Codice civile

Art. 1823 c.c. — Nozione

[1]Il conto corrente e' il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto.

[2]Il saldo del conto e' esigibile alla scadenza stabilita. Se non e' richiesto il pagamento, il saldo si considera quale prima rimessa di un nuovo conto e il contratto s'intende rinnovato a tempo indeterminato.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 1823 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 15195/2026

    20 maggio 2026

    In tema di rapporti bancari di conto corrente, il correntista che agisce per la rideterminazione del saldo del conto ha l'onere di dimostrare i movimenti integrali del conto stesso, senza che sia possibile escludere dalla domanda alcune fasi della durata del rapporto e chiedere che la verifica degli accrediti e degli addebiti si concentri nei residui periodi, in quanto il contratto di conto corrente dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi.

    Art. 1823 c.c. · Art. 2033 c.c. · Art. 2697 c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 5847/2026

    15 marzo 2026

    (testo modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006) - Rimessa su conto corrente bancario - Natura solutoria o ripristinatoria - Accertamento - Necessità - Riduzione non consistente e non durevole dell’esposizione debitoria - Onere della prova del convenuto. In tema di azione revocatoria fallimentare, l'art. 67, comma 3, lett. b), l.fall., nel testo modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006, presuppone la rimessa su conto corrente bancario come pagamento di credito liquido ed esigibile, ovverosia che afferisce a conto scoperto, non prescindendo, quindi, dalla natura solutoria o ripristinatoria della rimessa stessa, e qualifica la riduzione non consistente e non durevole dell'esposizione debitoria quale fatto impeditivo, che va allegato e provato dal convenuto in revocatoria.

    Art. 1823 c.c. · Art. 1857 c.c. · Art. 2657 c.c. · Art. 67 fallimento

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Il contratto di conto corrente vuole evitare il pronto pagamento dei crediti esigibili che possono maturare a favore di ciascuna delle parti nel corso di una loro durevole relazione di affari, rendendone possibile una differita e globale compensazione. Tale finalità viene raggiunta mediante l'obbligo delle parti di immettere nel conto i crediti, che vengono dichiarati inesigibili per la durata del conto medesimo o di determinati suoi periodi, mentre viene reso esigibile, alla chiusura di ciascun periodo, il saldo risultante dalla compensazione tra le due masse delle partite contrapposte (art. 1823). L'obbligatorietà dell'immissione dei crediti e dei debiti reciproci ha limite necessario nella ragione del rapporto di conto corrente e nella natura dei crediti di ciascuna parte; perciò, sei correntisti sono imprenditori, devono ritenersi esclusi dal conto corrente i crediti estranei alle rispettive imprese (articolo 1824, secondo comma); se poi i crediti sono insuscettibili di compensazione, essi non possono venire attratti nella sfera del rapporto di conto corrente, non essendovi la possibilità di quella compensazione che è invece essenziale al rapporto stesso (art. 1824, primo comma).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 736

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1823 · fonte del testo

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