Art. 112 c.p.c. — Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato

Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non puo' pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

Corte di cassazione

73 pronunce che riguardano l’art. 112 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 16623/2026

    27 maggio 2026

    La modificazione della domanda ex art. 183, comma 6, c.p.c. - ratione temporis vigente - può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della medesima (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, o l'allungamento dei tempi processuali (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva reputato ammissibile la modificazione della domanda in una controversia in cui, oltre alla pronuncia di una sentenza ex art. 2932 c.c., era stata chiesta originariamente la condanna del promittente venditore al pagamento delle somme necessarie all'estinzione di un mutuo ipotecario gravante sull'immobile oggetto di preliminare di compravendita e, successivamente, con memoria ex art. 183 c.p.c., la condanna alla cancellazione dell'ipoteca stessa).

    Art. 112 c.p.c. · Art. 2932 c.c. · Art. 2882 c.c. · Art. 2884 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 116 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 15716/2026

    22 maggio 2026

    La declaratoria di inefficacia del sequestro giudiziario, pronunciata d'ufficio dal giudice allorché sia dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale lo stesso era stato concesso, non incorre nel vizio di ultrapetizione, in quanto meramente ricognitiva di un effetto derivante ex lege, ai sensi dell'art. 669-novies, comma 3, c.p.c., non avendo rilievo che la misura sia stata già eseguita o che l'inefficacia non sia stata espressamente richiesta dalla parte interessata.

    Art. 112 c.p.c. · Art. 669-novies c.p.c. · Art. 670 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 98 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 15789/2026

    22 maggio 2026

    Il principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato impedisce al giudice, che accolga la domanda principale di una parte, di esaminare e decidere la domanda che quest'ultima abbia proposto solo in via subordinata al mancato accoglimento della prima, a nulla rilevando che le due domande si trovino in rapporto di obiettiva compatibilità.

    Art. 112 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 101 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 15397/2026

    20 maggio 2026

    Il processo tributario è annoverabile tra quelli di "impugnazione-merito", in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente, sia, eventualmente, dell'avviso di accertamento o di rettifica dell'ufficio, sicché il giudice, ove ritenga in tutto o in parte invalido l'atto per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi ad accertare genericamente la debenza dell'imposta demandandone la sua successiva quantificazione ad una parte del giudizio, sia pure sulla base di alcuni criteri, atteso che l'art. 35, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992 - come interpretato alla luce degli artt. 111 Cost., 6 CEDU e 47 CDFUE - esclude la pronuncia di condanna indeterminata, rendendo necessario l'esame nel merito della pretesa, entro i limiti posti dalle domande di parte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che, in materia di plusvalenza non dichiarata a fini IRPEF, derivante da una vendita immobiliare, pur disconoscendo i metodi di calcolo utilizzati dall'ufficio, non aveva annullato l'avviso di accertamento ma aveva provveduto a rideterminare la base imponibile, individuando la plusvalenza da sottoporre a tassazione nella differenza fra il valore di cessione dichiarato e quello iniziale, antecedente la lottizzazione, oggetto di valutazione unitaria).

    Art. 112 c.p.c. · Art. 111 cost. · Art. 35 Disposizioni sul processo tributario

    Rassegna di maggio 2026, p. 258 ↗

Tutte le 73 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 68/2007

    Parametro
    9 marzo 2007

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 del regolamento di procedura per i giudizi innanzi la Corte dei conti, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dalla Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale centrale, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Rom…

    Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 164 c.p.c. · Art. 132 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art112 · fonte del testo

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