Art. 459 c.c. — Acquisto dell'eredità
L'eredita' si acquista con l'accettazione. L'effetto dell'accettazione risale al momento nel quale si e' aperta la successione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
L'eredita' si acquista con l'accettazione. L'effetto dell'accettazione risale al momento nel quale si e' aperta la successione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
7 pronunce che riguardano l’art. 459 c.c., dalle Rassegne del Massimario.
Il diritto del genitore al rimborso pro quota delle spese sostenute per il mantenimento del figlio fino all'autosufficienza economica insorge per il solo fatto della nascita di quest'ultimo, seppur quale diritto patrimoniale latente, esercitabile a condizione e dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della filiazione; ne discende che un simile diritto patrimoniale deve intendersi come ricompreso nella successione del genitore che si sia fatto carico per intero dell'obbligo di mantenimento, anche se il suo decesso avvenga prima che lo status di figlio sia definitivamente acclarato. (In applicazione di tale principio, la S.C., decidendo in una controversia nella quale il figlio, agendo quale erede universale della madre, chiedeva la condanna del convenuto al rimborso pro quota delle spese sostenute per il suo mantenimento, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda attorea, in quanto la morte della madre era avvenuta anteriormente all'instaurazione del giudizio per il riconoscimento della paternità).
Art. 459 c.c. · Art. 30 cost. · Art. 315-bis c.c. · Art. 316-bis c.c.
In tema di successioni, la regolamentazione degli effetti della rinuncia all'eredità di uno dei chiamati - stabilita con convenzione tra gli stessi nei loro rapporti interni - presuppone che il rinunciante non abbia già acquisito la qualità di erede; una volta avvenuto l'acquisto, opera il principio semel heres, semper heres, che rende inefficace ogni rinuncia successiva.
Art. 459 c.c. · Art. 470 c.c. · Art. 474 c.c. · Art. 519 c.c.
Nelle controversie volte all'accertamento della responsabilità solidale del preposto e del preponente ex art. 2049 c.c., sussiste il litisconsorzio necessario processuale in sede di impugnazione, posto che tra le distinte posizioni dei coobbligati sussiste un'obiettiva interrelazione, tale per cui, in virtù della loro strutturale subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale, l'accertamento della responsabilità dell'uno presuppone necessariamente quello della responsabilità dell'altro.
Art. 459 c.c. · Art. 2049 c.c. · Art. 1292 c.c. · Art. 519 c.c.
Colui che agisce per far valere la pretesa risarcitoria del proprio genitore defunto può provare l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità anche mediante l'esercizio di detta azione giudiziaria, ove sia dimostrato o risulti, comunque, incontestato in quel giudizio, il suo status di figlio.
Art. 459 c.c. · Art. 457 c.c. · Art. 476 c.c. · Art. 2697 c.c.
In caso di rapporto processuale originariamente sorto tra defunto e terzo, ove quest'ultimo convenga in giudizio il chiamato all'eredità della parte deceduta, spetta a tale chiamato dimostrare di non aver assunto la qualità di erede e, dunque, di non aver accettato l'eredità, in base al principio di vicinanza della prova, giacché, prima dell'accettazione, il chiamato all'eredità è titolare di una facoltà che può incidere sull'evoluzione del rapporto successorio e, conseguentemente, su quello processuale sorto in origine tra defunto e terzo.
Art. 459 c.c. · Art. 457 c.c. · Art. 110 c.p.c. · Art. 300 c.p.c.
Nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede del de cuius in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato; tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede.
Art. 459 c.c. · Art. 457 c.c. · Art. 460 c.c. · Art. 470 c.c.
La parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, qual è quella diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, gravando su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare l'esistenza di fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede.
Art. 459 c.c. · Art. 457 c.c. · Art. 476 c.c. · Art. 2697 c.c.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art459 · fonte del testo
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