Codice civile

Art. 2699 c.c. — Atto pubblico

L'atto pubblico e' il documento redatto, con le richieste formalita', da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto e' formato.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 2699 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 34614/2025

    29 dicembre 2025

    La verifica degli impianti elettrici, svolta dai dipendenti dell'Enel, ricade nell'ambito delle attività dell'incaricato di pubblico servizio, poiché, da un lato, è disciplinata da norme di natura pubblica, e, dall'altro, pur non comportando l'esercizio di poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione, non si esaurisce in mansioni d'ordine o in prestazioni d'opera meramente materiale ma implica compiti intellettivi di valutazione e di scelta, strumentali all'esercizio di un pubblico servizio quale è l'attività di distribuzione dell'energia elettrica, sicché i verbali redatti in sede di sopralluogo fanno piena prova della provenienza del documento dall'incaricato del pubblico servizio che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che lo stesso attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

    Art. 2699 c.c. · Art. 2700 c.c. · Art. 357 c.p. · Art. 358 c.p.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 28719/2025

    30 ottobre 2025

    La mancata produzione dell'originale del documento nel giudizio incidentale di falso non integra una manifestazione tacita della volontà del querelato di non volersi avvalere dello stesso nel giudizio principale, con la conseguenza che, ove la querela sia dichiarata improcedibile, il giudice di quest'ultimo può legittimamente fondare la sua decisione su tale documento.

    Art. 2699 c.c. · Art. 2703 c.c. · Art. 221 c.p.c. · Art. 222 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 24407/2025

    2 settembre 2025

    Nell'opposizione a ordinanza ingiunzione per il pagamento di una sanzione amministrativa, sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto, inerenti alla violazione, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale. (Nella specie, la S.C., confermando la decisione di merito, ha affermato che l'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico aveva coperto tutti i fatti accertati durante l'ispezione e di cui i pubblici ufficiali avevano fornito precisa descrizione nel verbale, tra cui l'inidoneità delle condizioni igieniche dei box di stabulazione dei vitelli constatata in sede verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni imposte dai veterinari).

    Art. 2699 c.c. · Art. 2700 c.c. · Art. 221 c.p.c. · Art. 23 Modifiche al sistema penale

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 15805/2025

    13 giugno 2025

    In tema di atto pubblico, l'efficacia vincolante della prova legale è limitata ai soli elementi estrinseci dell'atto (ovvero la provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, quanto detto o fatto davanti a quest'ultimo, il momento e il luogo in cui é stato redatto) e non si estende, invece, al contenuto delle dichiarazioni da esso risultanti, che possono, pertanto, essere contrastate con ogni mezzo di prova, senza necessità di proporre la querela di falso. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso l'efficacia probatoria privilegiata delle voci di spesa e delle relative causali contenute nella comunicazione effettuata dal commissario giudiziale nei confronti dei creditori ex art. 171 l. fall.).

    Art. 2699 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 2700 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Il secondo capo del titolo in esame disciplina la prova documentale. La nozione che dell'atto pubblico dà l'art. 2699 non diverge sostanzialmente da quella che ne dava l'art. 1315 del codice anteriore, pur correggendo alcuni evidenti vizi di formulazione e sostituendo la più esatta nozione di «documento redatto» a quella equivoca e comunque ristretta, di «atto ricevuto». Un notevole ritocco, nel determinare l'efficacia dell'atto pubblico, apporta l'art. 2700 al primo comma dell'art. 1317 del codice precedente, il quale stabiliva far l'atto pubblico «piena fede della convenzione», mentre è ovvio che l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, non propriamente della convenzione, ma delle dichiarazioni delle parti: lo speciale grado di efficacia probatoria non si estende alla sincerità di tali dichiarazioni, le quali possono anche essere simulate. L'art. 2700 menziona anche la prova della provenienza, di cui non era cenno nel codice del 1865, essendo per altro intuitivo, e pertanto sottinteso, in relazione alla nozione di documento, enunciata nell'art. 2699, che altri sono gli elementi da cui risulta la provenienza, altri quelli da cui risulta la prova delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti dei quali l'articolo parla. Non ho poi riprodotto il secondo comma del citato art. 1317 del codice del 1865, concernente la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato di falso, sia perchè gli effetti della querela di falso sono disciplinati dal codice di procedura civile, sia perchè il codice civile non si occupa dell'esecuzione (esecutorietà) dell'atto, bensì soltanto dell'efficacia probatoria del documento. Del pari non ho fatto menzione delle «enunciative», delle quali faceva parola l'art. 1318 del codice anteriore, confondendo l'efficacia obbligatoria o sia pure quella probatoria delle dichiarazioni delle parti, documentate nell'atto, con l'efficacia probatoria dell'atto, cioè del documento medesimo. In quanto siano in diretto rapporto con le disposizioni pur senza farne parte, le enunciative potranno costituire infatti delle clausole negoziali di accertamento convenzionale a scopo interpretativo o integrativo o contenere delle confessioni in qualche modo reciproche delle parti all'effetto di porre e fissare le premesse del negozio e delle dichiarazioni sostanziali contenute nell'atto; in quanto relativamente estranee, potranno tuttavia avere valore di confessione, qualora ne ricorrano gli estremi, o altrimenti fornire elementi di ricostruzione storica, liberamente valutabili. Tutto questo però concerne l'efficacia delle enunciative come tali e non l'efficacia probatoria del documento. Siano le enunciative dirette o indirette, l'atto pubblico farà piena prova, fino a querela di falso, che esse furono fatte e non già della loro intrinseca verità. Non ha rispondenza in questo capo l'art. 1319 del codice del 1865, che circoscriveva alle parti contraenti e ai loro successori a titolo universale l'efficacia delle controdichiarazioni fatte per privata scrittura, poichè, come ho avuto occasione di notare (n. 648), disciplinate organicamente nel quarto libro l'opponibilità della simulazione e la prova della stessa, la disposizione è assorbita da tale disciplina. Senza notevoli variazioni, l'art. 2701 riproduce l'art. 1316 del codice precedente circa la conversione dell'atto pubblico in scrittura privata, allorchè, formato da ufficiale pubblico incompetente o incapace ovvero senza l'osservanza delle formalità prescritte, sia stato sottoscritto dalle parti.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1105

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2699 · fonte del testo

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