La notifica dell'atto di appello effettuata nei confronti dell'originario difensore poi revocato, anziché di quello nominato in sua sostituzione, non è inesistente, ma nulla, anche ove la controparte abbia avuto conoscenza legale di detta sostituzione, con la conseguenza che la stessa è sanabile mediante rinnovazione ex art. 291 c.p.c., ovvero a seguito di costituzione spontanea del destinatario della notificazione, anche se compiuta al solo scopo di eccepire la nullità.
Nel caso di nullità della citazione di primo grado per vizi inerenti alla vocatio in ius, ove il vizio non sia stato rilevato dal giudice ai sensi dell'art. 164 c.p.c. e il processo sia proseguito in assenza di costituzione in giudizio del convenuto, alla deduzione della nullità in sede di gravame consegue che il giudice di appello, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, deve ordinare la rinnovazione degli atti compiuti nel grado precedente, mentre l'appellante dichiarato contumace può chiedere di essere rimesso in termini se dimostra che la nullità della citazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo, ai sensi dell'art. 294 c.p.c.
La rinnovazione dell'atto di citazione in appello affetta da nullità equivale, ai fini dell'art. 307, comma 3, c.p.c., a rinnovazione omessa, sicché non è consentita la concessione di un ulteriore termine per procedervi nuovamente, dovendo il giudizio di appello essere dichiarato estinto.
Il requisito della specificità dei motivi di impugnazione discende dal principio generale secondo cui l'atto processuale è invalido quando sia privo degli elementi indispensabili al raggiungimento del suo scopo (art. 156, comma 2, c.p.c.), sicché, negli atti di gravame a motivi tipizzati, la censura deve essere formulata in modo da rendere chiaramente individuabile la critica alla decisione impugnata, mediante la puntuale indicazione delle ragioni di dissenso e degli elementi idonei a giustificarne la richiesta di riforma, con conseguente invalidità del motivo che difetti di tali requisiti.
È nulla e non inesistente la notificazione effettuata durante l'emergenza pandemica da Covid- 19, il cui avviso di accertamento, pur contenendo il richiamo all'art. 108, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020, non attesti l'avvenuto accertamento dell'effettiva presenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro, richiesto dalla menzionata disposizione, dal momento che il suddetto riferimento attesta che una fase di consegna vi è stata, non essendo stato il plico, d'altro canto, restituito al mittente come inevaso.
Nel processo tributario, il ricorso introduttivo redatto e sottoscritto dal difensore in formato cartaceo e notificato in copia per immagine, in violazione delle modalità di cui all'art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, non è inesistente ma nullo, come tale sanabile ex art. 156, comma 3, c.p.c., ove l'atto abbia raggiunto il suo scopo per effetto della costituzione della controparte, dovendosi escludere un formalismo processuale sproporzionato rispetto alla tutela del diritto di difesa e dell'accesso alla giustizia.
In tema di giudizio arbitrale, la violazione del contraddittorio deve essere accertata nell'ambito di un'effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire per verificare se l'atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se la sua inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte; ne consegue la dichiarazione di nullità del lodo e del procedimento quando nell'impugnazione, alla denuncia del vizio idoneo a determinarla, segue l'indicazione dello specifico pregiudizio che esso ha arrecato al diritto di difesa.
Nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, instaurati dopo l'entrata in vigore della l. n. 24 del 2017, la nomina di un unico consulente medico-legale, anche se autorizzato ad avvalersi di un ausiliario specialista, non rispetta il requisito della necessaria collegialità dell'incarico, previsto dall'art. 15 della medesima legge a pena di nullità, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
La procura speciale allegata al ricorso per cassazione, sebbene priva dell'indicazione delle generalità del difensore, è validamente rilasciata allorché il suo nome possa desumersi senza incertezza dall'intestazione dell'atto ovvero dalla sottoscrizione dallo stesso apposta in calce al ricorso o alla dichiarazione di autenticazione della firma della parte, dal momento che, non essendo prescritta l'adozione di forme solenni, è sufficiente che dal contesto dell'atto si evinca inequivocamente la volontà della parte di conferire ad un determinato legale lo ius postulandi per la proposizione del ricorso.
La natura sostanziale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento) - il quale a sua volta rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile - comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato l'eccezione di inesistenza della notificazione ed applicato la regola ex art. 156 c.p.c. ad un caso in cui il processo notificatorio si era svolto a mezzo operatore postale privato e, a fronte della scarsa leggibilità della copia consegnata alla moglie del contribuente, quest'ultimo aveva comunque impugnato tempestivamente la cartella, svolgendo difese articolate).
In tema di notificazioni a mezzo PEC, l'infezione da virus del computer del mittente determina l'inesistenza della notifica solo quando l'atto non sia stato inviato o la trasmissione risulti del tutto compromessa dal virus; ove invece il messaggio sia pervenuto al destinatario con l'indicazione degli elementi essenziali della notificazione, l'alterazione o illeggibilità degli allegati integra una mera nullità, sanabile per raggiungimento dello scopo - tramite la costituzione del destinatario - o mediante rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c., nel ricorrere dei relativi presupposti. (Nella specie la S.C. ha ritenuto nulla, e non inesistente, la notifica dell'appello in quanto il destinatario aveva comunque ricevuto la relata a mezzo pec recante gli estremi dell'impugnazione).
Nel procedimento di opposizione allo stato passivo, disciplinato dall'art. 99 l.fall., ove il tribunale si sia riservato di decidere concedendo un preventivo termine alle parti per il deposito di scritti difensivi, ma in seguito si sia pronunciato prima della scadenza del termine così assegnato, il provvedimento deve ritenersi affetto da nullità per violazione del principio del contraddittorio, come tale impugnabile con ricorso per cassazione, non assumendo rilievo contrario la circostanza che la concessione dei termini non fosse obbligatoria, ma rimessa alla discrezionalità del giudice.
La notifica del ricorso per cassazione ad un soggetto diverso dal procuratore costituito in appello è nulla e non inesistente, potendo essere la nullità sanata ex art. 291 c.p.c. con la rinnovazione della notificazione stessa oppure con l'intervenuta costituzione della parte destinataria, a mezzo del controricorso, secondo la regola generale dettata dall'art. 156, comma 3, c.p.c., applicabile anche al giudizio di legittimità.
Nel processo tributario, è nulla - e non inesistente - la notifica eseguita in forma cartacea nel vigore dell'art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 (come sostituito dall'art. 16, comma 1, lett. a, num. 4, del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018), che ha previsto come obbligatoria la modalità telematica, potendosi conseguentemente far luogo alla sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c.
In tema di diritto d'asilo, la motivazione è apparente quando si limita ad affermare che le donne, che hanno subito mutilazioni genitali femminili, possono soffrire nel paese d'origine solo un mero "stigma sociale", costituente una conseguenza "afflittiva" non integrante forme di persecuzione o discriminazione, in quanto non rende percepibile la verifica del rischio della richiedente asilo non solo della possibilità di essere sottoposta in futuro alle stesse mutilazioni genitali femminili, ma anche di quello dell'intollerabilità del rientro nel paese di origine, con l'eventualità di subire trattamenti inumani o degradanti o gravemente discriminatori a causa del pregresso vissuto e delle peculiarità della sua storia personale.
Ai fini della riassunzione dinanzi al giudice di un diverso plesso giurisdizionale, trova applicazione la previsione dell'art. 59, comma 2, della l. n. 69 del 2009 che, in caso di dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice civile, contabile, amministrativo o tributario - e, in generale, dei giudici speciali -, richiede, per la tempestiva riassunzione davanti al giudice munito di giurisdizione, che la domanda sia riproposta con le modalità e secondo le forme previste per il processo davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile.
In tema di procedimento per la repressione della condotta antisindacale, il termine di quindici giorni per l'opposizione al decreto emesso ex art. 28 della l. n. 300 del 1970 decorre dalla comunicazione di cancelleria, o dalla notificazione su istanza di una delle parti, del provvedimento, che, in quanto funzionali alla individuazione del momento di decorrenza di un termine perentorio, non possono trovare equipollente nella conoscenza indiretta o fattuale del provvedimento stesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto tardiva l'opposizione proposta dal datore di lavoro, rimasto contumace nella fase sommaria del procedimento, dando rilevanza alla conoscenza di fatto del contenuto del provvedimento, acquisita indirettamente in altro giudizio di cui l'opponente era parte).
In caso di nullità della notifica dell'avviso di accertamento, la sanatoria per raggiungimento dello scopo, per effetto dell'impugnazione dell'atto consequenziale, può operare solo a condizione che la conoscenza dell'atto da parte del contribuente avvenga prima della scadenza del termine di decadenza previsto per l'esercizio del potere di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria.
La parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che ha definito il giudizio relativo al rilascio del permesso di soggiorno senza attendere la scadenza del termine assegnato per le note scritte sostitutive dell'udienza di discussione, che in precedenza era stata fissata con modalità cartolare).
La mancanza di una o più pagine nella copia notificata del ricorso per cassazione, il cui originale risulti tempestivamente depositato, non comporta l'inammissibilità del ricorso, ma costituisce vizio della notifica sanabile, con efficacia ex tunc, mediante nuova notifica di una copia integrale, su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di cassazione, ovvero per effetto della costituzione dell'intimato, salva la possibile concessione a quest'ultimo di un termine per integrare le sue difese. (Fattispecie nella quale il ricorso è stato notificato una prima volta mancante dell'ultima pagina nella copia notificata e, su iniziativa dello stesso ricorrente, nuovamente notificato in forma integrale, così come in tale forma intellegibile depositato in via telematica nel fascicolo, tanto da consentire al controricorrente, come stabilito dal S.C., una difesa completa e pienamente consapevole).
Nel giudizio dinanzi al giudice di pace, la costituzione con contestuale deposito di documenti non può avvenire a mezzo posta elettronica certificata, in mancanza della disciplina regolamentare prevista dall'art. 16-bis, co. 6, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 228 del 2012, nella formulazione vigente ratione temporis, in quanto il legislatore si era riservato la modalità di accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione che garantiva in via esclusiva la conoscibilità degli atti alla controparte: ne consegue che deve essere esclusa, in tale ipotesi, l'invocabilità del principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo.
In tema di sanzioni amministrative, la notificazione del verbale di accertamento mediante consegna di unico esemplare al trasgressore deve considerarsi sanata per il raggiungimento del relativo scopo - che è quello della conoscenza legale dell'atto volta all'utile predisposizione delle difese da parte del destinatario della contestazione - se il trasgressore rivesta la qualità di rappresentante del soggetto giuridico coobbligato in solido, pur in mancanza della menzione di tale qualifica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte di merito che aveva ritenuto superflua la notificazione al Comune, in quanto il verbale era stato notificato al Sindaco).
In materia di protezione internazionale, la nullità della notifica al richiedente asilo accolto in un centro del provvedimento di diniego della protezione, perché effettuata a mezzo posta e non secondo le forme prescritte dall'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, non può essere sanata per raggiungimento dello scopo da un'impugnazione tardiva, essendo invece necessaria, a tal fine, la proposizione di un'impugnazione tempestiva.
In tema di consulenza tecnica d'ufficio, nella vigenza dell'art. 16-bis, comma 9-ter, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, il deposito meramente cartaceo dell'integrazione all'elaborato peritale, senza preventiva trasmissione telematica alle parti a mezzo PEC e rituale acquisizione nel fascicolo di cancelleria, integra un'apprezzabile lesione del diritto di difesa poiché preclude alla parte la possibilità di avere piena informazione sul contenuto dell'elaborato peritale e interloquire sullo stesso, così esplicando in modo effettivo il contradditorio.
Per poterla ritenere esistente, è necessario che la notificazione acceda all'atto che si intende notificare, afferendo le ipotesi di nullità alle modalità con le quali viene portato a compimento il procedimento notificatorio, ad irregolarità dello stesso e alla sua inidoneità ad assicurare l'avvenuta comunicazione dell'atto, il quale, tuttavia, deve pur sempre costituirne l'oggetto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inesistente la notifica dell'appello del contribuente, avendo l'ente appellato dimostrato - con prove documentali la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità - la ricezione di un atto diverso).
In ipotesi di decesso del contribuente, ove l'evento sia noto all'Ufficio, la notificazione della cartella di pagamento effettuata presso il suo ultimo domicilio, indirizzata al de cuius e non nei confronti degli eredi collettivamente e impersonalmente, in assenza della comunicazione di cui all'art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973, è nulla, tuttavia, detta nullità deve ritenersi sanata, per raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c., qualora l'erede proponga tempestiva impugnazione, anche per motivi di merito, così dimostrando di aver avuto contezza del contenuto dell'atto notificato.
Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, la consulenza tecnica d'ufficio disposta senza osservare la necessaria "collegialità qualificata" ex art. 15 della l. n. 24 del 2017 è affetta da nullità rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, trattandosi di atto privo di un requisito formale indispensabile al raggiungimento dello scopo e rispondente a una specifica esigenza di carattere pubblicistico. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza basata su una consulenza tecnica affidata a una pluralità di specialisti, nessuno dei quali medico legale).
(Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte d'appello che aveva ritenuto valida la notifica del ricorso per la determinazione dell'affidamento e il mantenimento della figlia minore, effettuata mediante spedizione al vicino di casa del destinatario domiciliato per lavoro in altro comune, avendo quest'ultimo, con messaggi telefonici indirizzati alla ricorrente, espresso consapevolezza dell'esistenza del procedimento giudiziario; con la conseguenza ulteriore della rimessione degli atti di causa al giudice di prime cure).
In tema di azioni di nunciazione, il procedimento cautelare termina con l'ordinanza di accoglimento o rigetto del giudice monocratico - o del collegio in caso di reclamo - mentre il successivo processo di cognizione richiede un'autonoma domanda di merito e, ove si svolga in difetto di questa, a causa dell'erronea fissazione giudiziale di un'udienza posteriore all'ordinanza cautelare, è affetto da nullità assoluta per violazione del principio della domanda, rilevabile d'ufficio e non sanata dall'instaurazione del contraddittorio tra le parti.
Nel caso in cui l'esecuzione forzata sia fondata su un decreto ingiuntivo successivamente dichiarato esecutivo, ai sensi degli artt. 647 o 648 c.p.c., non è necessaria una nuova notifica del titolo ma il precetto deve contenere l'indicazione del provvedimento che ne ha disposto l'esecutorietà, a pena di nullità non suscettibile di sanatoria a seguito dell'acquisizione aliunde della relativa conoscenza da parte dell'intimato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso potesse ritenersi non necessaria la suddetta indicazione, in ragione del fatto che l'intimata non poteva non essere a conoscenza sia dell'ordinanza ex art. 648 c.p.c. sia della successiva sentenza che aveva rigettato l'opposizione, contro la quale aveva anche proposto appello).
L'appello avverso sentenze in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, pronunciate ai sensi dell'art. 23 della l. n. 689 del 1981, in giudizi iniziati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, ove erroneamente introdotto con ricorso anziché con citazione, è suscettibile di sanatoria, a condizione che nel termine previsto dalla legge l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte, non trovando applicazione il diverso principio, non suscettibile di applicazione al di fuori dello specifico ambito, affermato con riguardo alla sanatoria delle impugnazioni delle deliberazioni di assemblea di condominio spiegate mediante ricorso, e senza che sia possibile rimettere in termini l'appellante, non ricorrendo i presupposti della pregressa esistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale poi disatteso da un successivo pronunciamento.
Nei giudizi di impugnazione, la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili ai sensi dell'art. 331 c.p.c., qualora sia decorso oltre un anno dalla data di pubblicazione della sentenza, deve essere effettuata alla parte personalmente e non già al procuratore costituito davanti al giudice che ha emesso la sentenza impugnata. Tuttavia la notificazione fatta al procuratore, integrando una mera violazione della prescrizione in tema di forma, e non già l'impossibilità di riconoscere nell'atto la rispondenza al modello legale della sua categoria, dà luogo a una nullità sanabile, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., con conseguente operatività dei rimedi della rinnovazione (artt. 162, 291 c.p.c.) o della sanatoria (artt. 156, terzo comma, 157, 164 c.p.c.).
In tema di giudizio di cassazione, la procura speciale ad litem, da depositarsi a pena di improcedibilità ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 3, c.p.c., deve essere sottoscritta digitalmente o con segno autografo dalla parte conferente, non essendo, all'uopo, sufficiente la firma digitale "per autentica" del difensore, con la conseguenza che la mancanza di tale requisito rende il ricorso improcedibile, non essendo ammissibile la sanatoria mediante un deposito successivo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto in virtù di una procura speciale sottoscritta digitalmente dal solo difensore, sul presupposto che un metadato amministrativo, apposto dal sistema di protocollo informatico dell'ente pubblico ricorrente, non possa essere inteso come firma elettronica o digitale della parte, né potendo essere sanato il vizio attraverso il deposito informatico della procura sottoscritta digitalmente dalla parte, in uno con la memoria ex art. 378 c.p.c.).
La procura speciale alle liti rilasciata, per conto di una società esattamente indicata, con sottoscrizione illeggibile, senza che il nome del conferente (di cui si alleghi genericamente la qualità di legale rappresentante) risulti dal testo della stessa né dall'intestazione dell'atto a margine od in calce al quale sia apposta - ed altresì priva, nell'uno e nell'altra, dell'indicazione di una specifica funzione o carica del soggetto medesimo, suscettibile di renderlo identificabile attraverso i documenti di causa o le risultanze del registro delle imprese -, è affetta da nullità relativa, che la controparte deve tempestivamente opporre ex art. 157, comma 2, c.p.c., onerando così l'istante d'integrare, con la prima replica, la lacunosità dell'atto iniziale mediante la chiara e non più rettificabile indicazione del nome dell'autore della suddetta sottoscrizione, in mancanza della quale (così come in ipotesi di inadeguatezza o tardività dell'integrazione) l'invalidità della procura rende inammissibile l'atto cui accede. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso in ragione dell'irresolubile incertezza su chi avesse rilasciato la procura per conto della società ricorrente, dal momento che, a fronte dell'eccezione della controricorrente - secondo cui la relativa sottoscrizione apparteneva a colui che rivestiva la carica di legale rappresentante della società all'epoca dell'introduzione della causa di primo grado, e non già a quella del ricorso per cassazione -, la ricorrente si era limitata ad indicare il nominativo del secondo, allegando altresì la successiva procura speciale - rilasciata ai sensi dell'art. 380-bis, comma 2, ratione temporis vigente -, anch'essa recante una firma prima facie identica a quella apposta in calce alla procura afferente al ricorso).
In tema di opposizione agli atti esecutivi, l'opponente, nel dedurre la nullità o l'inesistenza della notifica del titolo, del precetto o del pignoramento, ha comunque l'onere di indicare e provare il momento - diverso dalla data della notifica ritenuta viziata - in cui ha avuto la conoscenza legale o di fatto dell'atto esecutivo opposto, in quanto la mancata dimostrazione di tale momento impedisce di verificare il rispetto del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione, con conseguente inammissibilità della stessa.
La notifica di un atto, anche di natura impositiva, predisposto da un ente pubblico e dallo stesso effettuata, quale mittente, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito internet ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla se ha raggiunto il proprio scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., consentendo al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese senza alcuna incertezza in ordine alla relativa provenienza e all'oggetto.
La parte che impugni la sentenza, deducendone la nullità per non aver potuto esporre le proprie difese in relazione ad una questione mista, di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio e sulla quale si sia fondata la decisione, non ha alcun onere di dedurre uno specifico pregiudizio, poiché la mancata assegnazione dei termini per il deposito di memorie comporta, di per sé, la nullità della sentenza, come sanzione posta a garanzia del principio costituzionale del giusto processo. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza di appello che, in relazione all'infortunio occorso ad un paziente ricoverato presso una struttura ospedaliera, aveva rigettato la domanda di manleva formulata dal nosocomio nei confronti della società assicuratrice, sulla base della questione dell'intervenuta risoluzione consensuale del contratto, rilevata d'ufficio e non indicata alle parti, che in tal modo erano state private del potere di allegazione e prova sulla stessa).
L'inosservanza dei criteri e dei limiti di redazione degli atti processuali di parte stabiliti dal d.m. n. 110 del 2023 non ne comporta l'invalidità, ma può essere valutata dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato l'eccezione di inammissibilità del controricorso che il ricorrente aveva sollevato, deducendo l'omessa numerazione dell'atto e la violazione dei margini verticali di ogni pagina).
Nei giudizi regolati dal rito del lavoro, l'omessa lettura del dispositivo all'udienza di discussione determina la nullità insanabile della sentenza per mancanza del requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto, correlato alle esigenze di concentrazione del giudizio e di immutabilità della decisione, sicché, quando l'omissione abbia riguardato la decisione assunta dal giudice d'appello, la Corte di cassazione, ove la nullità sia stata dedotta come motivo di impugnazione, deve limitarsi a dichiararne la nullità con rimessione della causa al giudice di secondo grado, senza decidere nel merito, trovando applicazione tale ultima regola, desumibile dagli art. 353 e 354 c.p.c., esclusivamente nei rapporti tra il giudizio di appello e quello di primo grado. (Nella specie, in relazione a una controversia agraria, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello, sul presupposto che, benché dal verbale dell'udienza di discussione la causa risultasse decisa come "da separato dispositivo telematico", nel fascicolo d'ufficio non vi era alcun documento telematico contenente la trascrizione del dispositivo ma solo la sentenza recante data successiva all'udienza).
In tema di equa riparazione per durata irragionevole del processo, la notifica del decreto ex art. 3, comma 4, l. n. 89 del 2001 a un ministero diverso da quello legittimato resta sanata dall'opposizione di quello legittimato, ai sensi dell'art. 4 l. n. 260 del 1958. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva rilevato come, intervenuta la notificazione del decreto al Ministero dell'Economia e delle Finanze presso l'avvocatura dello Stato, l'opposizione spiegata dal Ministero della Giustizia, da un lato escludeva l'inefficacia del decreto stesso e, dall'altro, consentiva di recuperare il contraddittorio, permettendo a tale amministrazione di difendersi nel merito, nell'ambito del giudizio di opposizione).
Nel caso in cui l'appellato si sia costituito, l'omessa prova della notifica telematica dell'appello non ne comporta l'improcedibilità, determinandosi la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che, nonostante la costituzione dell'appellato, aveva dichiarato improcedibile l'impugnazione sul presupposto che l'appellante aveva depositato la relazione di notificazione ex art. 3-bis della l. n. 53 del 1994 priva degli allegati contenenti le ricevute di accettazione e consegna).
La notificazione dell'atto di riassunzione del giudizio alla parte personalmente anziché al suo difensore costituito - come prescritto dall'art. 170, comma 1, c.p.c. e dall'art. 125, comma 3, disp. att. c.p.c. - impedisce la valida instaurazione del rapporto processuale, salvo che il destinatario della notifica si costituisca, verificandosi, in tal caso, la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo cui l'atto era diretto, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., anche quando la costituzione avvenga al solo scopo di fare valere tale vizio.
Il ricorso per cassazione che non contiene l'indicazione della sentenza o della decisione impugnata (art. 366, comma 1, n. 2 c.p.c.) può essere dichiarato inammissibile soltanto se la parte cui il ricorso è diretto non dispone di elementi sufficienti per individuare inequivocabilmente la sentenza o la decisione impugnata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'erroneo riferimento localizzante dell'organo giudiziario che aveva emesso la sentenza impugnata - CTR della Sicilia, anziché CTR del Piemonte - non determinava l'inammissibilità del ricorso, in quanto corrispondevano gli estremi identificativi del numero di RG e della sentenza e nel corpo del ricorso vi era corretto riferimento all'identificativo dell'atto impugnato).
Il contrasto tra motivazione e dispositivo che determina la nullità della sentenza ricorre solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale ricorrendo nelle altre ipotesi un mero errore materiale.(Nella specie, la S.C., ha cassato la decisione impugnata che in motivazione aveva aderito alle prospettazioni dell'appellante Ader per poi, nel dispositivo, respingerne l'appello).
In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso. (Nella specie, in relazione ad una domanda di retratto agrario, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva affermato che l'indebita estensione del quesito peritale all'accertamento di un fatto principale - la mancata alienazione dei fondi rustici nel biennio precedente - integrava una "nullità assoluta" rilevabile ex officio dal giudice).
In caso di nullità (provocata da qualunque vizio) della notifica degli avvisi di accertamento trovano applicazione, in virtù dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, le norme sulle notificazioni nel processo civile ed il relativo regime delle nullità e delle sanatorie, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare, con effetto ex tunc, la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 c.p.c.
La mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento ex artt. 2668-ter e 2668-bis c.c. determina l'improseguibilità del processo esecutivo, senza che possa operare la sanatoria di cui all'art. 156 c.p.c., perché l'omissione non produce la nullità del pignoramento, bensì la sua sopravvenuta inefficacia.
Il ricorso per cassazione, con il quale sono impugnate congiuntamente la sentenza di primo grado e l'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., deve contenere la trattazione separata delle censure indirizzate a ciascuno dei due provvedimenti, così da consentire di distinguere quale sia la critica da riferire all'uno e quale all'altro di essi, essendo in mancanza il ricorso inidoneo a raggiungere il suo scopo, che è quello della critica ai provvedimenti impugnati.
In tema di notificazione di cartella di pagamento, il termine per impugnare non decorre quando al contribuente è stata consegnata una copia della relata in bianco ed è procrastinato "in limine" sino al successivo atto del procedimento di riscossione, mentre, in caso di impugnazione della cartella, pur oltre il termine calcolato a partire dalla data di perfezionamento della notifica evincibile dalla relata a mani del notificante, il giudice non può annullarla sul presupposto della nullità insanabile della notifica, non costituendo la notifica un requisito di validità della cartella, e deve procedere alla disamina dell'impugnazione nel merito.
L'omessa comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza determina la nullità di tutti gli atti successivi del processo per violazione del principio del contraddittorio, che è dettato nell'interesse pubblico al corretto svolgimento del processo e non nell'interesse esclusivo delle parti; in tal caso, il giudice d'appello deve decidere la causa nel merito, previa rinnovazione degli atti nulli e, cioè, ammettendo le parti a svolgere tutte quelle attività che, in conseguenza della nullità, sono state loro precluse nel giudizio di primo grado. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello secondo cui la mancata comunicazione dell'ordinanza di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado non era di per sé sufficiente a configurare la suddetta nullità, sulla base dell'erronea convinzione circa la necessità di dedurre il pregiudizio concretamente subito).
La nullità della notifica dell'atto prodromico a quello oggetto di successiva impugnazione da parte del contribuente non è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., ove il vizio dedotto sia unicamente la mancata notifica dell'atto presupposto, dovendo quest'ultimo in tal caso essere oggetto di tempestiva ed autonoma impugnazione.
Il mandato alle liti conferito con procura a margine o in calce all'atto è presuntivamente riferibile all'attività difensiva compiuta con l'atto a cui accede, in ragione della specialità della procura così collocata, sicché sono irrilevanti gli eventuali errori materiali in essa contenuti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'appello per difetto di ius postulandi in quanto la procura in calce all'atto introduttivo risultava apparentemente rilasciata per un procedimento diverso, in ragione dell'erronea indicazione nel corpo di un soggetto conferente diverso da quello effettivo, il quale, però, aveva effettivamente e correttamente sottoscritto il mandato).
Il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; tale nullità si risolve in un "non motivo" del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata con l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c.. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui il ricorrente, nell'invocare l'ammissibilità dell'opposizione avverso una cartella esattoriale, fondata su ingiunzione di pagamento ex r.d. n. 639 del 1910, perché proponibile senza limiti di tempo, quando volta a contestare il difetto del titolo esecutivo, non si era confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata nella quale l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione era stata pronunciata in forza del principio per cui il debitore opponente non può far valere vizi antecedenti alla formazione del titolo).
La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale, irrilevante ai fini della sua validità, salvo che abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, traducendosi in tal caso in vizio con effetti invalidanti della sentenza stessa, per omessa pronuncia sulle domande o eccezioni delle parti, oppure per difetto di motivazione in ordine ai punti decisivi prospettati dalle parti.
La natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale civile, in particolare ove espressamente richiamati nella disciplina tributaria, sicché, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento (nella specie, avvenuta a mezzo posta direttamente da parte dell'agente della riscossione) è applicabile la sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., purché non sia intervenuta, medio tempore, la decadenza dal potere di accertamento.
Nel processo tributario, la notifica del ricorso in primo grado eseguita nei confronti di Agenzia delle Entrate - Riscossione a mezzo posta e non con la modalità telematica, pur nella vigenza dell'art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 - efficace, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 16, comma 5, del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018, dal 24 ottobre 2018 al 15 settembre 2022 e con riguardo ai ricorsi notificati dal 1 luglio 2019 - non è inesistente, ma nulla, come tale sanabile, per il principio del raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., in caso di costituzione della parte.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
Corte costituzionale
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Ordinanza n. 389/2005
Parametro
14 ottobre 2005
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 619, 163, numero 7, 164, primo comma, e combinato disposto degli artt. 166 e 167, secondo comma, del codice di procedura civile sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale di Venezia, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzional…
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art156 · fonte del testo
Iuspedia
Diritto · Norme · Conoscenza
Prima di continuare
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
FunzionalitàFanno funzionare il sitoSempre attive
StatisticheMisurano chi visitaNon usate
EsperienzaContenuti su misuraNon usata
Annunci su GoogleMisura se funzionanoSolo se acconsenti
Banner animatiAnnunci del circuito AwinSolo se acconsenti
Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari