Cass. civ., Sez. II, sent. n. 16915/2026
Azione di adempimento dell'onere e azione di risoluzione della clausola testamentaria gravata dall'onere per inadempimento dell'onere stesso - Soggetti rispettivamente legittimati - Coincidenza - Esclusione.
La legittimazione alla domanda di adempimento dell'onere testamentario compete ai portatori dell'interesse, anche non patrimoniale, la cui realizzazione il testatore ha avuto di mira nel disporre il modo e, nel caso in cui il modo sia diretto a soddisfare un interesse morale dello stesso testatore, legittimati non sono gli eredi in quanto tali, ma i prossimi congiunti del de cuius, ai quali si trasferisce la tutela degli interessi più intimamente connessi alla persona del defunto; per contro, la legittimazione a chiedere la risoluzione della disposizione testamentaria gravata dall'onere compete esclusivamente ai soggetti che, per effetto di detta risoluzione, subentrano nella posizione giuridica dell'onerato inadempiente.
Rv. 678553-01Rassegna di maggio 2026, p. 122 ↗Art. 648 c.c. · Art. 100 c.p.c.Dove leggere la sentenza