Codice di procedura civile

Art. 615 c.p.c. — Forma dell'opposizione

[1]Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non e' ancora iniziata, si puo' proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo. Se il diritto della parte istante e' contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata. 113a 115 116 148

[2]Quando e' iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilita' dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a se' e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. ((Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione e' inammissibile se e' proposta dopo che e' stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.)) 150

Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

113a

con decorrenza dal 1 gennaio 2006

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006.

115

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio 2006".

116

Il D.L.14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006".

D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132

148

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 9) che "Le disposizioni di cui all'articolo 13, diverse da quelle indicate nel presente articolo, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando e' gia' stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita".

D.L. 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n. 119

150

Il D.L. 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n. 119 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che la modifica del comma 2 del presente articolo si applica ai procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Testo vigente dal 3 luglio 2016

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EsecuzioneVersione 0.2

Atto di pignoramento presso terzi

Pignoramento di crediti del debitore presso uno o più terzi, con intimazione al terzo, avvertimenti dell’art. 492, citazione del debitore e invito al terzo per la dichiarazione.

EsecuzioneVersione 0.1

Atto di pignoramento immobiliare

Pignoramento di beni e diritti immobiliari del debitore, con i beni indicati come chiedono l’art. 555 c.p.c. e l’art. 2826 c.c., l’ingiunzione, l’invito e gli avvertimenti dell’art. 492, la richiesta di trascrizione e la relata dell’ufficiale giudiziario.

EsecuzioneVersione 0.1

Opposizione all’esecuzione

Opposizione del debitore che contesta il diritto di procedere a esecuzione forzata: al precetto, con citazione o ricorso, o a esecuzione iniziata, con ricorso al giudice dell’esecuzione; motivi tipici già scritti e sospensione del titolo o del processo.

Corte di cassazione

43 pronunce che riguardano l’art. 615 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 13090/2026

    7 maggio 2026

    L'opposizione all'esecuzione proposta successivamente alla dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva, per mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento nel termine ventennale, ex art. 2668-ter c.c., è inammissibile, difettando l'interesse concreto ed attuale ad invocare la declaratoria di insussistenza del diritto a procedere esecutivamente con riguardo a una procedura non più pendente, in ragione dell'efficacia immediata del provvedimento dichiarativo dell'estinzione.

    Art. 615 c.p.c. · Art. 2668-ter c.c. · Art. 100 c.p.c. · Art. 617 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 12964/2026

    6 maggio 2026

    Nell'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., al pari delle altre opposizioni esecutive, caratterizzate dalla bifasicità necessaria, il thema decidendum è definito in maniera vincolante dal ricorso introduttivo della fase sommaria, con la conseguenza che non sono ammesse domande nuove - nonostante la natura normalmente autodeterminata dei diritti posti a sostegno dell'opposizione medesima - proposte con l'atto introduttivo del giudizio di merito, previsto dall'art. 616 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'inammissibilità della deduzione di questioni, proprie di un'opposizione agli atti esecutivi, svolta solo con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., nel testo ratione temporis vigente).

    Art. 615 c.p.c. · Art. 617 c.p.c. · Art. 619 c.p.c. · Art. 99 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 9607/2026

    15 aprile 2026

    In tema di recupero di spese di giustizia, la cognizione della pretesa creditoria sottostante al titolo esecutivo va attribuita, ratione materiae, al tribunale; ne consegue che l'opposizione all'esecuzione, la quale investe l'an della pretesa e dunque involge la medesima materia, non può essere radicata dinanzi al giudice di pace.

    Art. 615 c.p.c. · Art. 27 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9645/2026

    15 aprile 2026

    In tema di opposizione all'esecuzione esattoriale, qualora il debitore contesti l'unitaria pretesa esecutiva azionata mediante intimazione di pagamento su plurime cartelle, sussiste, ai fini dell'applicazione dell'art. 97 c.p.c., un interesse comune tra l'agente della riscossione e gli enti impositori che abbiano partecipato al giudizio in funzione difensiva rispetto alla medesima pretesa, indipendentemente dalla distinzione dei rispettivi ruoli sul piano sostanziale o dall'imputabilità dell'esito della lite a condotte riferibili all'uno o all'altro; con la conseguenza che la condanna solidale alle spese di lite costituisce corretta applicazione anche solo del principio di causalità, restando irrilevanti, nei rapporti con il debitore vittorioso, le questioni attinenti al riparto interno delle responsabilità tra ente creditore ed esattore.

    Art. 615 c.p.c. · Art. 97 c.p.p. · Art. 91 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 305/1998

    Questione inammissibile
    18 luglio 1998

    Manifesta inammissibilità della questione, in quanto l'ordinanza di rimessione non appare sorretta da una motivazione adeguata. Peraltro, la pronuncia richiesta, di contenuto additivo, valicherebbe i confini dei poteri attribuiti alla Corte in una materia riservata alla discrezionalità del legislatore, il quale <<può modellare liberamente gli istituti processuali col solo limite costituito dal principio di ragionevolezza>>. - V. S. nn. 31/1998, 451/1997, 295/1995. - Per la giurisprudenza costituzionale in tema di regime valevole per la pignorabilità delle pensioni, v. S. nn. 231/1989 e 55/1991, 'ex plurimis'. red.: G. Leo

    Art. 545 c.p.c. · Art. 615 c.p.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 81/1996

    Questione inammissibile
    19 marzo 1996

    È inammissibile, così come prospettata dal giudice rimettente, la questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento all'art. 24 Cost., del combinato disposto degli artt. 615, 623 e 624 cod. proc. civ. - nella parte in cui, secondo l'interpretazione consolidata in giurisprudenza ed assumibile come diritto vivente, non riconoscono al giudice dell'opposizione a precetto (ex art. 615 cit.) il potere di sospendere l'esecuzione forzata - in quanto, posto che per eliminare il 'vulnus' denunciato sussistono soluzioni molteplici ed alternative, la stessa esorbita dai limiti del sindacato esercitabile dalla Corte in relazione alla sfera di discrezionalità riservata in via esclusiva al legislatore. - V., pure, S. n. 234/1992 nonché S. n. 587/1990. red.: G. Leo

    Art. 615 c.p.c. · Art. 623 c.p.c. · Art. 624 c.p.c. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 285/1995

    Illegittimità dichiarata
    29 giugno 1995

    Nel sancire l'impignorabilità dei fondi di pertinenza delle USL vincolati al pagamento degli stipendi e competenze spettanti al personale dipendente o convenzionato e all'erogazione dei servizi sanitari individuati dal d.m. 15 ottobre 1993, l'impugnato art. 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9 (conv. in legge 18 marzo 1993, n. 67), come interpretato, nel senso letterale, dall'autorità rimettente, conferisce - in deroga ai principi generali in tema di pignoramento delle somme di pertinenza di enti pubblici - ai bilanci e agli atti amministrativi interni delle unità sanitarie, che programmano l'allocazione delle risorse finanziarie, efficacia esterna, di guisa che l'eccezione di impignorabilità è opponibile ai terzi creditori procedenti sulla semplice base di previsioni presuntive, senza una precisa determinazione delle somme occorrenti, e della loro effettiva destinazione ai fini suddetti, in data anteriore all'atto introduttivo del processo esecutivo. Perciò, nei limiti del 'petitum' formulato dal giudice 'a quò nel contestare, in riferimento ai principi di eguaglianza e ragionevolezza, il regime privilegiato per le unità sanitarie locali in tal modo introdotto nell'ordinamento, deve farsi luogo ad una dichiarazione di incostituzionalità che integri la norma censurata in termini corrispondenti alla disciplina - che meglio tutela i diritti dei creditori - stabilita con il coevo decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 (convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68) in tema di esecuzione forzata a danno degli enti locali: disciplina che, essendo la posizione giuridica di tali enti praticamente analoga a quella delle USL, bene è stata assunta a 'tertium comparationis'. Ne consegue che l'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 9 del 1993 deve essere dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che la non sottoponibilità a pignoramento delle somme destinate ai fini su indicati sia subordinata alla duplice condizione dell'adozione di una delibera, da parte dell'organo di amministrazione dell'unità sanitaria locale, che quantifichi trimestralmente il fabbisogno dell'ente per i pagamenti e i servizi suddetti, e dell'emissione dei mandati di pagamento esclusivamente in ragione dell'ordine cronologico delle fatture, come specificato nell'art. 11 del decreto-legge n. 8 del 1993. Restando assorbita, oltre alla censura avanzata - in riferimento all'art. 24 Cost. - nei confronti dello stesso art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 9, la ulteriore questione - che non ha autonoma rilevanza - sollevata nei confronti del combinato disposto di tale articolo e degli artt. 615 e 624 cod.proc.civ., in riferimento all'art. 97 Cost.. red.: S.P.

    Art. 615 c.p.c. · Art. 624 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (23)

Se ne mostrano 10 su 23, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 3 luglio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 21 agosto 2015 al 3 luglio 2016. 47 parole aggiunte.

… a se' e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. aggiunto: Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione e' inammissibile se e' proposta dopo che e' stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n. 119

    Il D.L. 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n. 119 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che la modifica del comma 2 del presente articolo si applica ai procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art615 · fonte del testo

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