Codice civile

Art. 1199 c.c. — Diritto del debitore alla quietanza

[1]Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non e' restituito al debitore.

[2]Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 1199 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 13538/2026

    10 maggio 2026

    In tema di locazione ad uso diverso da quello abitativo, qualora l'immobile sia stato oggetto di pignoramento e affidato ad un custode giudiziario, il possesso da parte del conduttore degli originali delle cambiali rilasciate al locatore a titolo di pagamento del prezzo per i canoni di locazione non equivale al pagamento, non operando la presunzione iuris tantum di estinzione del debito ex art. 1237 c.c. nei confronti del custode giudiziario, soggetto terzo rispetto alle parti del contratto di locazione, né è opponibile alla procedura, ex art. 2704 c.c., non consentendo di dimostrare l'anteriorità del pagamento e, quindi, della restituzione dei titoli rispetto al pignoramento ed alla nomina del custode.

    Art. 1199 c.c. · Art. 1587 c.c. · Art. 1237 c.c. · Art. 559 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 15097/2025

    5 giugno 2025

    La portata confessoria delle dichiarazioni rilasciate ad un terzo in contrasto con la quietanza rilasciata nel rogito notarile è oggetto di libero apprezzamento da parte del giudice di merito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito in cui si era ritenuto che, a fronte della quietanza rilasciata dal venditore nell'atto di compravendita, le dichiarazioni sul mancato pagamento rese dall'acquirente al Pubblico Ministero integrassero gli estremi della confessione stragiudiziale).

    Art. 1199 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 2726 c.c. · Art. 2730 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Si è attribuito al debitore il diritto alla quietanza (art. 1199, primo comma) dato che le spese del pagamento sono a carico di lui (art. 1196); se il creditore non restituisce il titolo, deve apporvi l'annotazione dell'avvenuto pagamento (art. 1199, primo comma), per effetto della quale si impedisce che il documento probatorio del debito venga usato (in qualsiasi modo) a danno del debitore che ha pagato. A seguito del pagamento, il creditore deve pure consentire la liberazione dei beni dalle garanzie reali date per il credito, e da ogni altro vincolo (ad esempio, pignoramento immobiliare) che limiti la disponibilità dei beni stessi (articoli 1200 e 1208, ultimo comma). Del pagamento con surrogazione.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 566

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1199 · fonte del testo

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