Art. 2935 c.c. — Decorrenza della prescrizione
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto puo' essere fatto valere.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto puo' essere fatto valere.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
44 pronunce che riguardano l’art. 2935 c.c., dalle Rassegne del Massimario.
In caso di morte del lavoratore conseguente a patologia contratta nel corso del rapporto di lavoro, la prescrizione del diritto dei superstiti al risarcimento del danno decorre, tanto con riguardo alle pretese risarcitorie avanzate iure proprio quanto con riguardo a quelle vantate iure hereditatis - ferma restando la diversa durata del termine prescrizionale (quinquennale nel primo caso e decennale nel secondo) - non già dall'evento morte del de cuius, bensì dal momento della conoscenza o della conoscibilità, da parte dei medesimi, dell'eziologia lavorativa del decesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva dichiarato prescritta l'azione risarcitoria proposta dagli eredi del lavoratore, individuando il dies a quo nel giorno della morte del lavoratore anziché nella data della sentenza che aveva riconosciuto la contestata dipendenza del decesso da causa di servizio).
Art. 2935 c.c. · Art. 2087 c.c. · Art. 2943 c.c. · Art. 2946 c.c.
In tema di indennizzo spettante ai privati per i beni perduti all'estero in territori già appartenenti alla sovranità italiana, il diritto di chiedere la revisione della stima dell'indennizzo in base ai criteri introdotti dalla l. n. 98 del 1994 è soggetto all'ordinario termine decennale di prescrizione, decorrente dall'entrata in vigore della legge medesima, senza che la pendenza del procedimento amministrativo di liquidazione possa determinarne la sospensione ovvero produrre un effetto interruttivo permanente, attesa la tassatività delle ipotesi di sospensione della prescrizione e l'assenza di una specifica previsione derogatoria nella citata legge.
Art. 2935 c.c. · Art. 2934 c.c. · Art. 2941 c.c. · Art. 2942 c.c.
Il termine di prescrizione del diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di condanna di primo grado, riformata in appello, comincia a decorrere, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dalla data di pubblicazione della sentenza di riforma, in ragione dell'immediata efficacia di quest'ultima, e non è interrotto, tantomeno con effetti sospensivi, né dalla mera proposizione del gravame - occorrendo altresì che il diritto alla ripetizione sia rivendicato con apposita domanda - né, in difetto di disposizione di legge in tal senso, dalla cassazione con rinvio della sentenza di riforma, atteso che da tale statuizione, la quale non determina reviviscenza della pronuncia di primo grado né regola, neppure provvisoriamente, in termini di effetto espansivo, il diritto controverso, non discende alcun impedimento all'esercizio del diritto alla ripetizione.
Art. 2935 c.c. · Art. 2943 c.c. · Art. 2945 c.c. · Art. 336 c.p.c.
In tema di malattia professionale, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre dal giorno in cui la malattia sia percepita, o possa essere percepita secondo l'ordinaria diligenza e utilizzando le conoscenze scientifiche del momento, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva individuato la decorrenza del termine di prescrizione nella data in cui era stata diagnosticata al lavoratore la neoplasia polmonare, valorizzando la pacifica esistenza di esposizione ad amianto nello stabilimento e la diffusa conoscenza scientifica sulla sua nocività all'epoca della diagnosi, e ritenendo irrilevante, in quanto inidonea a scalfire la condizione di conoscibilità, la mancata certificazione della natura professionale della malattia da parte dei medici).
Art. 2935 c.c. · Art. 2087 c.c.
L'azione del lavoratore di restituzione delle somme indebitamente trattenute dal datore di lavoro, quale sostituto d'imposta, a titolo di ritenute d'acconto in sede di capitalizzazione del trattamento pensionistico integrativo, si prescrive nell'ordinario termine decennale, che decorre dal momento di ripartizione delle quote.
Art. 2935 c.c. · Art. 64 Accertamento imposte sui redditi · Art. 2946 c.c.
In caso di perizia contrattuale "pura", l'esercizio del diritto attuato attraverso l'atto di "chiamata" e il conseguente avvio di un procedimento che si sviluppa in una protratta e continua serie di operazioni, secondo le modalità contrattualmente previste, costituisce una condotta (di prolungato adempimento dell'obbligazione contrattuale) incompatibile con la valutazione normativa di inerzia del titolare che, ai sensi dell'art. 2934 c.c., giustifica il decorso della prescrizione e comporta un effetto interruttivo de die in diem per tutto l'arco delle operazioni in cui consiste tale perizia, sino alla sua definizione ovvero alla scadenza del termine a tal fine contrattualmente stabilito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto prescritto il diritto all'indennizzo assicurativo benché, a seguito di tempestiva denuncia dell'evento assicurato - una rapina del 20 novembre 2010- si fossero svolte le operazioni peritali di accertamento del danno da parte del tecnico incaricato dall'assicuratore e il procedimento si fosse concluso, senza accordo, con verbale del 25 settembre 2015 e che, dunque, al momento della chiamata di perizia contrattuale, effettuata dall'assicurata il 1° marzo 2017, il termine prescrizionale non fosse ancora decorso).
Art. 2935 c.c. · Art. 2934 c.c. · Art. 2952 c.c.
In tema di assicurazione contro i danni, la pendenza di un procedimento penale per fatti che hanno dato luogo a un danno coperto da assicurazione non costituisce, di per sé, fatto impeditivo del decorso della prescrizione del diritto all'indennizzo, salvo che le parti, nella loro autonomia contrattuale, non lo abbiano espressamente elevato a condizione sospensiva.
Art. 2935 c.c. · Art. 2952 c.c.
In tema di COSAP, l'indennità sostitutiva dovuta per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in assenza di concessione, ex art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, come modif. dall'art. 31 della l. n. 448 del 1998, è soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale, ex art. 2946 c.c., collegato al compimento di ciascun anno di occupazione, sicché la prescrizione decorre dal giorno in cui ha termine la relativa annualità, ovvero l'occupazione stessa, ove antecedente alla scadenza dell'anno.
Art. 2935 c.c. · Art. 2946 c.c.
In tema di contratti bancari di conto corrente, il diritto del correntista ad ottenere dalla banca la consegna del contratto, ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993, è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente dalla data di stipulazione del contratto.
Art. 2935 c.c. · Art. 2946 c.c. · Art. 210 c.p.c.
In tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, non sussiste alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito ex art. 2941, n. 8, c.c. - il quale presuppone un comportamento intenzionalmente diretto a celare al creditore l'esistenza dell'obbligazione, tale da determinare una impossibilità di agire e non una mera difficoltà di accertamento superabile con gli ordinari controlli - essendo necessario un puntuale accertamento in fatto da parte del giudice di merito in ordine alla ricorrenza di detto coefficiente psicologico in capo al professionista inadempiente.
Art. 2935 c.c. · Art. 2941 c.c.
In ipotesi di intervenuta revoca della concessione ed erogazione delle agevolazioni per le attività produttive di cui al d.m. n. 527 del 1995, il diritto dell'Amministrazione alla ripetizione delle somme erogate sorge solo nel momento della revoca medesima, che concretizza l'indebito oggettivo, sicché è da tale momento e non da quello in cui i presupposti per la revoca avrebbero potuto essere verificati che decorre il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione.
Art. 2935 c.c. · Art. 2946 c.c.
L'inadempimento del debitore ad obblighi contrattuali, che abbia impedito al creditore di attivarsi per evitare la prescrizione, non integra un fatto costitutivo della pretesa risarcitoria avente il medesimo oggetto del diritto estintosi per il decorso del tempo; ciò in quanto l'art. 2941, n. 8, c.c. prevede, quale causa di sospensione della prescrizione, esclusivamente, il comportamento doloso di occultamento del debito e non anche le condotte colpose del debitore che creato un ostacolo al tempestivo esercizio del diritto da parte del creditore.
Art. 2935 c.c. · Art. 2934 c.c. · Art. 2941 c.c.
Nel caso d'acquisto di strumenti d'investimento mobiliare, in mancanza della redazione del contratto-quadro, la prescrizione dell'azione di ripetizione d'indebito decorre dalla data di esecuzione dei pagamenti in attuazione del contratto nullo.
Art. 2935 c.c. · Art. 2033 c.c.
La prescrizione del credito professionale del difensore di studenti definitivamente iscritti, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della l. n. 264 del 1999, ai corsi universitari per il rilascio dei titoli di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della l. n. 341 del 1990, decorre - in mancanza del verificarsi di altre circostanze idonee ad estinguere il rapporto con il cliente in maniera inequivocabile - dalla data di pronuncia del decreto con il quale è dichiarato perento il ricorso pendente davanti al giudice amministrativo e non da quella, antecedente, di entrata in vigore della menzionata l. n. 264 del 1999, giacché quest'ultima, pur soddisfacendo l'interesse concreto dello studente all'iscrizione, non esclude l'interesse alla definizione in sede processuale.
Art. 2935 c.c. · Art. 2957 c.c. · Art. 5 Norme in materia di accessi ai corsi universitari · Art. 1 Riforma degli ordinamenti didattici universitari
Il diritto del fiduciante alla restituzione dei beni intestati al fiduciario si prescrive nell'ordinario termine decennale, che, in difetto di diversa pattuizione, decorre dal giorno in cui il fiduciario, avutane richiesta, abbia rifiutato il trasferimento del bene, giacché il termine di prescrizione può partire non dalla mera richiesta del fiduciante, ma solo dall'inadempimento del soggetto obbligato e nel negozio fiduciario sussiste, prima di tale richiesta, un mero obbligo al ritrasferimento e non un'obbligazione inadempiuta; ne deriva che l'eventuale ritardo con cui il fiduciante chieda la restituzione del bene non può far ritenere che egli abbia rinunciato per facta concludentia al diritto al ritrasferimento, né è configurabile la sua inerzia prima della violazione del negozio e della rottura della fiducia.
Art. 2935 c.c. · Art. 1322 c.c. · Art. 2934 c.c.
In tema di risarcimento del danno da lesione di diritti fondati sullo status di figlio, il dies a quo del termine di prescrizione decorre da quando il detto status sia definitivamente acquisito, per effetto del riconoscimento volontario, oppure a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che accerta la genitorialità, dovendo tenersi conto che, in caso di danno non patrimoniale da omesso adempimento dei doveri parentali, trattandosi di danno avente natura permanente, la parte deve avere consapevolezza dell'esercitabilità del relativo diritto.
Art. 2935 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2947 c.c.
In tema di rapporti bancari, il termine di prescrizione per l'azione di ripetizione di addebiti nulli nei conti anticipi o alla presenza di "castelletti" - che, diversamente dall'apertura di credito, non attribuiscono al cliente la disponibilità immediata e incondizionata di somme di denaro, generando per la banca soltanto l'obbligo di accettare per lo sconto i titoli che l'affidatario presenterà - decorre dalla data del pagamento, ossia dell'incasso o dell'addebito in conto corrente.
Art. 2935 c.c. · Art. 1842 c.c. · Art. 1843 c.c. · Art. 1853 c.c.
In tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi a interessi non dovuti o per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito - a prescindere dall'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato - e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del correntista, individuando se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento.
Art. 2935 c.c. · Art. 1283 c.c. · Art. 1842 c.c. · Art. 1852 c.c.
In tema di contributi di bonifica, il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c. decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione del decreto di approvazione del piano di riparto, ai sensi dell'art. 15 del r.d. n. 215 del 1933.
Art. 2935 c.c. · Art. 2948 c.c.
In tema di appalto privato, la redazione del verbale di consegna non è esigibile in caso di mancata ultimazione dei lavori, poiché la consegna è una prestazione accessoria che presuppone l'opera ultimata, con la conseguenza che il committente può agire per l'adempimento e il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1453 c.c., e la prescrizione decennale della relativa azione decorre dalla scadenza del termine pattuito per l'ultimazione dell'opera.
Art. 2935 c.c. · Art. 1665 c.c. · Art. 1453 c.c. · Art. 2946 c.c.
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante dall'incolpevole affidamento su un atto amministrativo ampliativo successivamente annullato in autotutela decorre, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dal momento di tale annullamento e non già da quello del definitivo accertamento giudiziale della relativa legittimità, risiedendo il fondamento della domanda non già nell'illegittimità di tale ultimo provvedimento bensì in quella dell'originario atto ampliativo, sintomatica della scorrettezza del contegno della P.A..
Art. 2935 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2947 c.c.
Il diritto del lavoratore di ottenere dal committente, quale obbligato in solido ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, la corresponsione dei trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro appaltatore non è autonomo rispetto a quello vantato nei confronti di quest'ultimo ma ha lo stesso contenuto, sicché soggiace al medesimo regime di prescrizione applicabile ai crediti retributivi (che, nell'ambito dei rapporti di lavoro, dipende dalla sussistenza del presupposto della stabilità del contratto).
Art. 2935 c.c. · Art. 2948 c.c.
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni subiti nella fase di vita prenatale del danneggiato, a causa dell'assunzione da parte della gestante di farmaci ad effetti teratogeni contenenti talidomide, decorre, di regola, dalla presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell'indennizzo di cui all'art. 1 della l. n. 229 del 2005, salvo che il danneggiante provi, anche in via presuntiva, che la consapevolezza del danneggiato circa il nesso causale tra l'assunzione del farmaco e la condizione di disabilità o la menomazione era maturata in epoca anteriore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva collocato temporalmente la conoscibilità del nesso causale tra l'assunzione del farmaco da parte della madre incinta e la patologia da cui era affetta l'interessata agli anni degli studi universitari di giurisprudenza di quest'ultima, o al più tardi nei primi anni del praticantato legale, rappresentando quello degli effetti teratogeni del Talidomide un "caso di scuola" nell'ambito delle trattazioni, anche di carattere manualistico, riguardanti il danno alla salute).
Art. 2935 c.c. · Art. 2947 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 2043 c.c.
In tema di omesso versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro, la facoltà di chiedere all'INPS la costituzione della rendita vitalizia reversibile disciplinata dall'art. 13 della l. n. 1338 del 1962 - esercitabile sia dal datore inadempiente (comma 1) sia, in sua sostituzione, dal lavoratore assicurato (comma 5) - è soggetta alla prescrizione decennale, il cui termine inizia a decorrere, per il datore di lavoro, dal momento in cui si è prescritto il diritto dell'INPS all'adempimento dell'obbligo contributivo, e, per il dipendente, da quando è maturata la prescrizione del diritto del datore di lavoro di chiedere la costituzione di detta rendita.
Art. 2935 c.c. · Art. 13 Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti · Art. 30 Disposizioni in materia di lavoro · Art. 2116 c.c.
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno - da responsabilità contrattuale così come extracontrattuale - decorre dal momento in cui il pregiudizio si verifica, e quindi, ove esso consegua all'accoglimento giudiziale di una pretesa altrui, dall'emissione del provvedimento giudiziario suscettibile di essere posto in esecuzione e non dal suo passaggio in giudicato, perché è in tale momento che il danno, da meramente potenziale, diviene attuale.
Art. 2935 c.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 2043 c.c.
Le convenzioni per l'attuazione di un piano di zona possono prevedere obbligazioni con termini di adempimento specificamente previsti, in relazione alle quali la prescrizione decorre, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dal momento di effettiva esigibilità della prestazione, non invece da quello successivo di scadenza della convenzione.
Art. 2935 c.c.
L'omologa del concordato, vincolando ex art. 184 l.fall. (applicabile ratione temporis) tutti i creditori anteriori all'osservanza dei nuovi termini di adempimento previsti nella proposta concordataria o nei piani di riparto, dà luogo ad una situazione di temporanea inesigibilità dei relativi crediti e integra una causa giuridica ostativa all'ulteriore decorso della prescrizione, segnatamente, una causa di sospensione, che viene meno solo con la scadenza dei predetti termini; resta ferma, tuttavia, la possibilità per il creditore di tutelare la propria posizione giuridica anche prima di tale scadenza, quando si manifesta con evidenza che le modalità satisfattive contemplate nel piano omologato sono inattuabili.
Art. 2935 c.c.
In materia di trattamento di fine rapporto, ove il dipendente transiti da un ente pubblico a un altro (nella specie, dalla Regione Umbria alla Provincia di Perugia) senza soluzione di continuità nel rapporto di lavoro (che rimane unico), il termine di prescrizione del diritto alla riliquidazione dell'unico trattamento di fine servizio, parametrato agli anni di servizio utili, inizia a decorrere solo al momento della definitiva cessazione del rapporto di lavoro, senza che assuma rilievo a tal fine la corresponsione, avvenuta all'atto del passaggio da un ente all'altro, dell'indennità premio di servizio, atteso che detto provvedimento non acquista definitività se non nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze di un ente e ricostituzione di un nuovo rapporto alle dipendenze di un altro.
Art. 2935 c.c. · Art. 2120 c.c. · Art. 2948 c.c.
Il termine di prescrizione decennale per l'accesso alla speciale elargizione prevista dall'art. 1 della l. n. 302 del 1990 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, estesa ex art. 4, comma 1, lettera a), punto 1) del d.P.R. n. 243 del 2006, alle vittime del dovere e categorie equiparate, decorre, per queste ultime, dall'entrata in vigore di tale d.P.R. (23 agosto 2006) e non dal riconoscimento dello status di vittima del dovere (la cui corrispondente azione di accertamento è, invece, imprescrittibile).
Art. 2935 c.c. · Art. 2934 c.c. · Art. 2946 c.c. · Art. 1 Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata
In tema di decorrenza della prescrizione, la declaratoria di nullità per simulazione assoluta è sovrapponibile all'effetto dell'azione revocatoria, in quanto, secondo il disposto dell'art. 2941, n. 8 c.c., anche nella simulazione l'esito consiste in un occultamento del diritto, in senso lato, nei confronti del creditore. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto che la prescrizione del diritto nascente da un precedente contratto preliminare potesse decorrere durante un giudizio inteso a far valere la simulazione assoluta di un contratto di vendita immobiliare, invece che dal passaggio in giudicato di tale accertamento).
Art. 2935 c.c. · Art. 2941 c.c. · Art. 2909 c.c.
L'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli ostacoli di mero fatto (come il ritardo dovuto alla necessità di accertamento del diritto) o gli impedimenti soggettivi, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che l'erronea determinazione datoriale della consistenza del Fondo per la retribuzione accessoria dei dirigenti medici, che costituisce la base di calcolo per le voci della retribuzione accessoria - nella specie di posizione variabile -, costituisca ostacolo giuridico per l'azione di condanna al pagamento delle differenze retributive relative al predetto emolumento, in ragione della possibilità di agire in giudizio per ottenere la corretta determinazione del Fondo).
Art. 2935 c.c. · Art. 2941 c.c.
La speciale elargizione per le vittime del dovere, prevista dall'art. 5, comma 1, della l. n. 206 del 2004, ha natura di obbligazione facoltativa e non alternativa, anche se erogata sotto forma di vitalizio, poiché ha ad oggetto una somma una tantum predeterminata dalla legge, con la conseguenza che si applica l'ordinaria prescrizione decennale, decorrente non dai singoli ratei, ma dal momento in cui il beneficiario ha avuto effettiva conoscenza dei presupposti sostanziali della pretesa e, ove essi si siano verificati prima dell'entrata in vigore dell'art. 4 del d.P.R. n. 243 del 2006, dalla data di entrata in vigore medesima.
Art. 2935 c.c.
Ai fini dell'operatività della disciplina contenuta nel secondo periodo del comma 3 dell'art. 2947 c.c. - la quale, per l'ipotesi di fatto illecito considerato dalla legge come reato, prevede la decorrenza del termine di prescrizione dall'irrevocabilità della sentenza penale - è necessaria la costituzione di parte civile, con la conseguenza che, in sua mancanza, il più lungo termine prescrizionale previsto per il reato decorre dalla data del fatto, posto che la mera pendenza del processo penale non rende impossibile l'esercizio del diritto risarcitorio e, in assenza di una espressa disposizione derogatoria, va applicato il principio generale ex art. 2935 c.c..
Art. 2935 c.c. · Art. 2947 c.c. · Art. 2043 c.c.
In tema di intermediazione finanziaria, il termine prescrizionale decennale per l'esercizio, da parte dell'investitore, dell'azione volta ad ottenere la risoluzione del contratto recante l'ordine di investimento, con la conseguente restituzione di quanto investito, per effetto della violazione degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario, inizia a decorrere dalla data di avvenuta esecuzione dell'ordine predetto, essendo questo il momento in cui si verifica l'inadempimento agli obblighi suddetti e dal quale, dunque, il diritto alla risoluzione può esser fatto valere.
Art. 2935 c.c. · Art. 1453 c.c. · Art. 21 Testo unico intermediazione finanziaria · Art. 23 Testo unico intermediazione finanziaria
Poiché le società fiduciarie ex l. n. 1966 del 1939 non sono istituzionalmente proprietarie dei titoli loro affidati in gestione e strumentalmente intestati, appartenendo detti titoli ai fiducianti quali effettivi proprietari, la legittimazione all'esercizio dell'azione ex art. 2395 c.c. per il risarcimento dei danni derivanti dalle minusvalenze dei titoli acquistati dalla fiduciaria per conto dei fiducianti deve essere riconosciuta non alla società fiduciaria, ma ai singoli fiducianti, in quanto è nel patrimonio di questi ultimi, e non in quello della fiduciaria, che si verifica la lesione oggetto della tutela risarcitoria.
Art. 2935 c.c. · Art. 81 c.p.c.
Il diritto delle vittime del dovere, e dei soggetti ad esse equiparati, alla speciale elargizione una tantum, già prevista dall'art. 1 della l. n. 302 del 1990 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, si prescrive nel termine di dieci anni, il quale decorre dalla data di entrata in vigore dell'art. 4 del d.P.R. n. 243 del 2006, che ne ha disciplinato termini e modalità di corresponsione.
Art. 2935 c.c. · Art. 2946 c.c. · Art. 1 Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata
In caso di responsabilità dell'amministratore di un'associazione non riconosciuta, derivante da operazioni extracontabili e movimentazioni occulte realizzate attraverso conti correnti segreti e pagamenti "in nero", il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, così come di quello dipendente da responsabilità contrattuale, sorge non dal momento in cui il fatto determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile, secondo l'ordinaria diligenza.
Art. 2935 c.c. · Art. 38 c.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 2043 c.c.
Nell'assicurazione contro gli infortuni non mortali, la prescrizione del diritto all'indennizzo dovuto per il caso di postumi permanenti decorre dal giorno del consolidamento dei postumi, a nulla rilevando che essi, in futuro, potranno essere eliminati o ridotti con un apposito intervento.
Art. 2935 c.c. · Art. 1882 c.c. · Art. 2952 c.c.
La decorrenza del termine triennale ex art. 69-bis, comma 1, l.fall., previsto per l'esercizio delle azioni revocatorie fallimentari, deve individuarsi nella dichiarazione di fallimento, posto che prima di tale momento, che coincide con la nomina del curatore fallimentare, l'azione non sarebbe in concreto esercitabile, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2935 c.c.; tale regola non trova eccezione neppure nel caso in cui la pronuncia di fallimento si collochi in consecuzione rispetto ad una domanda di concordato preventivo.
Art. 2935 c.c.
La prescrizione dei contributi a percentuale dovuti alla Gestione commercianti dell'INPS decorre non già dalla scadenza del versamento dei contributi sul minimale di reddito ma da quella del versamento a saldo di quanto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi.
Art. 2935 c.c. · Art. 1 Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi
Anche per l'azione di arricchimento senza causa, come per ogni altra, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno nel quale può essere fatto valere il diritto all'indennizzo e cioè dal momento in cui detto diritto matura, che coincide con quello in cui si verifica l'arricchimento del beneficiario e la correlativa diminuzione patrimoniale dell'altra parte. (Nella specie, relativa ad azione di c.d. arricchimento indiretto proposta nei confronti del Comune dal suo direttore dei lavori per recuperare le somme versate in forza di sentenza di condanna all'impresa appaltatrice, quale compenso di lavori eseguiti e non previsti nel progetto principale, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva individuato il dies a quo della prescrizione nella data di realizzazione dell'impoverimento per effetto della sentenza di condanna passata in giudicato, anziché nella data di esecuzione dei lavori).
Art. 2935 c.c. · Art. 2041 c.c. · Art. 2946 c.c.
In tema di risarcimento del danno da illecito anticoncorrenziale, il termine di prescrizione della relativa azione comincia a decorrere dal momento in cui il titolare sia stato adeguatamente informato o si possa pretendere ragionevolmente e secondo l'ordinaria diligenza che lo sia stato, non solo dell'altrui violazione, ma anche dell'esistenza di un possibile danno ingiusto, il cui accertamento va compiuto senza alcun automatismo, ma sulla base delle condizioni ricavabili dal caso concreto.
Art. 2935 c.c. · Art. 2947 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2598 c.c.
A fronte di una sentenza che, accertata la nullità del termine, dispone la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il termine quinquennale di prescrizione del diritto dell'INPS al versamento dei contributi omessi e del correlato diritto del lavoratore alla cd. regolarizzazione contributiva decorre - in entrambi i casi - dalla scadenza del termine dichiarato nullo, e non dal passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della nullità.
Art. 2935 c.c. · Art. 2948 c.c.
In tema di danno endofamiliare, la protratta violazione dei doveri di assistenza morale e materiale del figlio integra un illecito permanente, in relazione al quale, protraendosi la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, fermo restando che, in ragione della peculiare natura dell'illecito, l'individuazione del momento in cui il danno si manifesta per la prima volta richiede l'individuazione del momento in cui il danneggiato perviene ad una reale condizione emotiva di consapevole esercitabilità del diritto al risarcimento, che può intervenire durante la permanenza dell'illecito, ma anche dopo molto tempo dalla cessazione della permanenza stessa.
Art. 2935 c.c. · Art. 147 c.c. · Art. 148 c.c. · Art. 2043 c.c.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2935 e 2941 del cod. civ., sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui entrambe le disposizioni, nel disciplinare rispettivamente la decorrenza della prescrizione – a partire “dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” – ed i casi di sospensione della stessa, non danno rilevanza all’incolpevole ignoranza del titolare del diritto circa la sua esistenza quale fatto impeditivo del decorso della prescrizione ovvero quale caso di sospensione della medesima. Invero, posto che il rimettente non ha concentrato il quesito sull’una o sull’altra delle questioni alternativamente proposte, le questioni stesse risultano prospettate in modo ancipite. – Sulla manifesta inammissibilità di questioni formulate in modo ancipite, v. le richiamate ordinanze n. 128/2003, n. 366 e n. 297/2002, n. 227 e n. 327/2001.
Art. 2935 c.c. · Art. 2941 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Mancava nel codice del 1865 una norma generale circa il momento iniziale della prescrizione: nell'art. 2120, promiscuamente con alcune cause sospensive del corso della prescrizione (primo e quarto capoverso), erano enunciate talune cause impeditive dell'inizio di essa (secondo, terzo e quinto capoverso). La lacuna è colmata dall'art. 2935, il quale dà formulazione legislativa al principio che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; e l'espressione deve essere intesa con riferimento alla possibilità legale, non influendo sul decorso della prescrizione, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l'impossibilità di fatto di agire in cui venga a trovarsi il titolare del diritto.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1198
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2935 · fonte del testo
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