In caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parita' di condizioni ha diritto di prelazione purche' coltivi il fondo stesso da almeno quattro anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprieta' od enfiteusi non superi il triplo della, superficie corrispondente alla capacita' lavorativa della, sua famiglia.1 7 La prelazione non e' consentita nei casi di permuta, vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento, espropriazione per pubblica utilita' e quando i terreni in base a piani regolatori, anche se non ancora approvati, siano destinati ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica. Qualora il trasferimento a titolo oneroso sia proposto, per quota di fondo, da un componente la famiglia coltivatrice, sia in costanza di comunione ereditaria che in ogni altro caso di comunione familiare, gli altri componenti hanno diritto alla prelazione sempreche' siano coltivatori manuali o continuino l'esercizio dell'impresa familiare in comune. Il proprietario deve notificare con lettera raccomandata al coltivatore la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di compravendita in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite compresa la clausola per l'eventualita' della prelazione. Il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di 30 giorni. Qualora il proprietario non provveda a tale notificazione o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di compravendita, l'avente titolo al diritto di prelazione puo', entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il fondo dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa. Ove il diritto di prelazione sia stato esercitato, il versamento del prezzo di acquisto deve essere effettuato ((entro il termine di sei mesi)), decorrenti dal trentesimo giorno dall'avvenuta notifica da parte del proprietario, salvo che non sia diversamente pattuito tra le parti. 2 9 Se il coltivatore che esercita il diritto di prelazione dimostra, con certificato dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente, di aver presentato domanda ammessa all'istruttoria per la concessione del mutuo ai sensi dell'articolo 1, il termine di cui al precedente comma e' sospeso fino a che non sia stata disposta la concessione del mutuo ovvero fino a che l'Ispettorato non abbia espresso diniego a conclusione della istruttoria, compiuta e, comunque, per non piu' di un anno. In tal caso l'ispettorato provinciale dell'agricoltura deve provvedere entro quattro mesi dalla domanda agli adempimenti di cui all'articolo 3, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento di esecuzione della presente legge.2 In tutti i casi nei quali il pagamento del prezzo e' differito il trasferimento della proprieta' e' sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento stesso entro il termine stabilito. 1 Nel caso di vendita di un fondo coltivato da una pluralita' di affittuari, mezzadri o coloni, la prelazione non puo' essere esercitata che da tutti congiuntamente. Qualora alcuno abbia rinunciato, la prelazione puo' essere esercitata congiuntamente dagli altri affittuari, mezzadri o coloni purche' la superficie del fondo non ecceda il triplo della complessiva capacita' lavorativa delle loro famiglie. Si considera rinunciatario l'avente titolo che entro quindici giorni dalla notificazione di cui al quarto comma non abbia comunicato agli altri aventi diritto la sua intenzione di avvalersi della prelazione. Se il componente di famiglia coltivatrice, il quale abbia cessato di far parte della conduzione colonica in comune, non vende la quota del fondo di sua spettanza entro cinque anni dal giorno in cui ha lasciato l'azienda, gli altri componenti hanno diritto a riscattare la predetta quota al prezzo ritenuto congruo dall'ispettorato provinciale, dell'agricoltura, con le agevolazioni previste dalla presente legge, sempreche' l'acquisto sia fatto allo scopo di assicurare il consolidamento di impresa coltivatrice familiare di dimensioni economicamente efficienti. Il diritto di riscatto viene esercitato, se il proprietario della quota non consente alla vendita, mediante la procedura giudiziaria prevista dalle vigenti leggi per l'affrancazione dei canoni enfiteutici. L'accertamento delle condizioni o requisiti indicati dal precedente comma e' demandato all'Ispettorato agrario provinciale competente per territorio. Ai soggetti di cui al primo comma sono preferiti, se coltivatori diretti, i coeredi del venditore. 4 5 6

Gli interventi su questo articolo(7)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 14 agosto 1971, n. 817

1

La L. 14 agosto 1971, n. 817 ha disposto con l'art. 7, commi 1 e 2) che "Il termine di quattro anni previsto dal primo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, per l'esercizio del diritto di prelazione e' ridotto a due anni. Detto diritto di prelazione, con le modifiche previste nella presente legge, spetta anche: 1) al mezzadro o al colono il cui contratto sia stato stipulato dopo l'entrata in vigore della legge 15 settembre 1964, n. 756; 2) al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purche' sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti." Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Il termine di un anno previsto dall'ottavo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, viene eccezionalmente prorogato fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge in tutti i casi in cui non sia stata disposta la concessione del mutuo agli esercenti il diritto di prelazione per mancanza di fondi disponibili e allorche' l'anno di sospensione del pagamento del prezzo della terra sia venuto o venga a scadere nell'anno 1971".

L. 8 gennaio 1979, n. 2

2

La L. 8 gennaio 1979, n. 2, ha disposto (con l'articolo unico) che "La disciplina relativa al versamento del prezzo di acquisto, prevista dal sesto e dal settimo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, modificato dalla legge 14 agosto 1971, n. 817, si intende riferita anche ai casi di cui al quinto comma dello stesso articolo. I termini decorrono dalla comunicazione scritta dell'adesione del terzo acquirente, o di successivo avente causa, alla dichiarazione di riscatto, oppure, ove sorga contestazione, dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto".

D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228

4

Il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui rispettivamente all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, ed all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, nel caso di piu' soggetti confinanti, si intendono, quali criteri preferenziali, nell'ordine, la presenza come partecipi nelle rispettive imprese di coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale di eta' compresa tra i 18 e i 40 anni o in cooperative di conduzione associata dei terreni, il numero di essi nonche' il possesso da parte degli stessi di conoscenze e competenze adeguate ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999".

Il. D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99

5

Il. D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "L'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, ed all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, spetta anche alla societa' agricola di persone qualora almeno la meta' dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile. Alla medesima societa' sono in ogni caso riconosciute, altresi', le agevolazioni previdenziali ed assistenziali stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto".

D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116

6

Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 ha disposto (con l'art. 7-ter, comma 1) che "L'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, e all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, spetta anche alle societa' cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, qualora almeno la meta' degli amministratori e dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui agli articoli 2188 e seguenti del codice civile".

L. 14 agosto 1971, n. 817, come modificata dalla L. 28 luglio 2016, n. 154

7

La L. 14 agosto 1971, n. 817, come modificata dalla L. 28 luglio 2016, n. 154, ha disposto (con l'art. 7, commi 1 e 2) che "Il termine di quattro anni previsto dal primo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, per l'esercizio del diritto di prelazione e' ridotto a due anni. Detto diritto di prelazione, con le modifiche previste nella presente legge, spetta anche: 1) al mezzadro o al colono il cui contratto sia stato stipulato dopo l'entrata in vigore della legge 15 settembre 1964, n. 756; 2) al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purche' sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti; 2-bis) all'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purche' sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti".

D.L. 19 maggio 2020, n. 34

9

Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha disposto (con l'art. 224, comma 4) che "Tale previsione si applica a tutti i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Testo vigente dal 19 maggio 2020

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

7 pronunce che riguardano l’art. 8, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 15067/2026

    19 maggio 2026

    In materia di preliminare di vendita di fondo rustico, sottoposto alla condizione del mancato esercizio da parte del mezzadro-colono del diritto di prelazione, in base al disposto dell'art. 8, della l. n. 590 del 1965, la condizione cui è subordinata risolutivamente l'efficacia del preliminare non si verifica con il solo esercizio del diritto di prelazione, essendo necessario, da parte del prelazionante, anche il rispetto dei termini legali di pagamento del prezzo, a meno che, dal concreto regolamento di interessi posto in essere dagli stipulanti, non emerga che essi hanno inteso ricondurre il definitivo caducarsi del preliminare al solo esercizio del diritto di prelazione.

    Art. 8 · Art. 1353 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 1676/2026

    26 gennaio 2026

    I diritti di prelazione e riscatto agrari costituiscono ipotesi tassative, non suscettibili di interpretazione estensiva, sicché non spettano alle società agricole di capitali, non rientranti tra quelle - aventi le caratteristiche descritte dall'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 99 del 2004 - cui la riforma dell'impresa agricola ha espressamente limitato l'estensione del diritto, inizialmente spettante al solo soggetto avente la qualifica di coltivatore diretto, nella qualità di affittuario del fondo offerto in vendita o di proprietario del fondo confinante con quello offerto in vendita.

    Art. 8 · Art. 1 Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare · Art. 2135 c.c. · Art. 2249 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 1519/2026

    23 gennaio 2026

    In tema di retratto agrario, non compete il diritto di riscatto al proprietario coltivatore diretto del fondo confinante che abbia acquistato il proprio terreno dopo la stipulazione del contratto preliminare relativo al fondo offerto in vendita, essendosi in presenza di una situazione obbligatoria già definita in base ad un'attività negoziale legittima posta in essere dal proprietario del fondo allorquando il diritto di prelazione era insussistente.

    Art. 8

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 762/2026

    14 gennaio 2026

    Il principio di non contestazione opera in relazione alle sole circostanze conosciute o almeno conoscibili dalla controparte con l'uso dell'ordinaria diligenza, e solo accidentalmente non note, sicché resta inoperante in relazione ai fatti che fuoriescano dalla sfera di controllo dell'interessato, soprattutto quando non siano comuni alle parti, bensì propri di chi intende avvalersene. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in una controversia in materia di riscatto e prelazione agraria, aveva ritenuto provati, in quanto non contestati, i requisiti soggettivi e oggettivi condizionanti il valido esercizio del diritto, nonostante si trattasse di circostanze, riferite alla sfera soggettiva di controllo propria del retraente, delle quali non è predicabile, in difetto di prova contraria, la conoscenza o conoscibilità in capo alla controparte).

    Art. 8 · Art. 115 c.p.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 7 Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 32/1990

    Questione infondata
    26 gennaio 1990

    La situazione del comproprietario che coltivi direttamente una parte individuata del fondo comune non è assimilabile a quelle che - nell'ambito delle finalità indicate dall'art. 44 Cost. - danno titolo alla prelazione agraria, dal momento che non ricorre la 'ratiò giustificatrice di alcuna di esse; l'esclusione del diritto di prelazione sulla quota alienata da altro comproprietario è, anzi, giustificata dal fatto che, finché non sia intervenuta l'usucapione per effetto del possesso esclusivo, il godimento separato di una parte concreta del fondo comune è giuridicamente irrilevante, sia ai fini della divisione del fondo sia per l'acquisto della qualità di coltivatore diretto. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, L. 26 maggio 1965 n. 590 e 7, L. 14 agosto 1971 n. 817, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 44 Cost., con riguardo ai principi di eguaglianza e di razionalità).

    Art. 3 cost. · Art. 44 cost. · Art. 8 Proprieta coltivatrice · Art. 7 Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 36/1985

    Questione infondata
    13 febbraio 1985

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 8 gennaio 1979, n. 2 (interpretazione autentica dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, con le modificazioni ed integrazioni della legge 14 agosto 1971, n. 817) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 25, 41 e 42 della Costituzione dal Pretore di Montagnana con ordinanza in dat…

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 25 cost. · Art. 41 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 107/1977

    Questione infondata
    2 giugno 1977

    L'art. 8, comma decimo, legge n. 590 del 1965 - che attribuisce ai componenti della famiglia coltivatrice il diritto di riscatto della quota di comproprietà del fondo spettante all'altro componente, che abbia cessato di far parte della conduzione colonica in comune - non è in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Questa Corte ha costantemente affermato che la violazione del principio di eguaglianza in tanto può ritenersi sussistente in quanto siano regolate diversamente situazioni omogenee e non vi sia razionale giustificazione di tale diversità. Ha, in particolare, riconosciuto riservato al potere discrezionale del legislatore lo stabilire discipline differenziate per regolare situazioni che egli ritiene ragionevolmente e non arbitrariamente diverse e per il perseguimento di finalità apprezzabili costituzionalmente (sentenze n. 55 del 1974; n. 158 del 1975; n. 50 del 1976). Nella specie è di tutta evidenza la diversità obiettiva tra la situazione dei comproprietari coeredi, che coltivino il fondo, e quella dell'altro comproprietario che ha abbandonato da cinque anni la conduzione dello stesso fondo. Inoltre, la norma in esame persegue il particolare fine, di ordine sociale, di assicurare il consolidamento dell'impresa coltivatrice familiare, evitando il frazionamento del fondo, su cui si esercita l'impresa agricola, e l'intromissione, in tale impresa, di persone estranee, che potrebbero pregiudicare la regolare amministrazione della cosa comune soprattutto lo sviluppo tecnico ed economico dell'impresa.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 41 cost. · Art. 42 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 19 maggio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 25 agosto 2016 al 19 maggio 2020. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… esercitato, il versamento del prezzo di acquisto deve essere effettuato entro il termine di tolto: tre aggiunto: sei mesi, decorrenti dal trentesimo giorno dall'avvenuta notifica da parte del proprietario, salvo che …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 19 maggio 2020, n. 34

    Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha disposto (con l'art. 224, comma 4) che "Tale previsione si applica a tutti i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;590~art8 · fonte del testo

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