Codice civile

Art. 2935 c.c. — Decorrenza della prescrizione

La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto puo' essere fatto valere.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

44 pronunce che riguardano l’art. 2935 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 16394/2026

    26 maggio 2026

    In caso di morte del lavoratore conseguente a patologia contratta nel corso del rapporto di lavoro, la prescrizione del diritto dei superstiti al risarcimento del danno decorre, tanto con riguardo alle pretese risarcitorie avanzate iure proprio quanto con riguardo a quelle vantate iure hereditatis - ferma restando la diversa durata del termine prescrizionale (quinquennale nel primo caso e decennale nel secondo) - non già dall'evento morte del de cuius, bensì dal momento della conoscenza o della conoscibilità, da parte dei medesimi, dell'eziologia lavorativa del decesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva dichiarato prescritta l'azione risarcitoria proposta dagli eredi del lavoratore, individuando il dies a quo nel giorno della morte del lavoratore anziché nella data della sentenza che aveva riconosciuto la contestata dipendenza del decesso da causa di servizio).

    Art. 2935 c.c. · Art. 2087 c.c. · Art. 2943 c.c. · Art. 2946 c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 15704/2026

    22 maggio 2026
    • Territori ex italiani

    In tema di indennizzo spettante ai privati per i beni perduti all'estero in territori già appartenenti alla sovranità italiana, il diritto di chiedere la revisione della stima dell'indennizzo in base ai criteri introdotti dalla l. n. 98 del 1994 è soggetto all'ordinario termine decennale di prescrizione, decorrente dall'entrata in vigore della legge medesima, senza che la pendenza del procedimento amministrativo di liquidazione possa determinarne la sospensione ovvero produrre un effetto interruttivo permanente, attesa la tassatività delle ipotesi di sospensione della prescrizione e l'assenza di una specifica previsione derogatoria nella citata legge.

    Art. 2935 c.c. · Art. 2934 c.c. · Art. 2941 c.c. · Art. 2942 c.c.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 15148/2026

    20 maggio 2026

    Il termine di prescrizione del diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di condanna di primo grado, riformata in appello, comincia a decorrere, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dalla data di pubblicazione della sentenza di riforma, in ragione dell'immediata efficacia di quest'ultima, e non è interrotto, tantomeno con effetti sospensivi, né dalla mera proposizione del gravame - occorrendo altresì che il diritto alla ripetizione sia rivendicato con apposita domanda - né, in difetto di disposizione di legge in tal senso, dalla cassazione con rinvio della sentenza di riforma, atteso che da tale statuizione, la quale non determina reviviscenza della pronuncia di primo grado né regola, neppure provvisoriamente, in termini di effetto espansivo, il diritto controverso, non discende alcun impedimento all'esercizio del diritto alla ripetizione.

    Art. 2935 c.c. · Art. 2943 c.c. · Art. 2945 c.c. · Art. 336 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 14160/2026

    14 maggio 2026

    In tema di malattia professionale, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre dal giorno in cui la malattia sia percepita, o possa essere percepita secondo l'ordinaria diligenza e utilizzando le conoscenze scientifiche del momento, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva individuato la decorrenza del termine di prescrizione nella data in cui era stata diagnosticata al lavoratore la neoplasia polmonare, valorizzando la pacifica esistenza di esposizione ad amianto nello stabilimento e la diffusa conoscenza scientifica sulla sua nocività all'epoca della diagnosi, e ritenendo irrilevante, in quanto inidonea a scalfire la condizione di conoscibilità, la mancata certificazione della natura professionale della malattia da parte dei medici).

    Art. 2935 c.c. · Art. 2087 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 192/2004

    Questione inammissibile
    24 giugno 2004

    Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2935 e 2941 del cod. civ., sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui entrambe le disposizioni, nel disciplinare rispettivamente la decorrenza della prescrizione – a partire “dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” – ed i casi di sospensione della stessa, non danno rilevanza all’incolpevole ignoranza del titolare del diritto circa la sua esistenza quale fatto impeditivo del decorso della prescrizione ovvero quale caso di sospensione della medesima. Invero, posto che il rimettente non ha concentrato il quesito sull’una o sull’altra delle questioni alternativamente proposte, le questioni stesse risultano prospettate in modo ancipite. – Sulla manifesta inammissibilità di questioni formulate in modo ancipite, v. le richiamate ordinanze n. 128/2003, n. 366 e n. 297/2002, n. 227 e n. 327/2001.

    Art. 2935 c.c. · Art. 2941 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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  • Mancava nel codice del 1865 una norma generale circa il momento iniziale della prescrizione: nell'art. 2120, promiscuamente con alcune cause sospensive del corso della prescrizione (primo e quarto capoverso), erano enunciate talune cause impeditive dell'inizio di essa (secondo, terzo e quinto capoverso). La lacuna è colmata dall'art. 2935, il quale dà formulazione legislativa al principio che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; e l'espressione deve essere intesa con riferimento alla possibilità legale, non influendo sul decorso della prescrizione, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l'impossibilità di fatto di agire in cui venga a trovarsi il titolare del diritto.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1198

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2935 · fonte del testo

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