Codice di procedura civile

Art. 61 c.p.c. — Consulente tecnico

[1]Quando e' necessario, il giudice puo' farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o piu' consulenti di particolare competenza tecnica.

[2]La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma del ((disposizioni di attuazione)) al presente codice.

Testo vigente dal 10 giugno 1942

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Cognizione ordinariaVersione 0.3

Atto di citazione

Atto introduttivo del giudizio ordinario davanti al tribunale, con fatti numerati, diritto e conclusioni già scritti per le domande più frequenti, istanze istruttorie, procura in calce e relata.

Cognizione ordinariaVersione 0.2

Comparsa di costituzione e risposta

Costituzione del convenuto nel giudizio ordinario davanti al tribunale, con eccezioni tipiche già scritte, presa di posizione sui fatti, riconvenzionale, chiamata del terzo e procura in calce.

Cognizione ordinariaVersione 0.1

Seconda memoria integrativa

Memoria da depositare almeno venti giorni prima dell’udienza: replica alle novità della prima memoria avversaria, eccezioni conseguenti, prova per testi, interrogatorio formale, esibizione, informazioni della PA, consulenza tecnica e documenti numerati in prosecuzione.

Cognizione ordinariaVersione 0.1

Comparsa di intervento volontario

Il terzo entra nel processo: le tre forme dell’art. 105 già scritte, tempestività e limiti dell’art. 268, diritto del terzo, posizione sulle domande delle parti, prove, documenti e procura in calce.

Procedimento semplificatoVersione 0.1

Ricorso nel procedimento semplificato

Atto introduttivo del procedimento semplificato davanti al tribunale, con fatti numerati, diritto e conclusioni già scritti per le domande più frequenti, la ragione del rito, istanze istruttorie, procura in calce e relata.

Procedimento semplificatoVersione 0.1

Comparsa di risposta nel procedimento semplificato

Costituzione del resistente nel procedimento semplificato, con eccezioni tipiche già scritte, presa di posizione sui fatti, richiesta di passare al rito ordinario, riconvenzionale, chiamata del terzo e procura in calce.

Decreto ingiuntivoVersione 0.1

Opposizione a decreto ingiuntivo

Atto del debitore ingiunto, con citazione nel rito ordinario o ricorso nel procedimento semplificato, motivi tipici già scritti, sospensione o diniego della provvisoria esecuzione, revoca del decreto e procura in calce.

LavoroVersione 0.4

Ricorso al giudice del lavoro

Ricorso ex artt. 409 e 414 c.p.c. con più domande nello stesso atto — licenziamento e reintegrazione, inquadramento, differenze retributive, straordinario, TFR, contributi — fatto a paragrafi titolati, istanze istruttorie a blocchi e conclusioni per gruppi.

LavoroVersione 0.1

Memoria difensiva nel rito del lavoro

Costituzione del convenuto ex art. 416 c.p.c.: eccezioni tipiche già scritte dai fatti (incompetenza, legittimazione, decadenza, prescrizione, pagamento), presa di posizione fatto per fatto, difese sulle domande del ricorso, riconvenzionale con l’istanza dell’art. 418, chiamata del terzo, prove e procura in calce.

Corte di cassazione

8 pronunce che riguardano l’art. 61 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 7603/2026

    30 marzo 2026

    In tema di procedimento civile, la consulenza tecnica d'ufficio - che può costituire fonte oggettiva di prova tutte le volte che opera come strumento di accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche - è un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso al potere discrezionale del giudice, il cui esercizio incontra il duplice limite del divieto di servirsene per sollevare le parti dall'onere probatorio e dell'obbligo di motivare il rigetto della relativa richiesta; conseguentemente, il giudice che non dispone la consulenza richiesta dalla parte è tenuto a fornire adeguata dimostrazione - suscettibile di sindacato in sede di legittimità - di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potere, per converso, disattendere l'istanza stessa ritenendo non provati i fatti che questa avrebbe verosimilmente accertato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte d'appello con la quale era stata esclusa la necessità di c.t.u. contabile in materia di danno pensionistico, in ragione della mancata allegazione delle circostanze di fatto indispensabili per lo svolgimento dell'indagine tecnica).

    Art. 61 c.p.c. · Art. 116 c.p.c. · Art. 191 c.p.c. · Art. 360 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 5687/2026

    12 marzo 2026

    Nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, instaurati dopo l'entrata in vigore della l. n. 24 del 2017, la nomina di un unico consulente medico-legale, anche se autorizzato ad avvalersi di un ausiliario specialista, non rispetta il requisito della necessaria collegialità dell'incarico, previsto dall'art. 15 della medesima legge a pena di nullità, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.

    Art. 61 c.p.c. · Art. 191 c.p.c. · Art. 156 c.p.c. · Art. 15 gelli bianco

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 4301/2026

    25 febbraio 2026

    In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice può affidare al consulente d'ufficio non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulenza deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulenza percipiente), e in tal caso è necessario e sufficiente che la parte alleghi il fatto che pone a fondamento del suo diritto e il giudice ritenga che il suo accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche.

    Art. 61 c.p.c. · Art. 62 c.p.c. · Art. 191 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 3732/2026

    19 febbraio 2026

    Nel giudizio di accertamento della responsabilità sanitaria, non viola il disposto dell'art. 15 della l. n. 24 del 2017 l'utilizzo di una perizia medica espletata, nell'ambito di un procedimento penale, da un collegio di esperti muniti di specifiche competenze, ritualmente prodotta nel processo civile e sottoposta al contraddittorio tra le parti.

    Art. 61 c.p.c. · Art. 15 gelli bianco · Art. 191 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 giugno 1942

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 10 giugno 1942. 1 parola tolta, 3 parole aggiunte.

La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma del tolto: regolamento aggiunto: disposizioni di attuazione al presente codice.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art61 · fonte del testo

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