Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Contratti in genere

Scioglimento del contratto

Sottovoce della voce 058 nella classificazione del Massimario

38 massime, da pronunce dal 7 gennaio 2025 al 31 maggio 2026

Massime della Corte di cassazione

38 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 17136/2026

    Risoluzione del contratto

    Vacanza "tutto compreso" - Causa concreta - Rilevanza - Impossibilità di utilizzazione della prestazione - Causa autonoma di estinzione dell'obbligazione - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.

    Nel contratto di viaggio vacanza "tutto compreso" (cd. pacchetto turistico), la sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, non imputabile al viaggiatore, che sia tale da vanificare o rendere irrealizzabile la "finalità di vacanza" che caratterizza la causa concreta del contratto, integra un'autonoma causa di estinzione dell'obbligazione che determina l'applicabilità dei rimedi restitutori, senza che l'esistenza di una copertura assicurativa, né la disciplina del recesso prevista dall'art. 41 del d.lgs. n. 79 del 2011 (codice del turismo) possano di per sé elidere la rilevanza giuridica dell'evento sopravvenuto sul piano della causa del contratto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ricondotto l'impossibilità di fruizione del viaggio organizzato - dovuta a malattia insorta poco prima della partenza - alla disciplina del recesso prevista dall'art. 41 d.lgs. n. 79 del 2011 con conseguente applicabilità delle condizioni contrattuali relative alle spese di cancellazione).

    Classificata anche sotto: Trasporti

    Rv. 679057-01Rassegna di maggio 2026, p. 184Art. 1463 c.c. · Art. 41 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 16981/2026

    Recesso convenzionale condizionato - Estremi - Conseguenze.

    In tema di recesso convenzionale del contratto, la facoltà di recesso non può essere esercitata se non alle condizioni e nei modi consensualmente stabiliti, con la conseguenza che se le pattuizioni ammettono il recesso condizionato a una prestazione del recedente, sia che quest'ultima abbia il contenuto d'indennizzo o di prezzo dello ius poenitendi, sia che si risolva in un'obbligazione restitutoria o, comunque, avente contenuto diverso da quello indennitario, il recesso non ha effetto se la prestazione non è stata adempiuta.

    Rv. 678979-01Rassegna di maggio 2026, p. 125Art. 1373 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 16917/2026

    Risoluzione del contratto

    Domanda giudiziale di risoluzione - Pluralità di domande contrapposte - Rilievo della domanda successiva ai fini della decorrenza.

    Qualora siano proposte contrapposte domande giudiziali di risoluzione del contratto, ciascuna fondata sull'inadempimento dell'altra parte, e tali domande vengano entrambe respinte, gli effetti della risoluzione pronunciata in ragione della reciprocità delle domande decorrono dal momento della proposizione dell'ultima di esse.

    Rv. 678928-01Rassegna di maggio 2026, p. 123Art. 1453 c.c. · Art. 1458 c.c. · Art. 1463 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 16628/2026

    Risoluzione del contratto › Per inadempimento › Rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione › Imputabilità dell'inadempimento, colpa o dolo › Effetti della risoluzione

    Risoluzione di compravendita - Effetti sulle prestazioni restitutorie - Collegamento - Esecuzione contestuale - Necessità.

    In tema di risoluzione di compravendita, le reciproche prestazioni restitutorie delle parti che conseguono allo scioglimento del contratto sono tra loro collegate sinallagmaticamente e vanno eseguite contestualmente, all'esito del passaggio in giudicato della pronuncia costitutiva di risoluzione, sicché l'una non può essere pretesa se l'altra non sia adempiuta, salve deroghe espressamente giustificate e richieste.

    Classificata anche sotto: Vendita

    Rv. 679147-03Rassegna di maggio 2026, p. 119Art. 1453 c.c. · Art. 1493 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 16628/2026

    Risoluzione del contratto › Per inadempimento › Rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione › Imputabilità dell'inadempimento, colpa o dolo › Effetti della risoluzione

    Spese e pagamenti da rimborsarsi all'acquirente - Collegamento diretto e immediato con la compravendita stipulata - Necessità - Interessi passivi del mutuo contratto dal compratore - Oneri accessori per la cancellazione dell'ipoteca - Esclusione.

    In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, in caso di risoluzione del contratto, le spese e i pagamenti legittimamente fatti, che il venditore deve rimborsare al compratore, devono essere collegati direttamente e immediatamente alla vendita stipulata, sicché non vi rientrano gli interessi passivi del mutuo contratto dal compratore per l'acquisto dell'immobile e gli oneri accessori per la cancellazione dell'ipoteca.

    Classificata anche sotto: Vendita › Obbligazioni del venditore

    Rv. 679147-04Rassegna di maggio 2026, p. 119Art. 1225 c.c. · Art. 1453 c.c. · Art. 1475 c.c. · Art. 1493 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 15770/2026

    Risoluzione del contratto › Per inadempimento › Rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione › Imputabilità dell'inadempimento, colpa o dolo › Importanza dell'inadempimento

    Termine non essenziale - Diffida - Mancanza - Inosservanza del termine - Importanza dell'inadempimento - Configurabilità - Accertamento del giudice di merito - Contenuto.

    L'inosservanza di un termine non essenziale previsto dalle parti per l'adempimento di un'obbligazione, pur impedendo, in mancanza di una diffida ad adempiere, la risoluzione di diritto ex art. 1457 c.c., non esclude la risolubilità del contratto, a norma dell'art. 1453 c.c., se si traduce in un inadempimento di non scarsa importanza, ossia se il ritardo superi ogni ragionevole limite di tolleranza; il relativo accertamento costituisce apprezzamento discrezionale del giudice di merito, che va condotto in relazione all'oggetto ed alla natura del contratto, al comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto ed al persistente interesse dell'altro contraente alla prestazione dopo un certo tempo.

    Rv. 678916-01Rassegna di maggio 2026, p. 99Art. 1453 c.c. · Art. 1454 c.c. · Art. 1455 c.c. · Art. 1457 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 14314/2026

    Risoluzione del contratto › Per inadempimento › Rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione › Imputabilità dell'inadempimento, colpa o dolo › Rapporti tra domanda di risoluzione e di adempimento

    Divieto di richiedere l'adempimento quando sia stata già chiesta la risoluzione - Portata - Limiti - Formulazione della domanda di risoluzione in via subordinata a quella di adempimento - Ammissibilità.

    In tema di risoluzione per inadempimento, il divieto di richiedere l'adempimento quando sia stata già chiesta la risoluzione, stabilito dall'art. 1453, comma 2, c.c., non preclude la proposizione contestuale della domanda di risoluzione in via principale e di quella di adempimento in via subordinata.

    Rv. 678538-01Rassegna di maggio 2026, p. 87Art. 1453 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13010/2026

    Risoluzione del contratto › Per inadempimento › Rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione › Imputabilità dell'inadempimento, colpa o dolo › Adempimento dopo la domanda

    Risoluzione del contratto per inadempimento - Adempimento successivo alla domanda giudiziale - Obbligo relativo - Persistenza - Conseguenze - Fattispecie.

    Il divieto per il debitore di adempiere la propria obbligazione dopo la proposizione della domanda di risoluzione - divieto che si basa sulla mancanza di interesse del creditore ad ottenere l'adempimento - non è assoluto, presupponendo la fondatezza di tale domanda in base ai fatti dedotti, con la conseguenza che, nel caso in cui la domanda non sia fondata, per cui il comportamento del debitore anteriore alla domanda non giustifichi il disinteresse del creditore all'adempimento, lo stesso debitore non è esonerato dall'obbligo di adempiere (o di farne congrua offerta); ne deriva, ulteriormente, che il persistente inadempimento del debitore può, nei contratti di durata, può incidere sulla gravità di tale contegno, legittimando l'accoglimento della domanda di risoluzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva riconosciuto l'obbligo per il mutuatario, anche in pendenza della domanda di risoluzione, di continuare a corrispondere le rate alle scadenze stabilite secondo l'originario piano di ammortamento o, quanto meno, offrire la somma dovuta, così da costituire in mora l'istituto di credito mutuante).

    Rv. 678992-01Rassegna di maggio 2026, p. 28Art. 1453 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 10373/2026

    Risoluzione del contratto › Per eccessiva onerosità

    Eccessiva onerosità sopravvenuta - Risoluzione ex art. 1467 c.c. - Applicabilità al contratto preliminare - Ammissibilità - Fondamento - Valutazione dell’alterazione sopravvenuta del sinallagma - Riferimento alle prestazioni del contratto definitivo - Sussistenza.

    Risoluzione del contratto › Per eccessiva onerosità › Contratto con prestazioni corrispettive

    Il rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c. è applicabile anche al contratto preliminare perché quest'ultimo ben può ricondursi allo schema ed al meccanismo del contratto ad esecuzione differita, cosicché, in tal caso, la valutazione circa la sopravvenienza dell'alterazione del sinallagma deve fare riferimento al regolamento fissato per l'adempimento delle prestazioni corrispettive nel contratto definitivo.

    Rv. 678049-01Rassegna di marzo 2026, p. 167Art. 1351 c.c. · Art. 1467 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 10095/2026

    Rescissione › Azione generale di rescissione per lesione

    Contratti ad esecuzione continuata o periodica - Pronuncia di rescissione - Effetto liberatorio ed effetto restitutorio - Fondamento.

    In tema di contratti ad esecuzione continuata o periodica, la pronuncia di rescissione produce l'effetto liberatorio ex nunc delle prestazioni non ancora eseguite e l'effetto restitutorio delle prestazioni già eseguite limitatamente alla parte eccedente la controprestazione, poiché il vizio rescissorio incide sulla causa del negozio.

    Rv. 677914-01Rassegna di marzo 2026, p. 165Art. 1447 c.c. · Art. 1448 c.c. · Art. 2033 c.c.Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da Iuspedia.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da Iuspedia.

  • Sentenza n. 8/2023Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2033 c.c.

    Dispositivo: riuniti i giudizi 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2033 del codice civile, sollevate, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale ordinario di Lecce, sezione lavoro, con l'ordinanza iscritta al n. 29…

  • Ordinanza n. 77/2014Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 1385 c.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1385, secondo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 3, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Tivoli, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2014. F.to: Gaetano SILV…

  • Ordinanza n. 248/2013Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 1385 c.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1385, secondo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento all'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Tivoli, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2013. F.to: Ga…

  • Sentenza n. 166/1996Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2033 c.c.

    Dispositivo: Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 11-quinquies del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito i…

  • Ordinanza n. 348/1992Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2033 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2033 del codice civile in relazione all'art. 21 del decreto ministeriale 20 febbraio 1974 (Regolamento per l'esecuzione della legge 2 febbraio 1973, n. 12, concernente natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trat…

  • Ordinanza n. 368/1989Altro esito

    Questione giudicata su: Art. 2033 c.c.

    Dispositivo: Ordina restituirsi gli atti al Pretore di La Spezia. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 27 giugno 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI

  • Ordinanza n. 854/1988Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2033 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 80, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia), 19, legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilanc…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 12, da gennaio 2025 a maggio 2026. Fonti e metodologia

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