Codice civile

Art. 1193 c.c. — Imputazione del pagamento

[1]Chi ha piu' debiti della medesima specie verso la stessa persona puo' dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.

[2]In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra piu' debiti scaduti, a quello meno garantito; tra piu' debiti ugualmente garantiti, al piu' oneroso per il debitore; tra piu' debiti ugualmente onerosi, al piu' antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione e' fatta proporzionalmente ai vari debiti.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 1193 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 5200/2026

    8 marzo 2026

    In tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore.

    Art. 1193 c.c. · Art. 2697 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 13477/2025

    20 maggio 2025

    Il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca; l'onere della prova torna a gravare sul creditore il quale, di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore, fermo restando che, in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace.

    Art. 1193 c.c. · Art. 2697 c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9812/2025

    15 aprile 2025

    In tema di revocatoria fallimentare, al fine di stabilire se il pagamento si collochi o meno nel "periodo sospetto" rilevante per l'esercizio dell'azione, la monetizzazione da parte della banca del pegno costituito in garanzia dal cliente poi fallito è idonea a determinare la decorrenza del relativo termine, siccome equivale al pagamento del debito garantito dal pegno stesso, restando invece irrilevante la data dell'eventuale successiva imputazione del pagamento, da parte del creditore, a uno piuttosto che a un altro dei plurimi debiti del medesimo obbligato.

    Art. 1193 c.c. · Art. 2797 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1193 · fonte del testo

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