Codice di procedura civile

Art. 244 c.p.c. — Modo di deduzione

[1]La prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata.

[2]COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353. 67 72

[3]COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353. 67 72

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477

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La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto: - (con l'art. 89, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione dei commi 2 e 3 del presente articolo dal 1° gennaio 1993 al 2 gennaio 1994; - (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

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La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."

Testo vigente dal 10 dicembre 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF
Cognizione ordinariaVersione 0.1

Seconda memoria integrativa

Memoria da depositare almeno venti giorni prima dell’udienza: replica alle novità della prima memoria avversaria, eccezioni conseguenti, prova per testi, interrogatorio formale, esibizione, informazioni della PA, consulenza tecnica e documenti numerati in prosecuzione.

Cognizione ordinariaVersione 0.1

Terza memoria integrativa

Memoria da depositare almeno dieci giorni prima dell’udienza: replica alle eccezioni nuove, opposizione ai capitoli avversari già scritta sui limiti di legge, prova contraria con testimoni e documenti.

Cognizione ordinariaVersione 0.1

Comparsa di intervento volontario

Il terzo entra nel processo: le tre forme dell’art. 105 già scritte, tempestività e limiti dell’art. 268, diritto del terzo, posizione sulle domande delle parti, prove, documenti e procura in calce.

LavoroVersione 0.1

Memoria difensiva nel rito del lavoro

Costituzione del convenuto ex art. 416 c.p.c.: eccezioni tipiche già scritte dai fatti (incompetenza, legittimazione, decadenza, prescrizione, pagamento), presa di posizione fatto per fatto, difese sulle domande del ricorso, riconvenzionale con l’istanza dell’art. 418, chiamata del terzo, prove e procura in calce.

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 244 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 15223/2026

    20 maggio 2026

    In tema di prova testimoniale, in caso di sopravvenuto decesso del testimone ammesso e non ancora escusso, la parte può essere rimessa in termini per la sua sostituzione se e in quanto il decesso non fosse prevedibile. (Nella specie, la S.C. ha escluso, cassando la decisione impugnata, che la morte del teste - ritualmente indicato ed ammesso ma non escusso per un rinvio dell'udienza disposto d'ufficio dal giudice - intervenuta nelle more del rinvio, fosse prevedibile e, dunque, la decadenza imputabile alla parte).

    Art. 244 c.p.c. · Art. 153 c.p.c. · Art. 257 c.p.c. · Art. 245 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1007/2026

    19 gennaio 2026

    In tema di separazione personale dei coniugi, nell'esame della domanda di addebito la valutazione dei singoli fatti accertati va condotta nel quadro complessivo degli esiti istruttori, alla luce del principio per cui la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato anche un unico episodio di aggressione fisica, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, nel rigettare la domanda di addebito per inammissibilità delle richieste di assunzione di prova testimoniale e di consulenza medico-legale, aveva svalutato la valenza dimostrativa della documentazione prodotta dalla ricorrente, relativa a lesioni personali dalla medesima riportate).

    Art. 244 c.p.c. · Art. 151 c.c. · Art. 342 c.p.c. · Art. 345 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 29799/2025

    12 novembre 2025

    La mancanza di specifica indicazione delle circostanze di fatto oggetto della prova testimoniale, quale requisito di rilevanza della stessa, è rilevabile d'ufficio dal giudice e ne determina l'inammissibilità.

    Art. 244 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 27479/2025

    15 ottobre 2025

    La mancata ammissione di un mezzo istruttorio (nella specie, una prova testimoniale) si traduce in un vizio della sentenza se il giudice pone a fondamento della propria decisione l'inosservanza dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., benché la parte si sia offerta di adempierlo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la prova orale sulla base di un giudizio privo di motivazione e inficiato da logica incoerenza, concernendo i capitoli di prova elementi fattuali di natura oggettiva, rilevanti in quanto astrattamente idonei a dimostrare la fondatezza della pretesa azionata in giudizio).

    Art. 244 c.p.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 115 c.p.c. · Art. 116 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 75/1993

    Questione infondata
    26 febbraio 1993

    La questione di costituzionalità dell'art. 244, comma primo, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che, "oltre al nome e al cognome delle persone specificamente indicate sui singoli capitoli di prova sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata, il convenuto abbia diritto alla precisazione della residenza delle persone indicate a testi, e cioè dell'elemento essenziale per individuarli e reperirli", va dichiarata manifestamente infondata sotto il profilo dell'asserito contrasto con l'art. 10 Cost., "in quanto richiamante l'art. 6, par. 3, lett. d) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali" (ratificata dall'Italia con L. 4 agosto 1955 n. 848): atteso che - per costante giurisprudenza della Corte - dall'ambito normativo dell'art. 10 Cost. sono escluse le norme internazionali pattizie, ancorché generali, quali quelle della suddetta Convenzione. - v. massima precedente.

    Art. 244 c.p.c. · Art. 10 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 106/1973

    Questione infondata
    5 luglio 1973

    Non è fondata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 244, ultimo comma, cod. proc. civ., che, disciplinando le modalità della prova testimoniale, stabilisce che il giudice istruttore "secondo le circostanze, può assegnare un termine perentorio alle parti per formulare o integrare" le indicazioni prescritte nei due commi precedenti.

    Art. 244 c.p.c. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 dicembre 1994

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1993 al 10 dicembre 1994. .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art244 · fonte del testo

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