversia in cui, oltre alla pronuncia di una sentenza ex art. 2932 c.c., era stata chiesta originariamente la condanna del promittente venditore al pagamento delle somme necessarie all'estinzione di un mutuo ipotecario gravante sull'immobile oggetto di preliminare di compravendita e, successivamente, con memoria ex art. 183 c.p.c., la condanna alla cancellazione dell'ipoteca stessa).
La declaratoria di inefficacia del sequestro giudiziario, pronunciata d'ufficio dal giudice allorché sia dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale lo stesso era stato concesso, non incorre nel vizio di ultrapetizione, in quanto meramente ricognitiva di un effetto derivante ex lege, ai sensi dell'art. 669-novies, comma 3, c.p.c., non avendo rilievo che la misura sia stata già eseguita o che l'inefficacia non sia stata espressamente richiesta dalla parte interessata.
Il principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato impedisce al giudice, che accolga la domanda principale di una parte, di esaminare e decidere la domanda che quest'ultima abbia proposto solo in via subordinata al mancato accoglimento della prima, a nulla rilevando che le due domande si trovino in rapporto di obiettiva compatibilità.
Il processo tributario è annoverabile tra quelli di "impugnazione-merito", in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente, sia, eventualmente, dell'avviso di accertamento o di rettifica dell'ufficio, sicché il giudice, ove ritenga in tutto o in parte invalido l'atto per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi ad accertare genericamente la debenza dell'imposta demandandone la sua successiva quantificazione ad una parte del giudizio, sia pure sulla base di alcuni criteri, atteso che l'art. 35, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992 - come interpretato alla luce degli artt. 111 Cost., 6 CEDU e 47 CDFUE - esclude la pronuncia di condanna indeterminata, rendendo necessario l'esame nel merito della pretesa, entro i limiti posti dalle domande di parte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che, in materia di plusvalenza non dichiarata a fini IRPEF, derivante da una vendita immobiliare, pur disconoscendo i metodi di calcolo utilizzati dall'ufficio, non aveva annullato l'avviso di accertamento ma aveva provveduto a rideterminare la base imponibile, individuando la plusvalenza da sottoporre a tassazione nella differenza fra il valore di cessione dichiarato e quello iniziale, antecedente la lottizzazione, oggetto di valutazione unitaria).
In tema di rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restando quest'ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo, con la conseguenza che entrambi gli atti di recesso sono in sé astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente. (Nella specie, la S.C. ha cassato, in quanto viziata da ultrapetizione, la sentenza di merito che, accogliendo l'impugnativa di un licenziamento orale, aveva disposto la reintegrazione e la condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria sino alla data dell'effettiva reintegra, senza considerare l'esistenza di un secondo e successivo licenziamento - mai impugnato dal lavoratore ed estraneo al thema decidendum - che in quel giudizio rilevava come fatto storico della cessazione definitiva del rapporto di lavoro).
In tema di ricorso per cassazione, la censura mediante la quale venga dedotto il vizio di omessa pronuncia facendo erroneamente riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in luogo del n. 4 della medesima disposizione, non è inammissibile, purché venga posta con univoca chiarezza la questione dell'omessa pronuncia, individuandone l'oggetto, quale specifico vizio processuale della sentenza impugnata.
In tema di luci e vedute, viola il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice di merito che, adito allo scopo di sentir dichiarare l'illegittimità di alcune vedute aperte in una costruzione eretta in sopraelevazione, ne abbia imposto, invece, la regolarizzazione come luci, poiché diversi sono sia i presupposti per l'una e l'altra disciplina - riguardando l'art. 905 c.c. le aperture, che consentono di inspicere e di prospicere, cioè di vedere ed affacciarsi verso il fondo del vicino, mentre gli artt. 901 e 902 c.c. il diritto di praticare aperture in direzione di quello per attingere luce ed aria - sia i rimedi, poiché l'inosservanza delle distanze, dettate dall'art. 905 c.c., può essere eliminata soltanto dall'arretramento o chiusura delle vedute, mentre le prescrizioni sulle luci possono farsi rispettare attraverso la loro semplice regolarizzazione.
In tema di assicurazione della responsabilità civile, l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa volta a contestare il fondamento della domanda, assumendo l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto, come tale deducibile per la prima volta in appello.
In tema di responsabilità della struttura sanitaria, la deduzione di profili di colpa diversi e ulteriori rispetto a quelli originariamente allegati, fondati su circostanze emerse all'esito della c.t.u., non integra domanda nuova, poiché non determina alcun mutamento della causa petendi e dell'ambito dell'indagine processuale, non potendo attribuirsi portata preclusiva, in tal senso, alle specificazioni della condotta inizialmente operate dall'attore, il cui onere di allegazione dev'essere rapportato alle informazioni accessibili e alle cognizioni tecnico-scientifiche da lui esigibili, senza imporgli di enucleare specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conoscibili soltanto dagli esperti del settore. (Nella specie, in relazione a responsabilità medica per malformazioni riportate da un neonato in conseguenza dell'erroneo trattamento dell'infezione da toxoplasma durante la gravidanza, la S.C. ha escluso che la deduzione di un fatto emerso all'esito dell'istruttoria - ovvero che l'interruzione della terapia antibiotica durante la gravidanza fosse dipesa dal mancato coordinamento tra i medici anziché, come originariamente allegato, espressamente disposta da uno dei sanitari - integrasse un mutamento del titolo della domanda rispetto all'iniziale allegazione della colpa dei medici).
In tema di azioni a difesa della proprietà, l'accertamento dell'estensione e della corrispondenza oggettiva dei titoli di provenienza può essere compiuto dal giudice con l'ausilio della consulenza tecnica d'ufficio, la quale è legittimamente utilizzabile quale strumento di chiarimento e ricostruzione tecnica della prova documentale, senza assurgere a mezzo di prova dei fatti costitutivi, che restano desumibili dai titoli stessi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittimo il ricorso alla consulenza tecnica per verificare la corrispondenza tra titoli di acquisto risalenti e un successivo atto di vendita, al fine di accertare l'alienità di alcune porzioni immobiliari e, quindi, il loro acquisto per usucapione ordinaria, trattandosi di acquisto a non domino).
Ai della proponibilità dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. è sufficiente l'esistenza di un credito, anche se controverso o litigioso, purché non pretestuoso, quale che ne sia la ragione costitutiva, sicché non costituisce mutatio libelli il fatto di invocare un credito che ha fonte in un titolo diverso da quello inizialmente allegato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto irrilevante la circostanza che l'attore avesse inizialmente assunto di essere creditore sulla base dell'avallo di cambiali e, con la memoria ex art. 183 c.p.c., allegato, quale titolo del credito, una transazione).
In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione di veicoli, il pagamento della somma offerta dall'assicuratore ai sensi dell'art. 148 del d.lgs. n. 209 del 2005, ove non accettata dal danneggiato, non ha carattere irripetibile, posto che il citato art. 148 non le attribuisce il valore di riconoscimento di debito (né, men che meno, quello di confessione), né la configura come vincolante; ne consegue che, qualora l'importo corrisposto in sede stragiudiziale superi l'ammontare del danno liquidato, l'assicuratore, pur quando abbia precedentemente richiesto dichiararsene la satisfattività, ha diritto alla restituzione della somma eccedente, azionabile anche nel medesimo giudizio risarcitorio mediante domanda riconvenzionale.
In tema di contratto d'opera, la liquidazione giudiziale del corrispettivo in misura inferiore a quella domandata non richiede una specifica istanza dell'attore, rientrando nei poteri officiosi del giudice l'accoglimento della domanda per un importo minore, sicché, in mancanza di una convenzione sul compenso - ovvero di prova del medesimo - non consegue il rigetto della domanda, ma la determinazione del corrispettivo officio iudicis, ai sensi dell'art. 2225 c.c.
In tema di correzione di errore materiale, una volta che il relativo procedimento sia stato attivato, il giudice, indipendentemente dai motivi e dai limiti dell'istanza di parte - la quale ha mera funzione di impulso di un adempimento di carattere meramente formale, volto alla corretta e chiara estrinsecazione dell'attività giurisdizionale - è tenuto a procedere nel modo più idoneo a rendere chiaro ed esplicito il contenuto decisorio del provvedimento, verificando, mediante una mera lettura dell'atto, se sussista un errore materiale o di calcolo e, in caso affermativo, adeguando l'espressione letterale del provvedimento, in una sua parte, al contenuto sostanziale emergente obiettivamente e univocamente dal testo complessivo.
La rinuncia all'azione, che non richiede formule sacramentali e può manifestarsi anche tacitamente, presuppone un'incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta, sicché è necessario che dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte possa desumersi in modo inequivoco il venir meno del suo interesse a coltivare la domanda, derivandone l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere, indipendentemente dall'accettazione della controparte.
La cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, eseguita ai sensi degli artt. 2652 e 2653 c.c., deve essere ordinata, anche d'ufficio, dal giudice di merito con la pronuncia di rigetto, della quale non è richiesto il passaggio in giudicato (previsto, invece, dal primo comma dell'art. 2668 c.c.), di modo che, ove il giudice di primo grado abbia omesso tale statuizione, la relativa questione dev'essere fatta valere dalla parte interessata con l'appello, essendone precluso, in mancanza, il rilievo in sede di legittimità.
La nullità - per violazione della direttiva 93/13/CEE - della clausola fideiussoria contenuta in un contratto di mutuo fondiario, con la quale un consumatore garantisce il credito del mutuante professionista, non è rilevabile d'ufficio in sede di legittimità, ove i relativi fatti costitutivi non siano stati ritualmente allegati e provati in seno al giudizio di merito.
La mancata pronuncia su un motivo d'appello integra la violazione dell'art. 112 c.p.c. e non già l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto il motivo di gravame non costituisce un fatto storico, principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa alla proposizione dell'appello, sicché, qualora il vizio sia dedotto come violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012), anziché a norma del n. 4 della stessa disposizione, la censura dev'essere dichiarata inammissibile.
L'accoglimento nel medesimo giudizio della domanda di pagamento del corrispettivo pattuito e di quella riconvenzionale di risarcimento del danno da inadempimento giustifica la compensazione d'ufficio dei rispettivi crediti, in quanto relativi allo stesso rapporto negoziale.
Non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato la decisione con cui venga accolta la domanda di risarcimento del danno sulla base di una qualsiasi delle condotte illecite del convenuto ritualmente allegate e debitamente provate dall'attore, a nulla rilevando che quest'ultimo avesse ravvisato l'illiceità in un differente atto o fatto del convenuto medesimo, posto che il giudizio di illiceità di una condotta integra una valutazione giuridica e non di fatto.
In tema di contenzioso tributario, il giudice dell'impugnazione dell'atto di intimazione può valutare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado reiettiva del ricorso contro l'atto impositivo presupposto, in quanto tale valutazione è funzionale ad individuare il quantum della pretesa esattiva.
Il giudice dell'appello non eccede dai propri poteri se riconosce il giusto fondamento della tesi di una delle parti in considerazione di una normativa diversa rispetto a quella da essa invocata, perché è compito del giudice individuare ed applicare il diritto vigente, fermo restando che l'esercizio del potere di qualificazione, proprio del giudice, non può comportare la modifica officiosa della domanda o l'introduzione nel giudizio d'una eccezione in senso stretto.
In tema di responsabilità sanitaria, l'onere di allegazione dell'attore va commisurato alla concreta possibilità di conoscere gli aspetti tecnici del fatto e può ritenersi soddisfatto quando l'attore assume che la patologia è causalmente correlata alla prestazione sanitaria effettuata, senza necessità di enucleazione o indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici della colpa medica, conosciuti e conoscibili soltanto da esperti del settore, con la conseguenza che, qualora risulti dimostrata - secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza - la derivazione causale del danno dalla prestazione sanitaria concretamente resa, la sussistenza del nesso causale può essere affermata anche quando non è possibile individuare, ex ante, lo specifico segmento della prestazione che ha determinato il danno.
L'individuazione dei fatti costitutivi della domanda va effettuata sulla base dei soli elementi indispensabili a definire l'oggetto del contendere ed al dispiegamento delle reciproche difese, tenendo conto di quanto, appartenendo alla realtà comune alle parti, è necessariamente noto ad esse e non idoneo come tale a disorientare il contraddittorio, restando, invece, irrilevanti ulteriori specificazioni o particolari, la cui introduzione in giudizio non integra, pertanto, una inammissibile mutatio o emendatio libelli né un travalicamento da parte del giudice dei limiti della domanda. (Nella specie, la S.C. ha escluso che, a fronte dell'originaria domanda di risarcimento del danno conseguente all'inadempimento datoriale relativo alla manutenzione e pulizia dei dispositivi di protezione individuale (DPI) forniti al lavoratore e del pacifico sussistere, per tutto il periodo interessato, di un unico rapporto di lavoro tra le stesse parti, integrasse una mutatio o emendatio libelli la successiva specificazione del tipo di servizio cui il lavoratore era stato, nel tempo, adibito).
Il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato l'ordinanza del Tribunale che, a fronte della richiesta di liquidazione dei compensi di un avvocato e dichiarata la nullità della procura alle liti per contrarietà a norma imperativa, in quanto conferita su foglio firmato in bianco senza la preventiva indicazione del difensore, aveva accolto la domanda sull'assunto del conferimento del mandato professionale allo studio associato del quale l'istante era partecipe, in assenza di allegazione delle parti circa l'esistenza dell'associazione e il conferimento dell'incarico alla stessa).
Le nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati e provati dalle parti. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che aveva rilevato la nullità di un contratto di fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust, nonostante la mancata rituale produzione in giudizio del provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia, erroneamente qualificato alla stregua di fatto notorio).
Il giudice d'appello, in caso di accoglimento del gravame sul merito della domanda, non può provvedere d'ufficio sulle spese del giudizio di primo grado erroneamente non liquidate, in quella sede, in ragione della mancanza di una specifica domanda della parte vittoriosa, trattandosi di statuizione sulla quale, in mancanza di specifica impugnazione, si è formato il giudicato interno, e che, in quanto dotata di un'autonoma ratio decidendi, non dipende da quella sul merito e non è, quindi, suscettibile di caducazione ex art. 336 c.p.c..
In materia di contratto di spedizione, lo spedizioniere che assuma un'unitaria obbligazione di esecuzione, in autonomia, del trasporto della merce con mezzi propri o altrui verso un corrispettivo acquista anche la veste di vettore ex art. 1741 c.c., implicando l'accertamento di tale rapporto un'indagine sul concreto contenuto dell'intento negoziale, la quale non è soddisfatta dalla sola circostanza della girata allo spedizioniere della polizza di carico, dal momento che quest'ultima, in quanto titolo di credito causale del diritto alla consegna della merce trasportata, non implica l'automatica assunzione, da parte del medesimo, degli obblighi derivanti dal contratto di trasporto.
In presenza di un atto d'intimazione fondato sul tardivo pagamento di una rata dell'obbligazione tributaria, l'ambito del giudizio di impugnazione non può estendersi ad ulteriori e distinte violazioni (nella specie, omesso pagamento della somma dovuta a titolo di ravvedimento e/o di altre rate diverse da quella contestata), dovendo tenersi conto della fondamentale funzione di garanzia che, sul piano del diritto di difesa del contribuente, la motivazione dell'atto impositivo assolve nell'ambito dell'ordinamento tributario.
La motivazione di un provvedimento giurisdizionale può ben riprodurre il contenuto di un atto diverso (di provenienza di un altro giudice, delle parti o di terzi) o ad esso rinviare, purché le ragioni della decisione siano chiare ed attribuibili al risultato della valutazione del giudicante che le abbia "fatte proprie".
Qualora la parte vincitrice di un procedimento a carattere contenzioso abbia chiesto la compensazione delle spese, la condanna del soccombente al relativo pagamento si pone in contrasto con l'art. 112 c.p.c., poiché tale statuizione, nonostante abbia carattere consequenziale ed accessorio e, quindi, debba essere emessa dal giudice pure in assenza di espressa istanza dell'interessato, può essere oggetto di rinunzia.
In ipotesi di erronea dichiarazione di contumacia in appello, pur in presenza di una rituale costituzione, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la parte deduca la violazione dell'art. 112 c.p.c., dovendo individuarsi il rimedio esperibile nella revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., per errore sul fatto - contraddetto dalla realtà processuale - della mancata costituzione in giudizio.
In tema di contraddittorio e poteri del giudice tributario, non lede il diritto di difesa la ripresa a tassazione contenuta nell'avviso di accertamento per importi maggiori di quelli oggetto del prodromico processo verbale di constatazione, in quanto solo con l'atto impositivo, che non dipende necessariamente dal p.v.c., si esterna ciò che viene constatato ed accertato dall'Amministrazione finanziaria ed è al rispetto del suo contenuto che è tenuto il giudice tributario.
Il giudice d'appello può qualificare il rapporto dedotto in giudizio in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, purché non introduca nel tema controverso nuovi elementi di fatto, lasci inalterati il petitum e la causa petendi ed eserciti tale potere-dovere nell'ambito delle questioni, riproposte con il gravame, rispetto alle quali la qualificazione giuridica costituisca la necessaria premessa logico-giuridica, dovendo, altrimenti, tale questione preliminare formare oggetto di esplicita impugnazione ad opera della parte che risulti, rispetto ad essa, soccombente. (Affermando tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che in riforma della decisione di primo grado - la quale aveva dichiarato la nullità parziale di una fideiussione conforme a modelli ABI - ha riqualificato la garanzia personale prestata come contratto autonomo di garanzia).
L'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto.
Elemento costitutivo dell'eccezione di prescrizione estintiva è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della relativa durata, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come quaestio iuris concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge, sicché la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione implica che la stessa sia onerata solo di allegare il suddetto elemento costitutivo, manifestando la volontà di profittare di quell'effetto, e non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali è rimessa al potere-dovere del giudice. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile per genericità l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno per omessa specificazione del tipo di prescrizione invocata e della data di decorrenza).
L'eccezione di avveramento della condizione risolutiva costituisce un'eccezione in senso stretto, rilevabile solo dalla parte interessata; il mancato avveramento della condizione sospensiva, invece, determina la mancanza di un elemento costitutivo e, come tale, è rilevabile dal giudice d'ufficio, purché ciò risulti dagli atti di causa. (In una fattispecie nella quale la parte, in primo grado, aveva fondato la propria pretesa esclusivamente sull'avveramento della condizione risolutiva e non sull'inefficacia del contratto ab origine, la S.C. ha confermato la sentenza della corte di appello, che, nell'esaminare il diverso profilo relativo al mancato avveramento della condizione sospensiva, aveva correttamente esercitato il proprio potere-dovere di verificare la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda, accertando l'inefficacia originaria del titolo).
In tema di limiti oggettivi del giudicato, quest'ultimo copre il dedotto e il deducibile con esclusivo riguardo alla situazione di fatto esistente - e tenuta presente dal giudice - al momento della decisione, senza precludere la rilevabilità di fatti che sopravvengono alla sua formazione.
Nel giudizio avente a oggetto l'azione revocatoria ordinaria, la modifica dell'entità e della fonte del credito legittimante, riconducibile al medesimo debitore e alla medesima situazione economica sottostante, non costituisce una mutatio libelli ed è, dunque, ammissibile, poiché non altera l'oggetto fondamentale dell'azione, che rimane la dichiarazione di inefficacia dell'atto revocando.
In tema di tutela dei diritti reali, il giudice, in ipotesi di materiale impossibilità di porre in essere la reintegrazione in forma specifica richiesta dal danneggiato, può disporre d'ufficio il risarcimento per equivalente, in quanto la domanda di risarcimento in forma specifica comprende quella di risarcimento per equivalente, sicché la proposizione della prima contiene implicitamente anche quest'ultima.
La rilevabilità officiosa delle nullità negoziali deve estendersi anche a quelle cosiddette di protezione, da configurarsi, alla stregua delle indicazioni provenienti dalla Corte di Giustizia UE, come una "species" del più ampio "genus" rappresentato dalle prime, tutelando le stesse interessi e valori fondamentali - quali il corretto funzionamento del mercato (art. 41 Cost) e l'uguaglianza almeno formale tra contraenti forti e deboli (art. 3 Cost) - che trascendono quelli del singolo.
Non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato allorché il giudice, a fronte di una richiesta di restituzione del doppio della caparra indebitamente cumulata con una domanda di risoluzione per inadempimento di un preliminare e conseguente risarcimento del danno, condanni la parte inadempiente alla restituzione di detta caparra, trattandosi del riconoscimento di un bene della vita omogeneo, seppure ridimensionato, rispetto a quanto "ab initio" richiesto e non sussistendo più alcun titolo della controparte a trattenere la somma versata.
In tema di opposizione allo stato passivo, è vietata al giudice dell'opposizione la reformatio in peius del provvedimento adottato dal giudice delegato nei confronti del creditore opponente in mancanza dell'impugnazione da parte del curatore del fallimento o di un altro creditore, eventualmente incidentale, ai sensi dell'art. 98, comma 3, l.fall., attesa la natura impugnatoria del giudizio di opposizione, nell'ambito del quale vale il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato da ricondurre alla necessità di rispettare il giudicato interno formatosi sulle parti della decisione non oggetto di impugnazione.
L'assicuratore convenuto per il pagamento dell'indennizzo, se intende eccepire l'esistenza di patti contrattuali che prevedono franchigie o scoperti, deve farlo in modo analitico e circostanziato a tutela del diritto di difesa della controparte, al fine di fare conseguire a tutte le parti una pronuncia chiara e precisa sull'esatto tema in decisione, suscettibile di essere posta in esecuzione senza ambiguità e incertezze o inammissibili successive operazioni di integrazione; ne consegue che non è ammissibile - e giustamente il giudice non la prende in esame - l'eccezione con la quale l'assicuratore convenuto si limita a chiedere che una eventuale sua condanna sia contenuta "nei limiti delle previsioni contrattuali, con gli scoperti e le franchigie ivi previsti".
In tema di successione legittima, il diritto di abitazione ed uso ex art. 540, comma 2, c.c. è devoluto al coniuge del de cuius in base ad un meccanismo assimilabile al prelegato ex lege, sicché la sua concreta attribuzione, in una controversia di divisione ereditaria, non è subordinata alla formulazione di una domanda giudiziale del coniuge superstite a favore del quale esso va quindi riconosciuto pur in assenza di un'espressa richiesta.
La dichiarazione di falsità del documento prevista dall'art. 537 c.p.p. non rientra tra le statuizioni civili assunte in sede penale ma costituisce una pronuncia autonoma ed accessoria della sentenza penale, la quale non rientra nell'oggetto dell'azione civile risarcitoria esercitata in sede penale, con la conseguenza che la parte civile non è legittimata ad impugnarla né ad invocarla nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p., essendo quest'ultimo limitato alle statuizioni civili.
Qualora la contestazione in ordine alla legittimazione passiva sia relativa, piuttosto, all'esistenza stessa dei presupposti soggettivi ed oggettivi di applicazione, alla fattispecie oggetto del giudizio, di una determinata normativa, non si configura alcuna idoneità della relativa statuizione al giudicato, in quanto l'applicabilità di una disciplina ad una fattispecie è attività qualificatoria di mero diritto cui ogni giudice è tenuto in forza del principio "iura novit curia", da cui è estranea ogni delibazione sul merito del rapporto dedotto in giudizio, questa sola suscettibile di passare in cosa giudicata.
In tema di danno da interruzione del servizio di telecomunicazione, l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno, che consente la liquidazione equitativa, va intesa in senso relativo, essendo al riguardo sufficiente una difficoltà anche solo di un certo rilievo per escludere che sia consentita al giudice del merito una decisione di "non liquet", atteso che una pronuncia siffatta si risolve nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pur riconoscendo l'illegittimità della condotta dell'operatore e l'effettiva lesione subita dall'utente, ha ritenuto che il danno lamentato non fosse risarcibile neanche in via equitativa in quanto "non ancorato ad alcun elemento concreto, né fattuale né giuridico").
Il divieto di reformatio in peius consegue alle norme, dettate dagli artt. 329 e 342 c.p.c. in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione di merito e di acquiescenza, che presiedono alla formazione del thema decidendum in appello, per cui, una volta stabilito il quantum devolutum, l'appellato non può giovarsi della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall'acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado.(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione della Corte d'appello che, in assenza di impugnazione incidentale, aveva rinnovato la decisione per intero, modificando in peius la posizione del direttore dei lavori in ordine a voci di danno liquidate dal Tribunale in misura inferiore o non liquidate affatto).
Qualora la sentenza respinga la domanda di risoluzione del contratto di locazione - indicato dal locatore come ad uso abitativo - per morosità ex art. 55 l. n. 392 del 1978 e ometta di pronunciarsi sulla riconvenzionale del conduttore volta all'accertamento dell'uso non abitativo, l'accoglimento dei motivi di ricorso riguardanti la minuspetizione è sufficiente ad impedire la formazione di un giudicato implicito sulla tipologia della locazione, con la conseguenza che sono inammissibili, per difetto di interesse, gli ulteriori motivi volti a censurare il rigetto della domanda di risoluzione, decisione di per sé vantaggiosa per il locatario.
Il giudizio di verificazione dello stato passivo non ha solo lo scopo di accertare l'an ed il quantum del credito, come accade nel giudizio ordinario, ma quello più ampio di valutare l'opponibilità di detto credito nei confronti degli altri creditori del fallito, ai fini della partecipazione con essi alla ripartizione della massa; ne consegue che è onere di colui che chiede l'ammissione al passivo provare, oltre al credito, l'anteriorità dello stesso rispetto alla sentenza dichiarativa di fallimento.
L'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte le volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio.
In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso. (Nella specie, in relazione ad una domanda di retratto agrario, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva affermato che l'indebita estensione del quesito peritale all'accertamento di un fatto principale - la mancata alienazione dei fondi rustici nel biennio precedente - integrava una "nullità assoluta" rilevabile ex officio dal giudice).
La eccezione di intervenuta transazione non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto - per la quale la legge consente solo alla parte di rilevare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi - e, pertanto, non soggiace alla decadenza dettata dall'art. 167, comma 2, c.p.c., ma è rilevabile d'ufficio dal giudice, anche in appello, non essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, purché i fatti risultino documentati "ex actis".
La domanda di nullità negoziale proposta, per la prima volta, in appello è inammissibile ex art. 345, comma 1, c.p.c., salvo il potere-dovere del giudice del gravame di convertirla ed esaminarla come eccezione di nullità legittimamente formulata, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 345, stante la doverosità del rilievo officioso di ogni possibile causa di nullità, previa indicazione alle parti ex art. 101, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che la domanda non va dichiarata inammissibile in ragione della sua novità ma esaminata nel merito, all'esito della relativa conversione.
In tema di obbligazioni, l'effetto estintivo derivante da compensazione volontaria non è rilevabile d'ufficio e, poiché attiene allo specifico contenuto dell'accordo inter partes, deve formare oggetto di eccezione in senso proprio, da sollevarsi a cura della parte interessata.
Nell'ipotesi di accordo sui compensi, l'accertata debenza di una somma superiore a quella già corrisposta e derivante dalla sola quantificazione degli oneri accessori non comporta che l'avvocato possa essere considerato parte vittoriosa, in quanto, ai fini della valutazione della soccombenza, rileva il solo importo liquidato a titolo di compenso e non la maggior somma dovuta a tale titolo, esulando dal principio della domanda il riconoscimento degli oneri accessori, siccome previsti dalla legge. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva condannato al pagamento delle spese di lite il difensore).
In tema di contenzioso tributario, qualora il giudice, nonostante l'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento, sia passato all'esame del rapporto sostanziale, si deve ritenere che abbia ritenuto tale eccezione implicitamente infondata, atteso che il giudizio tributario, ancorché avente ad oggetto l'accertamento del rapporto sostanziale, è formalmente costruito come giudizio di impugnazione dell'atto impositivo, il quale costituisce il "veicolo di accesso" al giudizio di merito, a cui si perviene solo per il tramite di tale impugnazione, con la conseguenza che quando ricorrono vizi formali dell'atto, tali da condurre alla sua invalidazione, il giudice deve arrestarsi alla relativa pronuncia, rimanendo in tal guisa pienamente e correttamente esercitata la giurisdizione attribuitagli.
Se il giudice adito ex art. 149, comma 6, del d.lgs. n. 209 del 2005 pronuncia una sentenza di condanna nei confronti non solo dell'assicuratore del danneggiato, ma anche del responsabile civile, incorre nel vizio di ultrapetizione, in quanto il fondamento legale della procedura di risarcimento diretto è affatto diverso dal fatto costitutivo della pretesa del danneggiato contro il responsabile del danno, chiamato a rispondere secondo il diritto comune in base all'azione ex art. 2054, comma 3, c.c.
La causa petendi dell'azione proposta dal lavoratore per contestare la validità e l'efficacia del licenziamento va individuata nello specifico motivo di illegittimità dell'atto denunciato nel ricorso introduttivo, con la conseguenza che costituisce inammissibile domanda nuova la prospettazione, in sede di impugnazione, di un profilo di illegittimità diverso e non tempestivamente dedotto.
La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto. (Nella specie, la S.C., in un giudizio di risarcimento del danno derivante da evento alluvionale, ha escluso, cassando sul punto la sentenza impugnata, che l'attore avesse l'onere di provare la titolarità del diritto di proprietà sull'immobile e sul veicolo danneggiati, stante la tardività della contestazione svolta dal Comune convenuto solo con la comparsa conclusionale ed a fronte di difese, contenute nella comparsa di costituzione, costituenti riconoscimento implicito della suddetta titolarità).
I compensi dovuti agli avvocati interni degli enti locali, ai sensi degli artt. 27 del c.c.n.l. del 14 settembre 2000 per il personale delle regioni e delle autonomie locali, 1, comma 208, della l. n. 266 del 2005 e 9 del d.l. n. 90 del 2014 (conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014), spettano nella misura stabilita dalla legge, dalla contrattazione collettiva e dal regolamento interno e non possono superare i limiti all'erogazione di somme previsti da disposizioni di legge che impongono vincoli alla capacità di spesa della P.A.; tali limiti, ove fissati dalla legge in via inderogabile e determinata, possono essere conosciuti d'ufficio dal giudice adito per l'adempimento in base al principio iura novit curia, mentre, ove debbano essere individuati dalla P.A. con atti organizzativi interni, vanno allegati e dimostrati dall'ente che ne eccepisca la concreta vigenza.
In materia di condominio, la domanda di declaratoria dell'invalidità di una deliberazione assembleare per un determinato motivo ne impedisce l'annullamento per altra ragione, sebbene attinente alla medesima questione, in considerazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato.
Il giudice è tenuto ad accertare, anche d'ufficio, il fondamento giuridico della domanda, sulla base dei fatti costitutivi o impeditivi della pretesa dedotta in giudizio, tranne che si tratti di eccezioni in senso stretto, che devono essere proposte in giudizio soltanto dalla parte interessata; sicché tutte le ragioni che possono condurre al rigetto della domanda, per difetto delle sue condizioni di fondatezza, possono essere rilevate anche d'ufficio, in base alle risultanze ritualmente acquisite al processo, nei limiti in cui tale rilievo non sia impedito o precluso in dipendenza di apposite regole processuali.
In tema di ricorso per cassazione, per integrare il vizio di omessa pronuncia è necessaria l'illustrazione del carattere decisivo della prospettata violazione, dimostrando che la minuspetizione ha riguardato una questione astrattamente rilevante, posto che, altrimenti, si dovrebbe cassare inutilmente la decisione gravata. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso che non aveva riportato, per la parte di interesse, la sentenza di primo grado, così precludendo la verifica della decisività della questione su cui la sentenza di appello gravata aveva asseritamente omesso di pronunciarsi).
L'efficacia retroattiva della risoluzione per inadempimento di un contratto preliminare comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituire le prestazioni ricevute, rimaste prive di causa, secondo i principi della ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., e, pertanto, implica che il promissario acquirente, che abbia ottenuto la consegna e la detenzione anticipate del bene promesso in vendita, debba non solo restituirlo al promittente alienante, ma altresì corrispondere a quest'ultimo i frutti per l'anticipato godimento dello stesso. Ne consegue che, nel caso di occupazione di un immobile, fondata su di un titolo contrattuale venuto meno per effetto della risoluzione giudiziale del contratto, va esclusa la funzione risarcitoria degli obblighi restitutori. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello che, dichiarata la risoluzione di un preliminare di vendita per inadempimento del promissario acquirente, aveva erroneamente ricondotto ad una richiesta di risarcimento del danno per illegittima occupazione la domanda dei promittenti alienanti relativa ai frutti per l'anticipato godimento dell'immobile).
Il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante.
Il diritto alla provvigione del mediatore resta escluso, ai sensi dell'art. 1757, comma 3, c.c., in presenza di vizi tali da impedire la definitiva attuazione dell'affare, come in caso di mancato rilascio della garanzia fideiussoria prevista ex art. 2 d.lgs. n. 122 del 2005, ove si tratti di immobile in costruzione non ancora ultimato e tale da non permettere il rilascio del certificato di agibilità, senza che rilevi la mancata eccezione dell'acquirente legittimato a far valere la nullità di protezione, dovendo tale questione essere rilevata d'ufficio.
La valutazione sull'idoneità di un atto a interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. è parte integrante e necessaria dell'unica e inscindibile questione di prescrizione già dedotta dalle parti nel processo e spetta al giudice in quanto valutazione idonea a mettere capo a una pronuncia di rigetto non solo ove non sia decorso il termine di legge, ma anche in presenza di idonei atti interruttivi, rilevabili d'ufficio, sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti, o, a contrario, ritenuti inidonei, anche d'ufficio, a interrompere la prescrizione per ragioni diverse da quelle esposte negli atti difensivi della parte eccipiente.
La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, in relazione alla domanda di risarcimento del danno riportato da un veicolo in conseguenza di un sinistro stradale, ha rilevato il difetto di titolarità del diritto azionato in capo all'attore poiché, dalle emergenze istruttorie in atti, non era risultata la prova né che questi fosse proprietario del veicolo, avendo interrotto il pagamento delle rate del prezzo di vendita già prima del verificarsi dell'evento, né di un titolo in base al quale avesse sostenuto l'onere della riparazione).
La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale, irrilevante ai fini della sua validità, salvo che abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, traducendosi in tal caso in vizio con effetti invalidanti della sentenza stessa, per omessa pronuncia sulle domande o eccezioni delle parti, oppure per difetto di motivazione in ordine ai punti decisivi prospettati dalle parti.
La deduzione che un determinato evento, pur astrattamente rientrante nella previsione generale di un contratto di assicurazione, non sia indennizzabile in virtù di una specifica clausola negoziale (cd. rischio non compreso), integra un'eccezione in senso stretto, introducendo un fatto impeditivo della domanda di indennizzo, espressione di un diritto potestativo il cui esercizio è rimesso esclusivamente alla volontà dell'assicuratore che ne è titolare. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva qualificato alla stregua di "mera difesa" - ritenendone, quindi, ammissibile la proposizione anche dopo lo spirare delle preclusioni assertive - l'eccezione con cui una compagnia assicuratrice aveva ricusato l'operatività della polizza, invocando la clausola contrattuale che escludeva la copertura assicurativa in relazione agli eventi "causati dalla mancata intenzionale osservanza" delle disposizioni o delle autorizzazioni amministrative relative all'attività svolta dall'assicurato).
Il potere-dovere del giudice di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto il rimborso di somme pagate per IRPEF e ILOR per un importo maggiorato rispetto all'originario petitum, richiesto per la prima volta dal contribuente in sede di ricorso per riassunzione a seguito di annullamento con rinvio in precedenza disposto).
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Ordinanza n. 68/2007
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9 marzo 2007
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 del regolamento di procedura per i giudizi innanzi la Corte dei conti, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dalla Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale centrale, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Rom…
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art112 · fonte del testo
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