Codice civile

Art. 1140 c.c. — Possesso

[1]Il possesso e' il potere sulla cosa che si manifesta in un'attivita' corrispondente all'esercizio della proprieta' o di altro diritto reale.

[2]Si puo' possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

8 pronunce che riguardano l’art. 1140 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 3736/2026

    19 febbraio 2026

    In tema di usucapione, quando la domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione riguardi fondi funzionalmente o strutturalmente destinati ad un utilizzo diverso da quello agricolo, la recinzione non può ritenersi un elemento dirimente ai fini della prova dell'animus rem sibi habendi.

    Art. 1140 c.c. · Art. 1158 c.c. · Art. 2697 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 1551/2026

    23 gennaio 2026

    In tema di successione ab intestato, la permanenza dei figli nell'abitazione familiare unitamente al genitore superstite non costituisce espressione del possesso dei beni ereditari agli effetti di cui all'art. 485 c.c., in quanto la relazione familiare con i genitori, che giustificava tale permanenza prima dell'apertura della successione, prosegue nel rapporto con il genitore superstite titolare del diritto d'abitazione.

    Art. 1140 c.c. · Art. 485 c.c. · Art. 540 c.c. · Art. 649 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 34222/2025

    26 dicembre 2025

    In tema di compossesso, nell'ipotesi in cui l'attore, pur riconoscendo l'esistenza di un compossesso del convenuto, assuma che questi ne abbia esteso la sfera in suo danno, e, correlativamente, il convenuto, anziché contestare il fatto attribuitogli, assume di averlo compiuto nel legittimo esercizio di un suo diritto, il giudice è tenuto a prendere in considerazione, sia pure ai soli fini del possesso, non soltanto le deduzioni delle parti relative alla proprietà, ma anche il contenuto del titolo dal quale si assume derivare la liceità del comportamento denunciato con l'azione possessoria, onde stabilire, attraverso l'accertamento della consistenza del compossesso, se il comportamento asserito lesivo abbia o no esorbitato dai limiti consentiti dal titolo stesso.

    Art. 1140 c.c. · Art. 1170 c.c. · Art. 1117 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 31573/2025

    3 dicembre 2025

    Ai fini dell'usucapione, il possesso del bene può essere acquisito anche a seguito di atto traslativo della proprietà che sia nullo, in quanto, anche dopo l'invalido trasferimento della proprietà, l'accipiens può possedere il bene animo domini, ed anzi proprio la circostanza che la traditio sia stata eseguita in virtù di un contratto che, pur invalido, era comunque volto a trasferire la proprietà del bene, costituisce elemento idoneo a far ritenere che il rapporto di fatto instauratosi tra l'accipiens e la res tradita sia sorretto dall'animus rem sibi habendi. (Fattispecie in materia di compravendita nulla perché conclusa a trattativa privata in violazione dell'art. 108 l.fall.).

    Art. 1140 c.c. · Art. 1158 c.c. · Art. 1350 c.c. · Art. 108 fallimento

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Il codice del 1865, pur regolando il possesso sotto un titolo autonomo (a differenza del codice napoleonico, che del possesso trattava incidentalmente in tema di prescrizione), non conteneva un sistema organico di norme, ma dettava soltanto poche disposizioni frammentarie. L'istituto riceve nel nuovo codice una disciplina unitaria ed armonica, la quale si avvantaggia della ricca elaborazione scientifica della materia, per tanti aspetti ardua e delicata. L'impostazione fondamentale della nuova disciplina è data dalla determinazione legale del concetto di possesso e dall'abbandono di vecchie partizioni, come quella connessa con la categoria, tanto discussa e discutibile, del possesso così detto legittimo. Ponendo nettamente la distinzione tra possesso e detenzione, riceve il dovuto rilievo nella nozione del possesso (art. 1140) l'elemento psicologico, che il codice del 1865 accentuava particolarmente in tema di possesso legittimo. La detenzione si eleva al grado di possesso quando al potere di fatto si accompagna l'intenzione di esercitare sulla cosa il diritto di proprietà o un diritto reale minore. Per vero, allo stesso sistema così detto soggettivo o della volontà era ispirato il progetto della Commissione Reale, che definiva il possesso (art. 522) «il potere di fatto che alcuno ha sopra una cosa, con la volontà di avere per sè tale potere in modo corrispondente alla proprietà o ad altro diritto reale». Questa formulazione però non poneva forse sufficientemente in evidenza che l'elemento volitivo in tanto diviene rilevante per l'ordinamento giuridico in quanto si concreta e si manifesta in un comportamento esterno del possessore, il quale appunto vale a differenziare le varie specie di possesso (il possesso come proprietario dal possesso come usufruttuario, enfiteuta, ecc.). La nuova formula «il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale» pone invece nel necessario rilievo l'elemento subiettivo e l'elemento obiettivo del possesso. Il primo è costituito dall'intenzione di esercitare un diritto reale sulla cosa; il secondo dalla forma con cui, attuandosi il potere sulla cosa, l'intenzione si rende esternamente palese. Aggiunge il secondo comma dell'art. 1140 che si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona; ed è chiaro che quest'ultima, in quanto riconosce in altri il possesso della cosa su cui esercita il potere, è semplice detentore, se anche tale potere si atteggi esteriormente come esercizio di facoltà che costituiscono il contenuto di un diritto reale.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 533

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1140 · fonte del testo

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