Art. 110 t.u.i.r. — Norme generali sulle valutazioni

Agli effetti delle norme del presente capo che fanno riferimento al costo dei beni senza disporre diversamente:

  • a)il costo e' assunto al lordo delle quote di ammortamento gia' dedotte;
  • b)si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia per i beni materiali e immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge. Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto; per gli immobili alla cui produzione e' diretta l'attivita' dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione;
  • c)Il costo dei beni rivalutati, diversi da quelli di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a), b) ed e), non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte, ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito((...)); 249
  • d)il costo delle azioni, delle quote e degli strumenti finanziari similari alle azioni si intende non comprensivo dei maggiori o minori valori iscritti i quali conseguentemente non concorrono alla formazione del reddito, ne' alla determinazione del valore fiscalmente riconosciuto delle rimanenze di tali azioni, quote o strumenti;
  • e)per i titoli a reddito fisso, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti come tali in bilancio, la differenza positiva o negativa tra il costo d'acquisto e il valore di rimborso concorre a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio. In deroga alle disposizioni delle lettere c), d) ed e) del comma 1, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002:
  • a)LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 DICEMBRE 2025, N. 199;
  • b)la lettera d) del comma 1 si applica solo per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle azioni che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis;
  • c)per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle azioni, posseduti per un periodo inferiore a quello indicato nell'articolo 87, comma 1, lettera a), aventi gli altri requisiti previsti al comma 1 del medesimo articolo 87, il costo e' ridotto dei relativi utili percepiti durante il periodo di possesso per la quota esclusa dalla formazione del reddito. 133 248 Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al citato regolamento (CE) n. 1606/2002, i componenti positivi e negativi che derivano dalla valutazione, operata in base alla corretta applicazione di tali principi, delle passivita' assumono rilievo anche ai fini fiscali. 133 248 Per la determinazione del valore normale dei beni e dei servizi e, con riferimento alla data in cui si considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione dei corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura o in valuta estera, si applicano, quando non e' diversamente disposto, le disposizioni dell'articolo 9; tuttavia i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera, percepiti o effettivamente sostenuti in data precedente, si valutano con riferimento a tale data. La conversione in euro dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti principi contabili e le differenze rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito. Per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera e' consentita la tenuta della contabilita' plurimonetaria con l'applicazione del cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti principi contabili ai saldi dei relativi conti. 178 COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2024, N. 192. 235 248 In deroga alle norme degli articoli precedenti del presente capo e ai commi da 1 a 1-ter del presente articolo, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attivita' alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere dall'imputazione al conto economico. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2005, N. 38. I proventi determinati a norma dell'articolo 90 e i componenti negativi di cui ai commi 1 e 6 dell'articolo 102, agli articoli 104 e 106 e ai commi 1 e 2 dell'articolo 107 sono ragguagliati alla durata dell'esercizio se questa e' inferiore o superiore a dodici mesi. In caso di mutamento totale o parziale dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi il contribuente deve darne comunicazione all'agenzia delle entrate nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato. I componenti del reddito derivanti da operazioni con societa' non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalita' e alle condizioni di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere determinate, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le linee guida per l'applicazione del presente comma. La rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per gli esercizi successivi. L'ufficio tiene conto direttamente delle rettifiche operate e deve procedere a rettificare le valutazioni relative anche agli esercizi successivi. Agli effetti delle norme del presente titolo che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese e' accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il mese successivo. Sono tuttavia applicabili i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purche' la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili. 182 Le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9. Si considerano Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea. Le disposizioni del comma 9-bis non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscono la prova che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo del presente comma e ai sensi del comma 9-bis sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale e' concessa al medesimo la possibilita' di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove di cui al primo periodo. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, deve darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. A tale fine, il contribuente puo' interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), della legge 27 luglio 2000, n. 212. Le disposizioni dei commi 9-bis e 9-ter non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l'articolo 167, concernente disposizioni in materia di imprese estere controllate. Le disposizioni dei commi 9-bis e 9-ter si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Paesi o territori individuati ai sensi dello stesso comma 9-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208.174 COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208. 173 174 COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208.174 COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208. 174 115
Gli interventi su questo articolo(11)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

115

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 146.

L. 24 dicembre 2007, n. 244

133

La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 61) che "Le disposizioni recate dai commi 58 e 59 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 88) che "Le disposizioni di cui ai commi da 83 a 87 si applicano, salvo quanto previsto dal comma 89, a decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; fino al periodo d'imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007".

L. 27 dicembre 2013, n. 147

161

La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 281) che "La disciplina prevista in materia di prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, deve intendersi applicabile alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive anche per i periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007".

D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147

172

Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ha disposto: - (con l'art. 5, comma 2) che la disposizione di cui al comma 7 del presente articolo si interpreta nel senso che la disciplina ivi prevista non si applica per le operazioni tra imprese residenti o localizzate nel territorio dello Stato; - (con l'art. 5, comma 4) che le modifiche di cui ai commi 10, 11 e 12-bis del presente articolo si si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto; - (con l'art. 8, comma 4) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Relativamente alle disposizioni di cui al comma 3, per gli utili distribuiti dal soggetto non residente a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 agosto 2006, n. 268. Ai soli fini del precedente periodo, gli utili distribuiti dal soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli assoggettati a tassazione separata".

D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156

173

Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, ha disposto (con l'art. 7, comma 5) che "All'articolo 110, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine il contribuente puo' interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente.»".

L. 28 dicembre 2015, n. 208

174

La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 1, comma 144) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

178

Il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, ha disposto (con l'art. 7-quater, comma 3) che "Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Sono fatti salvi i comportamenti pregressi posti in essere in conformita' alle disposizioni introdotte dal comma 2".

182

Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l'art. 13-bis, comma 5) che "Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015". Ha inoltre disposto (con l'art. 13-bis, comma 8) che "Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7 si applicano anche in caso di variazioni che intervengono nei principi contabili ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e nelle ipotesi di cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni dell'impresa".

D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192

235

Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che " Le disposizioni di cui agli articoli 9, 10 e 11, commi 1 e 2, si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023".

D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117

248

Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, nel modificare l'art. 1, comma 58 della L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha conseguentemente disposto (con l'art. 164, comma 2) che "Le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 58 e 59, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dal comma 1 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Per i periodi d'imposta precedenti, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione dell'imposta prodotti dai comportamenti adottati sulla base della corretta applicazione dei principi contabili internazionali, purche' coerenti con quelli che sarebbero derivati dall'applicazione delle disposizioni introdotte dal predetto comma 58". Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, nel modificare l'art. 9 del D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, ha conseguentemente disposto (con l'art. 374, comma 7, alinea) che "Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, e agli articoli 276 e 277, commi 1 e 2, si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023".

D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148

249

Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che "Le disposizioni di cui alle lettere a), c) e f) dei commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025; tuttavia, per i beni di cui all'articolo 85, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e per i beni di cui all'articolo 94, comma 1, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, detenuti dai soggetti diversi da quelli che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, classificati tra le immobilizzazioni finanziarie al termine del periodo d'imposta precedente, le plusvalenze iscritte nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2025 non concorrono a formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze dedotte in applicazione delle disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche apportate dal presente articolo".

Testo vigente dal 12 agosto 2026 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

6 pronunce che riguardano l’art. 110 t.u.i.r., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 13136/2026

    7 maggio 2026

    Nell'ipotesi di prestazione di garanzia da parte di una società controllata in favore della società capogruppo, deve escludersi l'applicazione della normativa in materia di transfer pricing allorquando sussistano valide ragioni economiche a giustificazione dell'operazione, la quale risponde all'interesse della capogruppo al successo economico delle varie entità del gruppo, il cui accertamento è riservato al giudice di merito con valutazione insindacabile in sede di legittimità.

    Art. 110 t.u.i.r. · Art. 2697 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 229 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 2777/2026

    8 febbraio 2026

    In tema di accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d, del d.P.R. n. 600 del 1973, ai fini della determinazione del reddito di impresa per omessa contabilizzazione di ricavi e IVA relativa ad operazione commerciale tra società del medesimo gruppo, aventi sede in Italia, per l'individuazione del valore da attribuire ad una prestazione di servizi, lo scostamento dal "valore normale" del canone di affitto di cui all'art. 9 TUIR può assumere rilievo quale parametro indiziario dell'antieconomicità manifesta e macroscopica dell'operazione, esulante dal normale margine di errore di valutazione anche dell'inerenza della destinazione del bene o servizio, così da giustificare l'accertamento, con conseguente onere di prova contraria a carico del contribuente; ciò non determina la violazione del criterio della neutralità del tributo armonizzato, né della norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 147 del 2015, che è diretta ad escludere l'applicazione dell'art. 110 TUIR al "transfer pricing" interno e non a limitare la portata logico-giuridica dell'art. 9 TUIR.

    Art. 110 t.u.i.r. · Art. 9 t.u.i.r. · Art. 39 Accertamento imposte sui redditi

    Rassegna di febbraio 2026, p. 119 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 29083/2025

    4 novembre 2025

    In tema di transfer pricing ex art. 110, comma 7, TUIR, nell'ipotesi di cessione di beni infra- gruppo tra due società a basso rischio, con alea ridotta in ragione dell'unicità del centro di produzione operante su ordini già confermati, il sistema Transactional net margin method (TNMM) risulta più appropriato, ai fini della valutazione dello scostamento dal normale valore di mercato, rispetto al metodo di confronto del prezzo (CUP), integrando il margine di guadagno un indicatore più attendibile rispetto a un prezzo che non è frutto di trattativa sul libero mercato.

    Art. 110 t.u.i.r. · Art. 9 t.u.i.r.

    Rassegna di novembre 2025, p. 114 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 17813/2025

    1 luglio 2025

    In tema di imposte sui redditi di impresa, al fine di determinare le quote di ammortamento di beni oggetto di rivalutazione ex art. 1 della l. n. 266 del 2005, i valori dei beni rivalutati iscritti in bilancio non devono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni in base al loro "valore corrente", determinato sulla scorta delle quotazioni rilevate nei mercati regolamentati, o al "valore interno", determinato sulla base della consistenza, capacità produttiva ed effettiva possibilità economica di utilizzazione del bene nell'impresa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittima la ripresa a tassazione operata dall'Ufficio sulla base del valore risultante dalla perizia di rivalutazione, respingendo la tesi del contribuente che aveva adottato come base di calcolo delle quote di ammortamento il costo originario del macchinario sommato alla rivalutazione risultante dalla perizia, così duplicando la deduzione di costi già portati in ammortamento negli anni precedenti).

    Art. 110 t.u.i.r. · Art. 102 t.u.i.r.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 340 ↗

Tutte le 7 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, novembre 2025 ↗, febbraio 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 227/1998

    Questione infondata
    19 giugno 1998

    Non è fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 110 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del t.u. delle imposte sui redditi), nella parte in cui non prevede la facoltà, per gli enti non commerciali, di dedurre, dal reddito impossibile, le indennità per la perdita dell'avviamento corrisposte, per disposizione di legge, al conduttore, in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione, in quanto - posto che il legislatore gode di ampia discrezionalità nella previsione della deducibilità degli oneri ai fini della imposizione sui redditi, secondo criteri volti a conciliare (sulla base di valutazioni politico-economiche) le esigenze finanziarie dello Stato con quelle del cittadino. chiamato a contribuire ai bisogni della vita collettiva (esigenze non meno importanti di quelle della vita individuale); che l'art. 10, lett. s), t.u.i.r. [ora lett. h)] prevede espressamente che, dal reddito complessivo delle persone fisiche, possa essere dedotta, quale onere personale, la spesa sostenuta dal locatore per il pagamento, in caso di cessazione del contratto di locazione, della indennità per la perdita di avviamento commerciale subita dal locatario; e che di consimile vantaggio, pur in mancanza di espressa previsione, beneficiano anche coloro che siano titolari di reddito d'impresa, derivando in tal caso la deducibilità dell'indennità di avviamento, quale costo di produzione, dagli stessi principi che, in base all'art. 52 t.u.i.r., regolano la tassazione dell'utile di bilancio, a prescindere dalla qualità giuridica del soggetto percettore (persona fisica: art. 52 t.u.i.r.; persona giuridica - ente commerciale: artt. 89 e 95, comma primo; ente non commerciale che abbia tra i componenti del proprio reddito complessivo anche quello d'impresa: artt. 108 e 109) - la diversificazione posta in essere dal legislatore, non prevedendo la deduzione della spesa suddetta per gli enti non economici che non svolgano anche una attività commerciale, non determina alcuna irragionevolezza della disciplina ne' rispetto alle persone fisiche, per l'evidente fondamentale diversità di natura sostanziale che non può non riflettersi anche nel campo tributario, ne' rispetto agli enti commerciali, per la peculiarità delle regole che ne disciplinano la tassazione in base alle risultanze del bilancio; ed in quanto, a riprova ulteriore della incomparabilità delle situazioni poste a raffronto, sta anche lo specifico regime tributario degli stessi enti non commerciali, oggetto di particolare considerazione da parte del legislatore, al fine di tener conto, fra l'altro, del rilievo sociale dell'attività dei medesimi, come è dimostrato anche dalla normativa di natura agevolativa di cui all'art. 6 d.P.R. n. 601 del 1973 ed al d.lgs. n. 460 del 1997. - S. nn. 107/1971, 123/1982, 134/1982, 143/1982, 108/1983, 574/1988, 21/1996; O. nn. 368/1987, 556/1987, 52/1988, 26/1989. red.: S. Di Palma

    Art. 3 cost. · Art. 110 t.u.i.r.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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  6. 31 dicembre 2024 — 20 dicembre 2025per 12 mesi
  7. 1 gennaio 2023 — 31 dicembre 2024per 2 anni
  8. 24 giugno 2017 — 1 gennaio 2023per 6 anni
  9. 1 marzo 2017 — 24 giugno 2017per 4 mesi
  10. 3 dicembre 2016 — 1 marzo 2017per 3 mesi
  11. 1 gennaio 2016 — 3 dicembre 2016per 11 mesi
  12. 7 ottobre 2015 — 1 gennaio 2016per 3 mesi
  13. 1 gennaio 2014 — 7 ottobre 2015per un anno
  14. 1 gennaio 2008 — 1 gennaio 2014per 6 anni
  15. 1 gennaio 2007 — 1 gennaio 2008per un anno
  16. 29 novembre 2006 — 1 gennaio 2007per un mese
  17. 22 marzo 2005 — 29 novembre 2006per un anno
  18. 1 gennaio 2004 — 22 marzo 2005per un anno
  19. 1 giugno 1994 — 1 gennaio 2004per 10 anni
  20. 30 novembre 1991 — 1 giugno 1994per 3 anni
  21. 31 dicembre 1986 — 30 novembre 1991testo originarioper 5 anni

Che cosa è cambiato dal 12 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 2026 al 12 agosto 2026. 28 parole tolte.

… esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito. tolto: Per i beni indicati nella citata lettera e) che costituiscono immobilizzazioni finanziarie le plusvalenze iscritte non concorrono a formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze dedotteaggiunto: ..;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148

    Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che "Le disposizioni di cui alle lettere a), c) e f) dei commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025; tuttavia, per i beni di cui all'articolo 85, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e per i beni di cui all'articolo 94, comma 1, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, detenuti dai soggetti diversi da quelli che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, classificati tra le immobilizzazioni finanziarie al termine del periodo d'imposta precedente, le plusvalenze iscritte nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2025 non concorrono a formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze dedotte in applicazione delle disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche apportate dal presente articolo".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art110 · fonte del testo

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