Art. 140 c.p.c. — Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia

Se non e' possibile eseguire la consegna per irreperibilita' o per incapacita' o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene da' notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.128

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

128

La Corte Costituzionale con sentenza 11-14 gennaio 2010 n. 3 (in G.U. 1a s.s. 20/01/2010 n. 3) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziche' con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.".

Testo vigente dal 21 gennaio 2010

Corte di cassazione

9 pronunce che riguardano l’art. 140 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 6319/2026

    17 marzo 2026

    In tema di notificazioni a mezzo posta degli atti impositivi, per effetto dell'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif., è valida la notifica compiuta - nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata col d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata a pieno compimento dalla l. n. 124 del 2017 - tramite operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 cit., configurandosi l'ipotesi di inesistenza della notificazione in casi assolutamente residuali.

    Art. 140 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 348 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 34179/2025

    26 dicembre 2025

    In tema di notificazioni, l'utilizzo del procedimento ex art. 140 c.p.c. - che presuppone l'impossibilità di consegnare l'atto per mere difficoltà di ordine materiale - è compatibile con l'assenza momentanea o il temporaneo allontanamento del destinatario dalla propria residenza, mentre, ai fini dell'art. 143 c.p.c., rileva l'irreperibilità non temporanea, e dunque l'impossibilità di individuare il luogo di residenza, domicilio o dimora del notificando, nonostante l'esperimento delle indagini suggerite, nei singoli casi, dall'ordinaria diligenza.

    Art. 140 c.p.c. · Art. 143 c.p.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 130 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 31395/2025

    2 dicembre 2025

    Nell'ipotesi prevista dall'art. 140 c.p.c., il perfezionamento della notificazione richiede, a pena di nullità, il compimento di tutti gli adempimenti essenziali della fattispecie (deposito dell'atto nella casa comunale, affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione, spedizione al destinatario dell'atto della raccomandata con avviso di ricevimento). Deve, pertanto, dichiararsi la nullità della notificazione nel caso in cui dalle attestazioni dell'ufficiale giudiziario risulti il deposito dell'atto nella casa comunale, ma non l'affissione dell'avviso di deposito alla porta di abitazione del destinatario, e neppure risulti validamente attestato l'invio della raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto il timbro a secco con la firma per sigla dell'ufficiale giudiziario precede questa ulteriore attestazione.

    Art. 140 c.p.c. · Art. 143 c.p.c. · Art. 221 c.p.c. · Art. 139 c.p.c.

    Rassegna di dicembre 2025, pp. 54, 55 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 24712/2025

    7 settembre 2025

    La notificazione degli atti processuali a una società, ai sensi dell'art. 145, comma 3, c.p.c. (come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c, n. 3, della l. n. 263 del 2005), può essere eseguita a norma degli artt. 140 e 143 c.p.c., purché essa sia effettuata alla persona fisica che rappresenta l'ente e non già a quest'ultimo in forma impersonale.

    Art. 140 c.p.c. · Art. 145 c.p.c. · Art. 2 Interventi correttivi alle modifiche in materia processuale civile introdotte con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80

    Rassegna di settembre 2025, p. 120 ↗

Tutte le 25 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 3/2010

    Ha colpito questo articolo
    14 gennaio 2010

    Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 140 del codice di procedura civile, censurato in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, Cost., ed interpretato, secondo il diritto vivente, nel senso che la notificazione debba ritenersi perfezionata con la spedizione della raccomandata e non con il suo recapito, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità fondata sul rilievo che il giudice a quo sarebbe venuto meno all'onere di sperimentare la praticabilità di un'interpretazione adeguatrice. Il rimettente ha preso atto dell'esistenza di una interpretazione costante, proveniente dalla stessa Corte di cassazione, in termini di diritto vivente, ed ha richiesto l'intervento di questa Corte affinché controlli la compatibilità dell'indirizzo consolidato con i principi costituzionali.

    Art. 140 c.p.c. · Art. 111 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 220/2016

    Questione infondata
    12 ottobre 2016

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., in quanto fa decorrere gli effetti della notifica, in caso di irreperibilità o rifiuto del destinatario, dalla data in cui l'ufficiale giudiziario, depositata la copia dell'atto da notificare nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi ed affisso l'avviso dell'avvenuto deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento, anziché stabilire che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata ovvero, se anteriore, dalla data di effettivo ritiro della copia dell'atto, come previsto dall'art. 8, quarto comma, della legge n. 890 del 1982. La sentenza n. 3 del 2010 - nel dichiarare illegittima la censurata disposizione, nella parte in cui prevedeva che la notifica si perfezionasse, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla spedizione - ha sanzionato il non ragionevole bilanciamento tra gli interessi del notificante e quelli del destinatario, in una materia nella quale le garanzie di difesa e di tutela del contraddittorio devono essere improntate a canoni di effettività e di parità e l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla fattispecie, normativamente assimilabile, della notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, disciplinata dal citato art. 8 in base al quale la notifica si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata informativa ovvero di ritiro del piego, se anteriore. Il rimettente ha posto a raffronto situazioni eterogenee, in quanto, da un lato, l'art. 140 cod. proc. civ., per come dichiarato illegittimo, presuppone, per il perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avvenuta ricezione, da parte del destinatario, della raccomandata informativa, in tal modo ponendo l' accipiens nelle condizioni di poter prendere prontamente contezza del contenuto dell'atto; dall'altro, il termine di dieci giorni per il ritiro dell'atto presso l'ufficio postale, previsto dalla legge del 1982, si collega non al momento di effettiva ricezione dell'avviso, ma alla spedizione dello stesso, ovvero alla data di ritiro dell'atto se anteriore, con l'ovvio epilogo di individuare una diversa e ragionevole modulazione del termine per il perfezionamento dell' iter notificatorio. Non avrebbe senso estendere il termine di compiuta giacenza, di cui al menzionato quarto comma dell'art. 8, alla diversa ipotesi regolata dall'art. 140 cod. proc. civ., considerato che, in tal caso, la conoscenza legale dell'atto coincide con il momento in cui può essere conseguita anche la conoscenza. Pertanto, per la diversità delle fattispecie a confronto, la differente disciplina delle situazioni si giustifica in termini di ragionevolezza. Per la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 140 cod. proc. civ., v. la citata sentenza n. 3/2010. Nel senso che la diversa disciplina delle situazioni si giustifica in termini di ragionevolezza ove siano diverse le fattispecie poste a confronto, v., ex multis , la citata sentenza n. 146/2016.

    Art. 140 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 222/2010

    Questione inammissibile
    17 giugno 2010

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui, secondo il diritto vivente, fa decorrere gli effetti della notifica, per il destinatario della stessa, dalla data di spedizione della raccomandata informativa, anziché prevedere che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata ovvero dalla data del ritiro della copia dell'atto o della raccomandata contenente quest'ultimo, se anteriore. Successivamente all'ordinanza di rimessione, la sentenza n. 3 del 2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della censurata disposizione, nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione, con la conseguenza che la questione è divenuta priva di oggetto. Per la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 140 cod. proc. civ., v. la citata sentenza n. 3/2010. Nel senso che l'efficacia ex tunc della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata preclude al giudice a quo una nuova valutazione della perdurante rilevanza della sollevata questione, valutazione che sola potrebbe giustificare la restituzione degli atti al giudice rimettente, v., da ultimo, le citate ordinanze n. 327/2009, n. 326/2009 e n. 325/2009.

    Art. 140 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (10)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 21 gennaio 2010

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2004 al 21 gennaio 2010.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 11-14 gennaio 2010 n. 3 (in G.U. 1a s.s. 20/01/2010 n. 3) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziche' con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art140 · fonte del testo

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