Art. 6 d.P.R. 633/1972 — Effettuazione delle operazioni

Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indicate ai numeri 1) e 2) dell'art. 2, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. In deroga al precedente comma l'operazione si considera effettuata:

  • a)per le cessioni di beni per atto della pubblica autorita' e per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione, all'atto del pagamento del corrispettivo;
  • b)per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al n. 3) dell'art. 2, all'atto della vendita dei beni da parte del commissionario;
  • c)per la destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad altre finalita' estranee all'esercizio dell'impresa, di cui al n. 5) dell'art. 2, all'atto del prelievo dei beni;
  • d)per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.
  • d-bis)per le assegnazioni in proprieta' di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprieta' divisa, alla data del rogito notarile;
  • d-ter)LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 30 DICEMBRE 1991, N. 417, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 FEBBRAIO 1992, N. 66.63 Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 15 DICEMBRE 2011, N. 217.149157 Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.63 L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate secondo le disposizioni dei commi precedenti e l'imposta e' versata con le modalita' e nei termini stabiliti nel titolo secondo. Tuttavia per le cessioni dei prodotti farmaceutici indicati nel numero 114) della terza parte dell'allegata tabella A effettuate dai farmacisti, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, di cui al quarto comma dell'articolo 4, nonche' per quelle fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorche' dotati di personalita' giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli istituti universitari, alle unita' sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza, l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facolta' di applicare le disposizioni del primo periodo. Per le cessioni di beni di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), l'imposta diviene esigibile nel mese successivo a quello della loro effettuazione. Per le prestazioni di servizi effettuate dagli autotrasportatori di cose per conto di terzi iscritti nell'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facolta' di applicare le disposizioni di cui al primo periodo. 89 94 162 In deroga al terzo e al quarto comma, le prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non e' ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo e' pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all'ultimazione delle prestazioni medesime. 157 ((In deroga al primo e al quarto comma, le cessioni di beni da parte di un soggetto passivo che si considera cessionario e rivenditore di detti beni ai sensi dell'articolo 2-bis, nonche' le cessioni dei medesimi beni nei confronti di detto soggetto passivo, si considerano effettuate e l'imposta diviene esigibile nel momento in cui e' accettato il pagamento del corrispettivo.)) 209
Gli interventi su questo articolo(11)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687

5

Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifca ha effetto dal 1 gennaio 1975.

D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24

23

Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3, comma 4) che le integrazioni e correzioni apportate all'art. 6 si applicano dal 1 gennaio 1973.

D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94

25

Il D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 aprile 1979.

63

con decorrenza dal 1 gennaio 1990

Il D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito con modificazioni dalla L. 06 febbraio 1992, n. 66, ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 1990.

79

Il D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 1995, n. 507, nel modificare l'art. 16-bis del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 4) che la presente modifica si applica dal 24 marzo 1995.

D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313

89

con decorrenza dal 1 gennaio 1998

Il D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313 ha disposto (con l'art. 11, comma 8) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 1998.

D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56

94

con decorrenza dal 1 gennaio 1998

Il D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 1998.

D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18

149

Il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che la presente modifica si applica alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2010.

L. 15 dicembre 2011, n. 217

157

La L. 15 dicembre 2011, n. 217 ha disposto (con l'art. 8, comma 5) che le presenti modifiche si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

L. 24 dicembre 2012, n. 228

162

La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 335) che la presente modifica si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013.

D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83

209

Il D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che la presente modifica si applica "alle operazioni, disciplinate dal decreto stesso, effettuate a partire dal 1° luglio 2021".

Testo vigente dal 30 giugno 2021 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 6 d.P.R. 633/1972, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 8129/2026

    1 aprile 2026

    In materia di IVA, salvo che l'Amministrazione finanziaria contesti il ricorrere di un'ipotesi di elusione o di abuso del diritto, in caso di triangolazioni unionali improprie - nelle quali un operatore avente sede fuori dall'Unione europea cede beni a un operatore avente sede in uno Stato membro, che li cede a sua volta ad un soggetto stabilito in altro Stato membro, con presentazione dei beni alla dogana nel territorio di quest'ultimo - la prima cessione va considerata fuori campo IVA, in quanto priva del requisito della territorialità, non essendo i beni entrati nel paese in cui risiede il primo cessionario, mentre solo la seconda cessione integra un'importazione rendendo, così, esigibile il pagamento dell'imposta e corretta la sua detrazione da parte del secondo cessionario.

    Art. 6 d.P.R. 633/1972 · Art. 1 d.P.R. 633/1972 · Art. 2 d.P.R. 633/1972 · Art. 7 d.P.R. 633/1972

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 375 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 34589/2025

    29 dicembre 2025

    In tema di IVA, la diversità di funzioni che la corresponsione della caparra confirmatoria può assumere nell'ambito della stipula di un preliminare di compravendita immobiliare - anticipazione del prezzo finale ovvero risarcimento forfettario - impone di distinguere, ai fini dell'assoggettabilità all'imposta, tra due ipotesi: nel caso di regolare esecuzione del contratto, la caparra è imputata in acconto sul prezzo dei beni oggetto del definitivo, soggetti ad IVA, andando ad incidere sulla relativa base imponibile e, prima ancora, ad integrare il presupposto impositivo ex art. 6, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972; l'inadempimento del preliminare, invece, ne propizia il trattenimento, risarcendo, in tal modo, il promittente venditore e, di conseguenza, non fa parte della base imponibile dell'IVA.

    Art. 6 d.P.R. 633/1972 · Art. 1385 c.c. · Art. 1453 c.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 213 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 27238/2025

    11 ottobre 2025

    In tema di IVA, il diritto alla detrazione non può essere negato quando il soggetto passivo, che lo fa valere in giudizio, dimostra il presupposto sostanziale della cessione di beni o prestazione di servizi e fornisce prova del requisito formale, attraverso la pertinente e valida fattura d'acquisto, annotata nei registri IVA, non essendo, invece, necessaria la prova del pagamento.

    Art. 6 d.P.R. 633/1972 · Art. 19 d.P.R. 633/1972 · Art. 2697 c.c.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 145 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 18346/2025

    4 luglio 2025

    In tema di IVA, la cessazione dell'attività si verifica solo quando essa è effettiva, emergendo da dati sostanziali e fattuali che rendono certo il mancato compimento di un fatto generatore del tributo, da identificarsi - in base al diritto unionale e al principio di neutralità fiscale - con l'espletamento dell'operazione, essendo irrilevante, a tal fine, l'elemento meramente formale della cancellazione della partita IVA a seguito di presentazione della relativa dichiarazione al competente ufficio ex art. 35 del d.P.R. n. 633 del 1972.

    Art. 6 d.P.R. 633/1972 · Art. 35 d.P.R. 633/1972

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 345 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 318/1987

    Altra decisione
    22 ottobre 1987

    Sopravvenuta - posteriormente alla rimessione della questione di legittimita` costituzionale - una normativa che incida su quella denunciata spetta al giudice a quo, cui vanno a tal fine restituiti gli atti, valutare se persista o meno,alla stregua dello jus superveniens, la rilevanza dell'incidente. (Restituzione degli atti relativi alla questione di legittimita` costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 42, 47 e 53 Cost., dell'art. 6, ultimo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, nella parte in cui ai fini dell'imposizione, considera effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo le prestazioni di beni e servizi rese allo Stato e agli enti ivi specificati, e non anche all'ENEL e, in genere ad enti pubblici non territoriali. La normativa sopravvenuta - costituita dagli artt. 9, l. n. 882 del 1980, 25, 29 e 30, d.l. n. 429, conv. in l. n. 516, del 1982 - dispone, in via di sanatoria, l'inapplicabilita` di sanzioni per precedenti violazioni delle norme IVA, o consente al contribuente di evitarne l'irrogazione).

    Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 47 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

17 versioni dal 1972

1972oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 30 giugno 2021 — 1 gennaio 2027in vigoreper 5 anni
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  5. 20 febbraio 2010 — 17 gennaio 2012per un anno
  6. 5 agosto 2009 — 20 febbraio 2010per 7 mesi
  7. 15 maggio 1998 — 5 agosto 2009per 11 anni
  8. 9 aprile 1998 — 15 maggio 1998per un mese
  9. 4 ottobre 1997 — 9 aprile 1998per 6 mesi
  10. 1 dicembre 1995 — 4 ottobre 1997per un anno
  11. 11 febbraio 1992 — 1 dicembre 1995per 4 anni
  12. 29 giugno 1990 — 11 febbraio 1992per un anno
  13. 1 gennaio 1982 — 29 giugno 1990per 8 anni
  14. 4 aprile 1979 — 1 gennaio 1982per 3 anni
  15. 1 febbraio 1979 — 4 aprile 1979per 2 mesi
  16. 29 dicembre 1974 — 1 febbraio 1979per 4 anni
  17. 11 novembre 1972 — 29 dicembre 1974testo originarioper 2 anni

Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2021

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2013 al 30 giugno 2021. 61 parole aggiunte.

… si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all'ultimazione delle prestazioni medesime. aggiunto: In deroga al primo e al quarto comma, le cessioni di beni da parte di un soggetto passivo che si considera cessionario e rivenditore di detti beni ai sensi dell'articolo 2-bis, nonche' le cessioni dei medesimi beni nei confronti di detto soggetto passivo, si considerano effettuate e l'imposta diviene esigibile nel momento in cui e' accettato il pagamento del corrispettivo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83

    Il D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che la presente modifica si applica "alle operazioni, disciplinate dal decreto stesso, effettuate a partire dal 1° luglio 2021".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art6 · fonte del testo

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