Codice civile

Art. 1175 c.c. — Comportamento secondo correttezza

Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza, ((...)).

Testo vigente dal 10 novembre 1944

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Corte di cassazione

30 pronunce che riguardano l’art. 1175 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 15957/2026

    24 maggio 2026

    In tema di responsabilità per attività medico-chirurgica, il diritto ad esprimere un consapevole consenso informato prima di un intervento di chirurgia estetica, quale trattamento facoltativo volto ad eliminare o attenuare un inestetismo e non obbligatorio in termini di tutela della salute, comporta che, ove il paziente non sia stato adeguatamente informato riguardo ai possibili esiti, anche in ordine al risultato estetico che da esso possa scaturire, si deve presuntivamente ritenere che il consenso non sarebbe stato prestato se l'informazione fosse stata offerta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, rilevata l'assenza di informazione circa la possibilità che un intervento di "simmetrizzazione delle mammelle", effettuato a distanza di soli due anni da uno precedente, determinasse un peggioramento dell'aspetto fisico, aveva ritenuto presuntivamente che il consenso non sarebbe stato prestato e, conseguentemente, risarcito il danno da lesione dell'integrità psico-fisica).

    Art. 1175 c.c. · Art. 1176 c.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 1223 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 15631/2026

    21 maggio 2026

    L'abuso di dipendenza economica di cui all'art. 9 della l. n. 192 del 1998, riferibile anche a tipi contrattuali non riconducibili alla subfornitura, non può ravvisarsi nell'attività svolta dal visurista per una società di informazioni commerciali, in quanto la possibilità di reperire alternative soddisfacenti sul mercato, rivolgendosi ad altri soggetti quali notai e banche, denota la mancanza di un eccessivo squilibrio di diritti ed obblighi tra le parti.

    Art. 1175 c.c. · Art. 1322 c.c. · Art. 1375 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14320/2026

    14 maggio 2026

    Il principio di buona fede oggettiva, nella sua duplice specificazione come regola di lealtà e come canone di salvaguardia, non ha una portata limitata al momento esecutivo del contratto, ma costituisce, analogamente al dovere di diligenza, criterio legale di determinazione della prestazione che ne forma oggetto, in funzione della sua conformazione all'interesse creditorio, con la conseguenza che la sua violazione rileva in sede esecutiva come fattispecie di inesatto adempimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, interpretando la clausola di un contratto di ormeggio, che prevedeva la possibilità di variazione del posto barca con altro avente "le medesime caratteristiche dimensionali", nel senso che la concedente fosse obbligata ad attribuire un posto sostitutivo avente le medesime caratteristiche anche qualitative del precedente, aveva ravvisato l'inadempimento nella condotta di sostituzione del posto barca con altro avente caratteristiche qualitative deteriori).

    Art. 1175 c.c. · Art. 1174 c.c. · Art. 1374 c.c. · Art. 1375 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 13945/2026

    13 maggio 2026

    Sebbene la disciplina antiriciclaggio, di cui al d.lgs. n. 231 del 2007, abbia natura prevalentemente pubblicistica, essendo posta a presidio dell'interesse generale all'integrità del sistema finanziario, tuttavia la sua violazione da parte della banca può, in determinate condizioni, assumere rilievo anche sul piano privatistico, qualora gli obblighi di comportamento da essa imposti - integrando al contempo doveri di correttezza, buona fede e protezione ex artt. 1175, 1375 e 1218 c.c. - si innestino nel contenuto del rapporto contrattuale con il cliente e il loro inadempimento da parte dell'istituto di credito si traduca in una condotta colposamente agevolatrice di operazioni illecite o dannose e ciò a prescindere dai mancati rilievi da parte degli organi preposti alla vigilanza del settore. (Fattispecie in materia di responsabilità della banca per mancata segnalazione e mancata interruzione del rapporto di credito a fronte di evidenti e ripetute operazioni sospette).

    Art. 1175 c.c. · Art. 1375 c.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 2043 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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Citate insieme nelle massime

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Il codice civile, pur considerando preminente la posizione del creditore, ha ritenuto, nell'art. 1175, di imporgli un dovere di correttezza, e di parificarne la situazione, da tal riflesso, a quella fatta al debitore: il debitore, per il medesimo art. 1175, è infatti tenuto a identico contegno. La correttezza è uno stile morale della persona, che indica spirito di lealtà, abito virile di fermezza, di chiarezza e di coerenza, fedeltà e rispetto a quei doveri che, secondo la coscienza generale, devono essere osservati nei rapporti tra consociati. Ma la correttezza che impone l'art. 1175 citato non è soltanto un generico dovere di condotta morale; è un dovere giuridico qualificato dall'osservanza dei principi di solidarietà corporativa a cui il codice, nell'articolo richiamato espressamente rinvia. Questo dovere di solidarietà nasce e deve nascere dal fatto di sentirsi membri, con pari dignità morale, di quei grande organismo che è la società nazionale; esso non è che il dovere di comportarsi in modo da non ledere l'interesse altrui fuori dei limiti della legittima tutela dell'interesse proprio, in maniera che, non soltanto l'atto di emulazione ne risulta vietato (art. 833), ma ogni atto che non implica il rispetto equanime dell'interesse dei terzi, ogni atto di esercizio del diritto che, nell'esclusivo e incivile perseguimento dell'interesse proprio, urti contro l'interesse pubblico al coordinamento delle sfere individuali. Il conflitto tra contrastanti interessi individuali rimane risolto sul terreno di un preciso adeguamento reciproco, dominato e chiarito dalla calda luce della dottrina fascista, che lega gli interessi di tutti in unione indissolubile. Si suole parlare di solidarietà degli interessi della produzione o di solidarietà tra i fattori della produzione; ma la solidarietà tra singoli interessi individuali è un'ulteriore conseguenza della concezione unitaria della Nazione, consacrata nella dichiarazione I della Carta del lavoro. L'interesse privato, in una legge di coordinamento e di collaborazione, quale è quella che si trae dal principio corporativo, deve animarsi delle ragioni della generalità, per conciliarsi con l'interesse degli altri soggetti. Da ciò l'assunzione, nel rapporto obbligatorio, di un contenuto di solidarietà, che impone la contemporanea protezione di ogni interesse, nelle sue esigenze essenziali, in confronto ad altro fattore concorrente. Trasferito tale concetto di solidarietà nell'ambito del rapporto obbligatorio, si affievolisce in questo ogni dato egoistico, e si richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto, riguardo all'interesse del creditore. Quale sia in concreto il contenuto del dovere di correttezza il nuovo codice non dice, avendo preferito una formula elastica che ammette adattamenti con riferimento a singole situazioni di fatto; e così quando incide, ad esempio, nell'orbita di rapporti professionali è ovvio che la sua nozione si precisa alla stregua degli usi relativi all'attività alla quale si deve aver riguardo nell'ipotesi specifica (art 2598 n. 3). DELL'ADEMPIMENTO E DELL'INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI. Dell'adempimento in generale.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 558

Che cosa è cambiato dal 10 novembre 1944

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 10 novembre 1944. 7 parole tolte.

Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza, tolto: in relazione ai principi della solidarieta' corporativaaggiunto: ....

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1175 · fonte del testo

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