Codice civile

Art. 1815 c.c. — Interessi

[1]Salvo diversa volonta' delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'art. 1284.

[2]((Se sono convenuti interessi usurari, la clausola e' nulla e non sono dovuti interessi)).

Testo vigente dal 24 marzo 1996

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Corte di cassazione

6 pronunce che riguardano l’art. 1815 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 11817/2026

    29 aprile 2026

    In tema di leasing immobiliare, la mancata indicazione del "tasso leasing" nel contratto non determina la violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B., qualora lo stesso sia determinabile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata. (Nella specie, la S.C. ha escluso, cassando la sentenza impugnata, la determinabilità del tasso, in ipotesi di parametri contrattuali unilateralmente determinati dalla società di leasing, con riferimento ad un Tasso Interno di Attualizzazione, estratto mediante calcoli matematici "a ritroso", secondo criteri non esplicitati nel contratto, non venendo indicati né la formula, né i criteri di determinabilità e le eventuali componenti di interesse incluse anche nell'opzione finale).

    Art. 1815 c.c. · Art. 1284 c.c. · Art. 117 Testo unico in materia bancaria e creditizia · Art. 1 Legge annuale per il mercato e la concorrenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 861/2026

    15 gennaio 2026

    In tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2-bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia di cui alla l. n. 108 del 1996, occorre procedere, dapprima, alla comparazione tra il tasso effettivo globale degli interessi (TEG) concretamente applicato e il tasso soglia indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996; quindi, a una distinta e autonoma comparazione tra la commissione di massimo scoperto applicata e la relativa soglia (pari alla CMS media risultante dai decreti ministeriali aumentata della metà); infine, a una successiva compensazione tra il margine residuo degli interessi praticati in concreto rispetto alla soglia e l'eventuale eccedenza della CMS praticata in concreto rispetto alla propria soglia.

    Art. 1815 c.c. · Art. 644 c.p.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 25305/2025

    16 settembre 2025

    Chi intende far valere in giudizio la nullità della clausola contrattuale con cui sono stati pattuiti interessi usurari è tenuto ad allegare, oltre alla clausola, anche il tipo contrattuale, gli interessi applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore e la misura del TEGM nel periodo considerato, nonché gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, non potendo il rilievo ufficioso della nullità contrattuale supplire a deficienze allegatorie o assertorie gravanti sulle parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda perché carente dell'allegazione del tasso di interesse concretamente applicato, non indicato nemmeno in una consulenza tecnica di parte, pur tempestivamente prodotta).

    Art. 1815 c.c. · Art. 1418 c.c. · Art. 1421 c.c. · Art. 2 Disposizioni in materia di usura

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 21831/2025

    29 luglio 2025

    In caso di stipulazione di un contratto di mutuo, ai fini della determinazione del tasso di interesse applicato e della valutazione della sua natura usuraria, si tiene conto anche delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese - escluse solo quelle per imposte e tasse - che siano collegate alla erogazione del credito e della cui effettiva corresponsione, indipendentemente dalle dichiarazioni di quietanza, sia comunque data idonea prova. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, ai fini della valutazione del superamento del cd. tasso soglia, aveva dato esclusiva rilevanza alla somma quietanzata nella sua integralità, senza considerare la incontestata decurtazione, applicata in sede di erogazione, in ragione di spese e oneri ulteriori).

    Art. 1815 c.c. · Art. 644 c.p. · Art. 1224 c.c. · Art. 1282 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 436/2002

    Questione infondata
    31 ottobre 2002

    riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394 (Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura), convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2001, n. 24, sollevate, con le ordinanze in epigrafe, dal Tribunale di Brind…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 41 cost. · Art. 47 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 12/2002

    Altra decisione
    30 gennaio 2002

    Restituzione degli atti al giudice rimettente perché valuti nuovamente - alla luce della sopravvenuta normativa dettata dal d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24 - la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1815, secondo comma, del codice civile, come modificato dall’art. 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108, nella parte in cui sanziona con la non debenza di alcun interesse la pretesa di interessi legittimamente pattuiti, ma divenuti successivamente usurari; e, in via subordinata, dello stesso art. 1815, secondo comma, del codice civile nella parte in cui non sanziona in alcun modo la pretesa di interessi legittimamente pattuiti, ma divenuti successivamente usurari.

    Art. 1815 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 47 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 236/2000

    Questione inammissibile
    22 giugno 2000

    Manifesta inammissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, come modificato dall'art. 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 47 della Costituzione, nella parte in cui sanziona con la non debenza di alcun interesse, la pretesa di interessi legittimamente pattuiti, ma divenuti successivamente usurari. A.M.M.

    Art. 1815 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 47 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Anche il nuovo codice considera la tradizionale caratteristica della consegna delle cose mutuate quale requisito di perfezione del mutuo (art. 1813); ha pure contemplato il patto de mutuo contrahendo (art. 1822) per applicarvi il principio consacrato nell'art. 1461, secondo il quale il mutamento nelle condizioni matrimoniali del contraente obbligato a controprestare o a restituire, autorizza l'altro contraente a sospendere o a rifiutare la prestazione da lui dovuta. Una innovazione importante è stata introdotta con l'articolo 1815, che unifica il regime del mutuo civile e di quello commerciale, nel senso di porre a carico del mutuatario l'obbligo di corrispondere gli interessi se non è stata convenuta la gratuità del prestito. Gli interessi dovuti sono quelli legali, qualora per iscritto non sia stato stabilito un interesse superiore (art. 1284); ma, quando gli interessi sono usurai, l'importo convenuto si riduce alla misura legale, senza che sia necessario indagare, come dovrebbe farsi in base all'art. 1419. primo comma, se il mutuante avesse consentito ugualmente il mutuo ove il mutuatario si fosse dimostrato disposto a corrispondere solo l'interesse legale. La sanzione di nullità si è limitata all'eccedenza sulla misura degli interessi legali, mantenendosi fermo, nel resto, il contratto. In tal modo si è colpito il mutuante impedendogli di godere del vantaggio usuraio che si era fatto promettere dal mutuatario, il quale, se si fosse dichiarato nullo il contratto, sarebbe rimasto obbligato all'immediata restituzione del capitale ricevuto. Non si è perciò neppure permesso, come consentiva il codice del 1865 (art. 1831, ultimo comma), che, per il solo fatto della mancanza di una scrittura dalla quale risultasse l'interesse ultralegale, il mutuatario si arricchisse indebitamente continuando a godere la somma ricevuta senza corrispondere alcun interesse. Al carattere oneroso che assume il mutuo con interesse, si ricollega la disposizione dell'art. 1820, secondo la quale il mutuante può chiedere la risoluzione del contratto se il mutuatario non corrisponde gli interessi. Il mutuo ad interessi è un contratto a prestazioni corrispettive, cosicchè l'inadempimento del mutuatario all'obbligo di corrispondere il compenso convenuto per il godimento del capitale ricevuto sarebbe rientrato nella sfera dell'art. 1453; tuttavia si è dettata un'espressa sanzione, per soddisfare con maggiore chiarezza alle esigenze della pratica, che nei contratti di mutuo quasi sempre inserisce una clausola conforme alla norma dell'art. 1820. Alla stessa necessità pratica e sempre alla tutela dell'interesse del mutuante è informata la disposizione dell'art. 1819 per cui il mutuante, nel caso di pattuita restituzione rateale, può chiedere l'immediata restituzione dell'intero, qualora il mutuatario venga meno all'obbligo di corrispondere anche una sola rata. Si tempera il rigore della norma disponendo che nel denunziare la restituzione il giudice debba tener conto delle circostanze del singolo caso, tra cui la situazione del mutuatario. DEL CONTO CORRENTE.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 735

Che cosa è cambiato dal 24 marzo 1996

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 24 marzo 1996. 8 parole tolte, 4 parole aggiunte.

Se sono convenuti interessi usurari, la clausola e' nulla e tolto: gli interessi sono dovuti solo nella misura legale aggiunto: non sono dovuti interessi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1815 · fonte del testo

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