Codice penale

Art. 2 c.p. — Successione di leggi penali

[1]Nessuno puo' essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.

[2]Nessuno puo' essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi e' stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

[3]((Se vi e' stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135)).

[4]Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono piu' favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

[5]Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti.

[6]Le disposizioni di questo articolo si applicano altresi' nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti.103

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

103

La Corte Costituzionale, con sentenza 19-22 febbraio 1985, n. 51 (in G.U. 1ª s.s. 27/02/1985, n. 50), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma quinto, c.p. nella parte in cui rende applicabili alle ipotesi da esso previste le disposizioni contenute nei Commi secondo e terzo dello stesso art. 2 c.p.".

Testo vigente dal 28 marzo 2006

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

6 pronunce che riguardano l’art. 2 c.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 2420/2026

    5 febbraio 2026

    In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da reato, il termine rilevante ex art. 2947, comma 3, c.c., è quello previsto dalla legge in vigore data del fatto, restando irrilevanti eventuali successive modifiche normative, non operando, agli effetti civilistici, il principio della retroattività della norma più favorevole stabilito dall'art. 2 c.p. (Fattispecie relativa al delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la cui prescrizione decennale, vigente alla data del fatto, era stata ridotta per effetto della l. n. 251 del 2005, all'epoca dell'introduzione del giudizio civile di primo grado).

    Art. 2 c.p. · Art. 2947 c.c. · Art. 157 c.p. · Art. 589 c.p.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 27756/2025

    17 ottobre 2025

    La sentenza di assoluzione "perché il fatto non costituisce più reato", pronunciata in appello a seguito dell'abrogazione della norma incriminatrice (nella specie, del reato di abuso d'ufficio ex art. 323 c.p.), non fa venir meno del tutto l'illiceità del fatto, la quale, quindi, dev'essere accertata dal giudice civile, in sede di rinvio ex art. 622 c.p.p., con pienezza di cognizione e sulla base di un'adeguata valutazione, quantomeno indiziaria, delle acquisizioni fattuali e probatorie già compiute innanzi al giudice del dibattimento penale, onde evitare un'indebita dispersione delle stesse.

    Art. 2 c.p. · Art. 2043 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 185 c.p.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 26715/2025

    3 ottobre 2025

    In tema di depenalizzazione del reato di guida senza patente, non può essere assoggettato alle sanzioni amministrative introdotte dall'art. 1, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 8 del 2016, per fatti commessi prima della sua entrata in vigore, chi, a tale data, sia stato già condannato sentenza o con decreto divenuti irrevocabili per la contravvenzione di cui all'art. 116, comma 15, c.d.s., ciò in quanto, non rientrando tale ipotesi tra quelle per cui è stata dettata la disciplina transitoria di cui agli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 8 del 2016, si applica la regola ermeneutica di carattere generale secondo cui non sono in linea di principio applicabili le sanzioni amministrative a fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge depenalizzatrice, alla luce del principio di legalità, enunciato dall'art. 1 della l.n. 689 del 1981.

    Art. 2 c.p. · Art. 1 Modifiche al sistema penale · Art. 116 c.d.s.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 23745/2025

    23 agosto 2025

    In caso di trasfusione di sangue infetto, da cui sia derivata una malattia con esiti permanenti, la morte che sia sopravvenuta quale derivazione causale della trasfusione costituisce non un semplice aggravamento della patologia contratta ma un evento a sé stante, dal quale decorre il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno richiesto dal congiunto iure proprio per la perdita del rapporto parentale ex art. 2947, comma 3, c.c; termine che, ove la morte si sia verificata dopo l'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, ammonta a sei anni, in coincidenza con quello previsto per il reato di omicidio colposo.

    Art. 2 c.p. · Art. 2947 c.c. · Art. 157 c.p. · Art. 589 c.p.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

8 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 163/2016

    Altra decisione
    7 luglio 2016

    Sono restituiti al rimettente gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, sesto comma, del codice penale, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che le disposizioni contenute in una legge delega, le quali abrogano o trasformano fattispecie incriminatrici in illecito amministrativo, abbiano immediata applicazione, indipendentemente dalla successiva emanazione dei decreti legislativi di attuazione ovvero anche in loro mancanza; nonché dell'art. 2 della legge 28 aprile 2014, n. 67, impugnato, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., nella parte in cui non esclude l'applicabilità delle sanzioni amministrative e civili introdotte dalla legge in questione, in relazione a condotte tenute in epoca antecedente alla sua entrata in vigore. Successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, infatti, sono entrati in vigore i decreti legislativi di attuazione della delega di cui all'art. 2 della legge impugnata, che hanno determinato una decisiva trasformazione del quadro normativo di riferimento, alla luce del quale il giudice rimettente aveva sollevato le questioni di legittimità costituzionale. Va, quindi, disposta la restituzione degli atti al rimettente per una nuova valutazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza delle questioni sollevate.

    Art. 2 c.p. · Art. 527 c.p. · Art. 594 c.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 273/2002

    Questione infondata
    24 giugno 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli articoli 2, terzo comma, del codice penale e 673 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 3, primo comma, 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non consentirebbe la modifica del giudicato, in sede di procedimento di esecuzione, nel caso di successione di leggi penali nel tempo, perlomeno nelle ipotesi in cui l'intervento legislativo si limita a incidere sul regime di procedibilità del reato (a querela anziché di ufficio), ovvero sul 'quantum' o sulla 'species' della pena (pecuniaria, sia pure in via alternativa, anziché esclusivamente detentiva). Infatti la vicenda legislativa (abrogazione dell'art. 341 cod. pen. che puniva il reato di oltraggio a pubblico ufficiale), sulla quale si innesta la questione di legittimità costituzionale, non integra un caso di successione nel tempo di leggi penali incriminatrici - come erroneamente ritenuto dal rimettente - bensì una vera e propria 'abolitio criminis', disciplinata dall'art. 2, secondo comma, del codice penale. - Con riferimento a tematiche connesse alla successione di leggi penali e al reato di oltraggio, v. citata ordinanza n. 175/2001. - Sulla revoca della sentenza da parte del giudice dell'esecuzione, conseguente ad 'abolitio criminis', v. citata ordinanza n. 57/2001. - Sul vincolo all'interpretazione costituzionalmente conforme in relazione all'art. 76 Cost., v. citata sentenza n. 292/2000.

    Art. 2 c.p. · Art. 341 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 107/2001

    Questione inammissibile
    10 aprile 2001

    Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 341 del codice penale, e del combinato disposto degli articoli 2, terzo comma, del codice penale e 673 del codice di procedura penale, in quanto il giudice 'a quò ha prospettato quesiti plurimi, di portata affatto differente, ponendo i quesiti stessi in un legame irrisolto di alternatività, senza un collegamento di subordinazione logica che consentirebbe la delibazione della questione subordinata in caso di rigetto o di dichiarazione di inammissibilità di quella che la precede. - Sulla inammissibilità delle questioni ancipiti o alternative, si vedano le ordinanze n. 78/2000, n. 286/1999, n. 449/1998, n. 384/1998, n. 146/1998. M.R.

    Art. 341 c.p. · Art. 2 c.p. · Art. 1 cost. · Art. 2 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (77)

Se ne mostrano 18 su 77, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Il nuovo codice accoglie la regola generale, per cui, nella successione di più leggi penali (art. 2) che contengano disposizioni diverse in relazione ad un determinato reato, si applica quella legge che risulta più favorevole al reo, salvo che, come è logico, sia stata pronunciata sentenza irrevocabile. La Commissione parlamentare propose, riguardo a quest'ultima riserva, che si facesse eccezione per le sentenze irrevocabili di condanna alla pena di morte, essendole sembrato che la coscienza giuridica non sopporterebbe l'esecuzione della pena capitale per un delitto, per il quale la nuova legge stabilisce una pena più mite. Ma, a parte che non è precisamente la coscienza giuridica, bensì il senso di equità, che può essere turbato da quell'esecuzione, e che non per la sola pena di morte, ma anche per quella dell'ergastolo, può valere la medesima considerazione, conviene osservare che il codice, in questa materia, deve limitarsi a stabilire le regole più generali, evitando di cumulare riserve su riserve, eccezioni su eccezioni. È compito delle disposizioni transitorie contenute nelle leggi penali speciali, quello di svolgere i principi dichiarati nel codice penale e di considerare i casi particolari e le esigenze di dettaglio. D'altra parte l'istituto della grazia ha, tra gli altri scopi, anche quello di provvedere all'eliminazione di ogni soverchia asprezza nell'applicazione della legge e nell'esecuzione delle sentenze penali. La predetta Commissione ha altresì osservato, in questa materia, essere superfluo stabilire nel codice che le disposizioni concernenti la successione di leggi penali si applicano anche nei casi di decadenza o di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti. È vero che questa norma si può desumere dal contesto della legge 31 gennaio 1926, n. 100; ma è altrettanto vero che è inutile costringere l'interprete a dedurre (con procedimento sempre suscettivo di deviazioni una regola di diritto da altre leggi, quando la si può fissare in modo certo e incontrovertibile nel codice. Nè conviene dimenticare che, se la legge del 1926 disciplinò questa materia, anche prima di essa la norma di cui si tratta potevasi desumere dai principi generali del diritto e dal diritto costituzionale, e nondimeno la giurisprudenza, in un tempo relativamente recente, obbedendo ad opinabili ragioni di opportunità contingente, ebbe a disconoscere nel modo più manifesto la norma medesima. La convenienza della codificazione di questa, infine, è resa evidente anche dalle discussioni alle quali essa ha dato luogo nella Commissione ministeriale e nella Commissione parlamentare: discussioni che non sarebbero avvenute, se la norma fosse veramente superflua.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 7

Che cosa è cambiato dal 28 marzo 2006

Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 1985 al 28 marzo 2006. 32 parole aggiunte in 2 capoversi.

Se aggiunto: vi e' stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135.

aggiunto: Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art2 · fonte del testo

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