Codice civile

Art. 2700 c.c. — Efficacia dell'atto pubblico

L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonche' delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

13 pronunce che riguardano l’art. 2700 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 16914/2026

    29 maggio 2026
    • Usufrutto

    In materia di usufrutto, l'inventario previsto dall'art. 1002 c.c., redatto nelle forme degli artt. 769 ss. c.p.c. - applicabili ai sensi dell'art. 777 c.p.c. - costituisce atto pubblico assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. in ordine alla natura, consistenza, stato di conservazione e stima dei beni oggetto del diritto, con la conseguenza che le relative attestazioni sono contestabili solo mediante querela di falso. (Nella specie la S.C., cassando la sentenza impugnata, ha escluso che le risultanze di c.t.u. espletate in un giudizio di petizione di eredità e divisione ereditaria potessero valere quale equipollente dell'inventario previsto dall'art. 1002 c.c. per la ricognizione dell'asse ereditario, difettando delle forme e dell'efficacia fidefacente proprie dell'inventario redatto ai sensi degli artt. 769 e ss. c.p.c.).

    Art. 2700 c.c. · Art. 1002 c.c. · Art. 769 c.p.c. · Art. 777 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 16200/2026

    25 maggio 2026
    • Opere pubbliche (appalto di)

    In tema di appalto pubblico, gli stati di avanzamento, i libretti della misurazione e la contabilità relativa ai lavori dati in appalto dalla P.A. sono atti pubblici e non certificazioni amministrative, perché formati da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni per costituire la prova dei fatti giuridicamente rilevanti dai quali derivano obblighi a carico della P.A.; ne consegue che il giudice, ai fini dell'accertamento della fede privilegiata di una certificazione proveniente dal direttore dei lavori, è tenuto a verificarne il contenuto e, in particolare, se essa riporti dichiarazioni delle parti ovvero altri fatti che il pubblico ufficiale attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti ai sensi dell'art. 2700 c.c., nonché se i dati contabili di cui è riepilogativa siano quelli risultanti dai registri di contabilità che il direttore dei lavori è tenuto a compilare.

    Art. 2700 c.c.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 12443/2026

    4 maggio 2026

    La fotocopia dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato, ove disconosciuta ritualmente e tempestivamente ex artt. 214 e 215 c.p.c., non ha l'efficacia dell'atto pubblico ex art. 2700 c.c., per cui la mancata produzione in giudizio del documento in originale esonera la parte interessata dall'onere di proporre querela di falso avverso la fotocopia disconosciuta.

    Art. 2700 c.c. · Art. 214 c.p.c. · Art. 215 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 1884/2026

    28 gennaio 2026

    In tema di accertamento tributario, il processo verbale di constatazione: a) ha fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che ha conosciuto senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, e quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale o alle dichiarazioni a lui rese; b) fa fede fino a prova contraria, quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalla parte o da terzi e del contenuto di documenti formati dalla stessa parte o da terzi - sussistente quando la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consente al giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del contenuto delle dichiarazioni -; c) integra, comunque, un elemento di prova, in mancanza della specifica indicazione dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale.

    Art. 2700 c.c. · Art. 24 Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 307/2006

    Parametro
    20 luglio 2006

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 201, comma 1-bis, lettere e) e f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), comma introdotto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214,…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 2700 c.c. · Art. 200 c.d.s.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 157/2001

    Parametro
    21 maggio 2001

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, commi 132 e 133, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), come interpretato dall'art. 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annua…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 97 cost. · Art. 98 cost.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Il secondo capo del titolo in esame disciplina la prova documentale. La nozione che dell'atto pubblico dà l'art. 2699 non diverge sostanzialmente da quella che ne dava l'art. 1315 del codice anteriore, pur correggendo alcuni evidenti vizi di formulazione e sostituendo la più esatta nozione di «documento redatto» a quella equivoca e comunque ristretta, di «atto ricevuto». Un notevole ritocco, nel determinare l'efficacia dell'atto pubblico, apporta l'art. 2700 al primo comma dell'art. 1317 del codice precedente, il quale stabiliva far l'atto pubblico «piena fede della convenzione», mentre è ovvio che l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, non propriamente della convenzione, ma delle dichiarazioni delle parti: lo speciale grado di efficacia probatoria non si estende alla sincerità di tali dichiarazioni, le quali possono anche essere simulate. L'art. 2700 menziona anche la prova della provenienza, di cui non era cenno nel codice del 1865, essendo per altro intuitivo, e pertanto sottinteso, in relazione alla nozione di documento, enunciata nell'art. 2699, che altri sono gli elementi da cui risulta la provenienza, altri quelli da cui risulta la prova delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti dei quali l'articolo parla. Non ho poi riprodotto il secondo comma del citato art. 1317 del codice del 1865, concernente la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato di falso, sia perchè gli effetti della querela di falso sono disciplinati dal codice di procedura civile, sia perchè il codice civile non si occupa dell'esecuzione (esecutorietà) dell'atto, bensì soltanto dell'efficacia probatoria del documento. Del pari non ho fatto menzione delle «enunciative», delle quali faceva parola l'art. 1318 del codice anteriore, confondendo l'efficacia obbligatoria o sia pure quella probatoria delle dichiarazioni delle parti, documentate nell'atto, con l'efficacia probatoria dell'atto, cioè del documento medesimo. In quanto siano in diretto rapporto con le disposizioni pur senza farne parte, le enunciative potranno costituire infatti delle clausole negoziali di accertamento convenzionale a scopo interpretativo o integrativo o contenere delle confessioni in qualche modo reciproche delle parti all'effetto di porre e fissare le premesse del negozio e delle dichiarazioni sostanziali contenute nell'atto; in quanto relativamente estranee, potranno tuttavia avere valore di confessione, qualora ne ricorrano gli estremi, o altrimenti fornire elementi di ricostruzione storica, liberamente valutabili. Tutto questo però concerne l'efficacia delle enunciative come tali e non l'efficacia probatoria del documento. Siano le enunciative dirette o indirette, l'atto pubblico farà piena prova, fino a querela di falso, che esse furono fatte e non già della loro intrinseca verità. Non ha rispondenza in questo capo l'art. 1319 del codice del 1865, che circoscriveva alle parti contraenti e ai loro successori a titolo universale l'efficacia delle controdichiarazioni fatte per privata scrittura, poichè, come ho avuto occasione di notare (n. 648), disciplinate organicamente nel quarto libro l'opponibilità della simulazione e la prova della stessa, la disposizione è assorbita da tale disciplina. Senza notevoli variazioni, l'art. 2701 riproduce l'art. 1316 del codice precedente circa la conversione dell'atto pubblico in scrittura privata, allorchè, formato da ufficiale pubblico incompetente o incapace ovvero senza l'osservanza delle formalità prescritte, sia stato sottoscritto dalle parti.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1105

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2700 · fonte del testo

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