[1]Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso e' determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attivita' produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.

Gli interventi su questo articolo(9)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 17 marzo 2020, n. 18

14

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto (con l'art. 46, comma 1) che sino alla scadenza del termine di 60 giorni decorrenti dal 17/3/2020 il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non puo' recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi del presente articolo.

15

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto (con l'art. 46, comma 1) che sino alla scadenza del termine di cinque mesi decorrenti dal 17/3/2020 il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non puo' recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi del presente articolo.

D.L. 14 agosto 2020, n. 104

16

Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che "Alle condizioni di cui al comma 1, resta, altresi', preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facolta' di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresi' sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge".

D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

18

Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 ha disposto (con l'art. 12, comma 10) che fino al 31 gennaio 2021 resta preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facolta' di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo di cui al presente articolo.

L. 30 dicembre 2020, n. 178

19

La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto (con l'art. 1, comma 310) che fino al 31 marzo 2021 resta preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facolta' di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo di cui al presente articolo.

D.L. 22 marzo 2021, n. 41

20

Il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 ha disposto (con l'art. 8, comma 9) che fino al 30 giugno 2021 resta preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facolta' di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo di cui al presente articolo. Ha inoltro disposto (con l'art. 8, comma 10) che "Dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 ai datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8 [...] resta, altresi', preclusa indipendentemente dal numero dei dipendenti la facolta' di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresi' sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge".

D.L. 20 luglio 2021, n. 103

23

Il D.L. 20 luglio 2021, n. 103 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 1 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresi', preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facolta' di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresi' sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge".

D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106

21

Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto (con l'art. 40, comma 4) che "Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 3 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano altresi' sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, gia' impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresi', preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facolta' di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresi' sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge". Ha inoltre disposto (con l'art. 40-bis, comma 2) che "Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 1 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano altresi' sospese, nel medesimo periodo, le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, gia' impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresi', preclusa, nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facolta' di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresi' sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge".

D.L. 21 ottobre 2021, n. 146

25

Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, ha disposto (con l'art. 11, comma 7) che "Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi dei commi 1, 2 e 6 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresi', preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facolta' di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresi' sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge".

Testo vigente dal 22 ottobre 2021

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

7 pronunce che riguardano l’art. 3, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 4722/2026

    3 marzo 2026

    In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo - nel cui ambito rientra anche quello intimato per sopravvenuta infermità permanente del lavoratore -, il datore di lavoro deve allegare e provare l'impossibilità di "repechage" del dipendente licenziato, quale requisito di legittimità del recesso, senza che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili, essendo contraria agli ordinari principi processuali una divaricazione tra l'onere di allegazione e quello probatorio.

    Art. 3 · Art. 5 Licenziamenti individuali · Art. 2697 c.c. · Art. 41 t.u.s.l.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 31312/2025

    1 dicembre 2025

    In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'obbligo di repêchage sussiste tutte le volte in cui, al momento del recesso, esiste in azienda una posizione lavorativa in concreto attribuibile al lavoratore licenziando, restando irrilevante che il datore l'abbia ricoperta, sulla base di una sua scelta insindacabile, con contratto di lavoro autonomo, consentendosi, altrimenti, l'elusione dell'obbligo di ricollocamento attraverso il ricorso a figure contrattuali diverse dal lavoro subordinato.

    Art. 3 · Art. 41 cost.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 24920/2025

    9 settembre 2025

    La procedura prevista per i licenziamenti collettivi dall'art. 24 della l. n. 223 del 1991 non si applica, ex art. 7, comma 4-bis, d.l. n. 248 del 2007, conv. con modif. dalla l. n. 31 del 2008, al licenziamento di lavoratori per cessazione dell'appalto, ove essi siano riassunti alle medesime condizioni dall'impresa subentrante, a meno che la riassunzione sia mancata per almeno cinque dipendenti, riespandendosi in tal caso la disciplina generale del licenziamento collettivo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva dichiarato illegittimo, per inosservanza della procedura di cui all'art. 24 l. n. 223 del 1991, il licenziamento intimato dall'impresa cessata dall'appalto ad un operaio, unico dipendente a non essere riassunto da quella subentrata, sicché detto licenziamento andava qualificato come individuale per giustificato motivo oggettivo).

    Art. 3 · Art. 24 Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 24051/2025

    28 agosto 2025

    In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la valutazione inerente all'impossibilità per il datore di lavoro di ricollocare il lavoratore va effettuata con riferimento all'organizzazione aziendale relativa al momento in cui il licenziamento stesso è stato intimato, restando irrilevanti tutte le circostanze sopravvenute e non prevedibili, estranee alla sfera volitiva del datore di lavoro, anche se verificatesi in pendenza del periodo di preavviso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento, valorizzando - ai fini della valutazione del rispetto dell'obbligo di repêchage - le dimissioni di un altro dipendente, avvenute nove mesi dopo il recesso).

    Art. 3 · Art. 1175 c.c. · Art. 2103 c.c. · Art. 2697 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

12 versioni dal 1966

1966oggi
  1. 22 ottobre 2021 — oggiin vigoreper 5 anni
  2. 25 luglio 2021 — 22 ottobre 2021per 3 mesi
  3. 21 luglio 2021 — 25 luglio 2021per 4 giorni
  4. 30 giugno 2021 — 21 luglio 2021per 21 giorni
  5. 26 maggio 2021 — 30 giugno 2021per un mese
  6. 23 marzo 2021 — 26 maggio 2021per 2 mesi
  7. 1 gennaio 2021 — 23 marzo 2021per 3 mesi
  8. 29 ottobre 2020 — 1 gennaio 2021per 2 mesi
  9. 15 agosto 2020 — 29 ottobre 2020per 3 mesi
  10. 19 maggio 2020 — 15 agosto 2020per 3 mesi
  11. 17 marzo 2020 — 19 maggio 2020per 2 mesi
  12. 6 agosto 1966 — 17 marzo 2020testo originarioper 54 anni

Che cosa è cambiato dal 22 ottobre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 2021 al 22 ottobre 2021.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 21 ottobre 2021, n. 146

    Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, ha disposto (con l'art. 11, comma 7) che "Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi dei commi 1, 2 e 6 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresi', preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facolta' di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresi' sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1966-07-15;604~art3 · fonte del testo

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