Art. 1175 c.c. — Comportamento secondo correttezza
Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza, ((...)).
Testo vigente dal 10 novembre 1944
Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza, ((...)).
Testo vigente dal 10 novembre 1944
30 pronunce che riguardano l’art. 1175 c.c., dalle Rassegne del Massimario.
In tema di responsabilità per attività medico-chirurgica, il diritto ad esprimere un consapevole consenso informato prima di un intervento di chirurgia estetica, quale trattamento facoltativo volto ad eliminare o attenuare un inestetismo e non obbligatorio in termini di tutela della salute, comporta che, ove il paziente non sia stato adeguatamente informato riguardo ai possibili esiti, anche in ordine al risultato estetico che da esso possa scaturire, si deve presuntivamente ritenere che il consenso non sarebbe stato prestato se l'informazione fosse stata offerta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, rilevata l'assenza di informazione circa la possibilità che un intervento di "simmetrizzazione delle mammelle", effettuato a distanza di soli due anni da uno precedente, determinasse un peggioramento dell'aspetto fisico, aveva ritenuto presuntivamente che il consenso non sarebbe stato prestato e, conseguentemente, risarcito il danno da lesione dell'integrità psico-fisica).
Art. 1175 c.c. · Art. 1176 c.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 1223 c.c.
L'abuso di dipendenza economica di cui all'art. 9 della l. n. 192 del 1998, riferibile anche a tipi contrattuali non riconducibili alla subfornitura, non può ravvisarsi nell'attività svolta dal visurista per una società di informazioni commerciali, in quanto la possibilità di reperire alternative soddisfacenti sul mercato, rivolgendosi ad altri soggetti quali notai e banche, denota la mancanza di un eccessivo squilibrio di diritti ed obblighi tra le parti.
Art. 1175 c.c. · Art. 1322 c.c. · Art. 1375 c.c.
Il principio di buona fede oggettiva, nella sua duplice specificazione come regola di lealtà e come canone di salvaguardia, non ha una portata limitata al momento esecutivo del contratto, ma costituisce, analogamente al dovere di diligenza, criterio legale di determinazione della prestazione che ne forma oggetto, in funzione della sua conformazione all'interesse creditorio, con la conseguenza che la sua violazione rileva in sede esecutiva come fattispecie di inesatto adempimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, interpretando la clausola di un contratto di ormeggio, che prevedeva la possibilità di variazione del posto barca con altro avente "le medesime caratteristiche dimensionali", nel senso che la concedente fosse obbligata ad attribuire un posto sostitutivo avente le medesime caratteristiche anche qualitative del precedente, aveva ravvisato l'inadempimento nella condotta di sostituzione del posto barca con altro avente caratteristiche qualitative deteriori).
Art. 1175 c.c. · Art. 1174 c.c. · Art. 1374 c.c. · Art. 1375 c.c.
Sebbene la disciplina antiriciclaggio, di cui al d.lgs. n. 231 del 2007, abbia natura prevalentemente pubblicistica, essendo posta a presidio dell'interesse generale all'integrità del sistema finanziario, tuttavia la sua violazione da parte della banca può, in determinate condizioni, assumere rilievo anche sul piano privatistico, qualora gli obblighi di comportamento da essa imposti - integrando al contempo doveri di correttezza, buona fede e protezione ex artt. 1175, 1375 e 1218 c.c. - si innestino nel contenuto del rapporto contrattuale con il cliente e il loro inadempimento da parte dell'istituto di credito si traduca in una condotta colposamente agevolatrice di operazioni illecite o dannose e ciò a prescindere dai mancati rilievi da parte degli organi preposti alla vigilanza del settore. (Fattispecie in materia di responsabilità della banca per mancata segnalazione e mancata interruzione del rapporto di credito a fronte di evidenti e ripetute operazioni sospette).
Art. 1175 c.c. · Art. 1375 c.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 2043 c.c.
In tema di contratto di agenzia, il portafoglio clienti costituisce elemento essenziale dell'attività promozionale dell'agente, sicché le variazioni operate dal preponente, pur consentite dagli accordi economici collettivi, devono essere previste entro limiti predeterminati ed esercitate nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede; in tale prospettiva, il requisito della determinatezza o determinabilità dell'oggetto dell'obbligazione impone la preventiva conoscibilità dell'impegno assunto e dei criteri della sua determinazione.
Art. 1175 c.c. · Art. 1346 c.c. · Art. 1375 c.c. · Art. 1742 c.c.
L'entità della caparra confirmatoria, se contenuta nei limiti della prestazione garantita, non può determinare la nullità totale o parziale della clausola che la prevede per contrasto con l'art. 2 cost. e la buona fede oggettiva, perché, avendo la caparra natura di pagamento anticipato, la sua misura è limitata ex lege entro la soglia del corrispettivo dovuto quale prestazione principale, e ciò ne esclude intrinsecamente la manifesta eccessività e la necessità di ricondurla ad equità.
Art. 1175 c.c. · Art. 1418 c.c. · Art. 1384 c.c. · Art. 1385 c.c.
In tema di distanze legali, nel caso in cui la violazione abbia carattere particolarmente contenuto, non è configurabile né una carenza di interesse ad agire, né un abuso del diritto, o un atto emulativo, nella domanda del soggetto che invochi la tutela del suo diritto dominicale, non sussistendo alcun margine di tolleranza nella applicazione da parte del giudice delle norme in materia di distanze, attese le finalità pubblicistiche che ispirano le predette disposizioni.
Art. 1175 c.c. · Art. 2 cost. · Art. 873 c.c. · Art. 833 c.c.
Il principio di correttezza e buona fede - il quale, secondo la Relazione ministeriale al codice civile, "richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore" - deve essere inteso in senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 della Costituzione, che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per sé, un danno risarcibile (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza della corte d'appello che aveva configurato la responsabilità, per violazione delle regole di correttezza e buona fede, di una banca la quale - contravvenendo alla prassi contrattuale, invalsa tra le parti, di consentire l'operatività del conto corrente indipendentemente dal rispetto dei limiti dell'affidamento - non aveva dato corso ai bonifici a favore di terzi, in ragione di un modesto sconfinamento del fido).
Art. 1175 c.c. · Art. 1375 c.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 1223 c.c.
In tema di prescrizione, l'inerzia del titolare del diritto, quale fatto giuridico rilevante ai sensi dell'art. 2934 c.c., deve essere valutata alla luce dei canoni di correttezza e buona fede oggettiva che governano il rapporto obbligatorio, sicché è abusivo l'esercizio dell'eccezione allorché la condotta del debitore abbia ingenerato nel creditore un ragionevole affidamento circa la non necessità di agire tempestivamente, mostrandosi complessivamente incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto operante la prescrizione semestrale ex art. 438 cod. nav., nonostante il vettore, a seguito della denuncia del sinistro, avesse avviato e coltivato trattative risarcitorie e disposto accertamenti tecnici tramite propri ausiliari, per poi eccepire la prescrizione solo all'esito negativo delle stesse e all'instaurazione del giudizio).
Art. 1175 c.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 1375 c.c. · Art. 2934 c.c.
In tema di subfornitura, il divieto ex art. 9 l. n. 192 del 1998 non concerne ogni situazione di dipendenza economica, ma solo quella abusivamente sfruttata dalla parte dominante, per trarne profitti ulteriori da quelli derivanti dal legittimo esercizio della propria autonomia negoziale, cosicché, ai fini di verificarne l'esistenza, è necessario accertare, quanto alla dipendenza economica, se via sia uno squilibrio eccessivo tra le parti e non una mera asimmetria di diritti e di obblighi e se l'altro contraente sia realmente privo di alternative economiche sul mercato e, quanto all'abuso, se vi sia una condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero l'intenzionalità di vessare l'altra impresa per fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante, in quanto volta essenzialmente a cagionare un pregiudizio altrui.
Art. 1175 c.c. · Art. 1322 c.c. · Art. 1375 c.c. · Art. 41 cost.
Alla nomina del direttore scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), pur nella specialità della disciplina - che configura la scelta da parte del Ministro della salute come connotata da un alto tasso di discrezionalità - si applicano i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di incarichi dirigenziali, atteso che il Ministro è pur sempre soggetto, oltre che ai vincoli procedurali espressamente previsti dalla legge, ai principi di buona fede e correttezza, con i quali viene data attuazione ai principi di cui all'art. 97 Cost., che impongono una valutazione comparativa con gli altri candidati inseriti nella rosa selezionata dalla commissione che sia sorretta da una congrua motivazione circa i criteri seguiti e le ragioni giustificatrici della scelta adottata.
Art. 1175 c.c. · Art. 19 TU pubblico impiego · Art. 1375 c.c. · Art. 97 cost.
Il notaio incaricato della stipula di un atto di compravendita immobiliare risponde dei danni patiti dall'acquirente a causa dell'assenza nell'immobile dei requisiti per il rilascio del certificato di abitabilità, a nulla rilevando che la mancanza di quei requisiti potesse essere agevolmente accertata dall'acquirente stesso, quando non sia dimostrato che il professionista abbia informato il cliente di tale situazione e delle sue possibili conseguenze. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità del notaio nonostante questi avesse omesso di informare l'acquirente circa la reale destinazione d'uso - di deposito invece che di civile abitazione - dell'immobile compravenduto e della conseguente mancanza di abitabilità).
Art. 1175 c.c. · Art. 1375 c.c. · Art. 2236 c.c. · Art. 24 Testo unico in materia edilizia. (Testo A)
In tema di responsabilità per attività medico-chirurgica, al fine di permettere al paziente l'espressione di un consenso informato al trattamento sanitario, il medico deve fornire informazioni dettagliate in merito alle alternative praticabili e alla natura, portata ed estensione dell'intervento, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, le quali bene possono essere contenute in un modulo prestampato, la cui idoneità, ai fini della completezza ed effettività del consenso, va esclusa ove il contenuto del modulo sia generico. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva immotivatamente ritenuto idoneamente prestato il consenso ad un intervento di isterectomia, nonostante il modulo sottoscritto non contenesse alcuna informazione circa l'esistenza di trattamenti alternativi né in merito ai rischi e alle complicanze possibili).
Art. 1175 c.c. · Art. 1176 c.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 1223 c.c.
La responsabilità dell'ente previdenziale di diritto privato per aver reso all'assicurato informazioni inesatte, inerenti alla sua posizione assicurativa, può configurarsi solo laddove l'inesattezza concerna dati di fatto, che esulano dalla sfera di controllo dell'interessato e che spetta all'Ente attestare, rispetto ai quali è predicabile un legittimo affidamento nella veridicità delle notizie comunicate, e non anche in caso di erronea interpretazione della normativa applicabile, la cui corretta esegesi non è appannaggio esclusivo degli enti previdenziali, pubblici e privati. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che aveva escluso la responsabilità di INARCASSA per aver erroneamente prospettato all'assicurato l'inapplicabilità di una normativa più favorevole, peraltro esplicitando – e così consentendo di vagliare criticamente - le giustificazioni dell'orientamento prescelto).
Art. 1175 c.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 1176 c.c. · Art. 54 Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
In tema di selezione del personale, la discrezionalità del datore di lavoro nella gestione dell'impresa, pur non sindacabile nel merito, deve essere esercitata, per non degenerare in arbitrio, nell'osservanza degli obblighi generali di correttezza e buona fede, i quali impongono, anche al fine di assicurare parità di trattamento tra i lavoratori, trasparenza nelle procedure e nei criteri di scelta adottati, con la conseguenza che integra inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile, la condotta del datore di lavoro che abbia omesso di fornire, anche in sede giudiziale, i criteri e le motivazioni seguite in fase di assunzione nella scelta del personale ritenuto idoneo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto integrare inadempimento contrattuale la condotta del datore di lavoro, il quale, a fronte di un accordo sindacale di incremento dei livelli occupazionali, sia mediante trasformazione di contratti da part time a full time, sia attraverso un piano di nuove assunzioni, non aveva esplicitato i criteri con i quali si era proceduto ad accogliere, tra i vari dipendenti che ne avevano fatto domanda, l'istanza di trasformazione e all'assunzione di nuovi dipendenti).
Art. 1175 c.c. · Art. 41 cost. · Art. 30 Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile · Art. 1375 c.c.
In tema di contratto di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui il patto accessorio di gestione della lite - che ha una causa mista, riconducibile ai contratti di mandato, transazione, assicurazione e al contratto d'opera - subordini l'eventuale transazione con il danneggiato all'autorizzazione dell'assicurato, il diniego da parte di quest'ultimo deve essere espresso conformemente al canone di buona fede, tenendo conto, cioè, anche dell'interesse dell'assicuratore a scongiurare l'eventualità - cui non corrisponde alcun vantaggio per l'assicurato - di corrispondere un indennizzo più elevato per la quota di rischio non coperta dalla franchigia contrattuale.
Art. 1175 c.c. · Art. 1366 c.c. · Art. 1375 c.c. · Art. 1711 c.c.
In tema di pubblico impiego privatizzato, l'esistenza di leciti rapporti personali extralavorativi tra dipendente e superiore non rileva ai fini della valutazione delle condotte degli interessati e della legittimità degli atti gestori, salvo il caso delle selezioni comportanti valutazioni discrezionali dei candidati per l'attribuzione di incarichi di rilievo (come quello di posizione organizzativa), nelle quali la P.A., alla stregua dei principi di buona fede e correttezza, deve assicurare l'imparzialità di chi è preposto alla scelta, trovando applicazione le regole di cui all'art. 51 c.p.c., compresa l'ipotesi atipica di cui al comma 2, che impone di evitare l'assunzione della decisione da parte di chi ha con taluno un rapporto personale di tale intensità da far sospettare che il giudizio non sia improntato al rispetto dei menzionati principi.
Art. 1175 c.c. · Art. 97 cost. · Art. 51 c.p.c. · Art. 1375 c.c.
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la disposizione di cui all'art. 21-quater del d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015 - che autorizza il Ministero della Giustizia a indire procedure selettive interne per la progressione di carriera dei dipendenti in possesso dei requisiti di legge - ha natura meramente programmatica e non attribuisce, dunque, alcun diritto agli interessati, di modo che non può riconoscersi natura perentoria al termine del 30 giugno del 2019, contemplato dal successivo accordo sindacale del 26 aprile 2017 per la definizione della procedura, essendo subordinato l'impegno assunto dall'Amministrazione con tale accordo al rispetto di quanto previsto dal suddetto art. 21-quater.
Art. 1175 c.c. · Art. 1375 c.c.
La condotta illecita extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare, dal momento che il lavoratore è tenuto all'adempimento non solo degli obblighi tipicamente connessi all'esecuzione della prestazione ma anche di quelli ulteriori, accessori e complementari rispetto ai primi, che trovano la loro fonte nei doveri di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., la cui violazione è suscettibile di integrare giusta causa di licenziamento ove abbia un riflesso - sia pure solo potenziale - sulla funzionalità del rapporto, compromettendo irrimediabilmente l'aspettativa di un futuro puntuale adempimento dell'obbligazione lavorativa, ovvero sia idonea ad arrecare grave pregiudizio (anche non necessariamente di ordine economico) agli scopi aziendali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva giudicato legittimo il licenziamento intimato al dipendente che svolgeva, quale iscritto alla Federazione Italiana Pesistica, attività fisiche incompatibili con le limitazioni prescrittegli dal medico aziendale ai fini della idoneità allo svolgimento delle specifiche mansioni cui era adibito).
Art. 1175 c.c. · Art. 2119 c.c. · Art. 1375 c.c.
L'art. 25 del c.c.l. per i dirigenti di aziende FCA e CNH del 12 marzo 2016 si deve interpretare nel senso che, subordinando l'erogazione dell'indennità supplementare al dirigente licenziato alla sua rinuncia all'impugnazione del licenziamento mediante conciliazione sindacale, stabilisce una condizione sospensiva non identificabile con una condizione potestativa semplice, con conseguente applicabilità della finzione di avveramento di cui all'art. 1359 c.c.. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto l'indennità al dirigente licenziato nonostante la mancata sottoscrizione della conciliazione, ritenendo applicabile la finzione di avveramento ex art. 1359 c.c. in base al comportamento, contrario a buona fede, tenuto dal datore di lavoro, il quale, in pendenza della condizione, non aveva riscontrato i solleciti del dirigente in ordine al tempo e luogo della sottoscrizione della conciliazione, evidenziando così un interesse contrario al verificarsi della condizione medesima).
Art. 1175 c.c. · Art. 1359 c.c. · Art. 1375 c.c. · Art. 1353 c.c.
In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la valutazione inerente all'impossibilità per il datore di lavoro di ricollocare il lavoratore va effettuata con riferimento all'organizzazione aziendale relativa al momento in cui il licenziamento stesso è stato intimato, restando irrilevanti tutte le circostanze sopravvenute e non prevedibili, estranee alla sfera volitiva del datore di lavoro, anche se verificatesi in pendenza del periodo di preavviso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento, valorizzando - ai fini della valutazione del rispetto dell'obbligo di repêchage - le dimissioni di un altro dipendente, avvenute nove mesi dopo il recesso).
Art. 1175 c.c. · Art. 2103 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 3 Licenziamenti individuali
In tema di responsabilità per attività medico-chirurgica, l'omessa sottoscrizione da parte dei sanitari del modulo di consenso informato non integra, di per sé, lesione del diritto all'informazione sanitaria, non solo perché detto modulo, anche ai sensi dell'art. 1, comma 4, della l. n. 219 del 2017, ha solo la finalità di documentazione dell'avvenuta prestazione del consenso da parte del paziente, sicché la sua sottoscrizione determina l'imputazione dell'atto a chi lo sottoscrive ma lascia impregiudicato il profilo funzionale della sua idoneità a consentire l'esplicazione del diritto all'autodeterminazione sanitaria, ma anche perché detta manifestazione di consenso, pur basata sull'alleanza terapeutica cui deve ispirarsi il rapporto medico-paziente, non può essere trattata alla stregua di un atto negoziale che prelude al raggiungimento di un accordo.
Art. 1175 c.c. · Art. 1 biotestamento · Art. 1176 c.c. · Art. 1218 c.c.
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la P.A., in presenza di pronunce giurisdizionali ottenute da suoi dipendenti, passate in giudicato e fra loro in contrasto in ordine alla validità di una procedura finalizzata al conseguimento di una superiore fascia retributiva, nell'estendere a tutti gli interessati gli effetti delle eventuali decisioni di annullamento della relativa graduatoria incontra l'unico limite - ricavabile dall'art. 97 Cost. e dai principi di correttezza e buona fede - rappresentato dall'obbligo di tenere una condotta omogenea verso tutti i partecipanti e di rispettare le sentenze, già divenute definitive, favorevoli a chi detta procedura abbia contestato, trattandosi di atto gestorio di diritto privato del rapporto di lavoro posto in essere dal datore nell'esercizio dei suoi poteri.
Art. 1175 c.c. · Art. 2909 c.c. · Art. 1375 c.c. · Art. 97 cost.
Ai fini della valutazione della manifesta eccessività della clausola penale ai fini dell'art. 1384 c.c., il criterio di riferimento per il giudice è costituito dall'interesse del creditore all'adempimento e, cioè, dall'effettiva incidenza dell'inadempimento sullo squilibrio delle prestazioni da valutarsi in relazione alla situazione esistente al momento dell'applicazione poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c., conformativi dell'istituto della riduzione equitativa.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva escluso l'iniquità della clausola penale valutandola esclusivamente in relazione al momento della stipulazione del contratto di appalto cui accedeva, senza tener delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento con precipuo riguardo alla cristallizzazione del periodo di ritardo).
Art. 1175 c.c. · Art. 1384 c.c. · Art. 1375 c.c. · Art. 2 cost.
Nei contratti con il consumatore, nei quali l'elenco dei comportamenti scorretti contenuti nella normativa di settore non rappresenta un numerus clausus, la pratica commerciale di apporre una clausola nulla, non avente alcun effetto per la parte disponente, può costituire una pratica ingannevole sussumibile nella disposizione dell'art. 21 del c.cons., in grado di dar luogo a un inadempimento contrattuale e al relativo risarcimento del danno, da cui far conseguire un obbligo informativo correlato alla invalidità della clausola in questione, posto che detta clausola ha un contenuto tale da orientare in maniera ingannevole il consumatore verso quel prodotto anziché verso un altro. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della Corte d'appello che, in un contratto avente ad oggetto una polizza vita concluso da un consumatore, aveva rigettato la domanda di risarcimento danni escludendo che sussistesse in capo alla società assicuratrice l'obbligo di informare il contraente in merito al reale termine di prescrizione, per legge biennale, laddove nel prospetto informativo era indicato come decennale, così ingenerando nell'aderente il ragionevole affidamento in ordine al differimento della presentazione della richiesta).
Art. 1175 c.c. · Art. 21 cod. cons. · Art. 1375 c.c. · Art. 1376 c.c.
In tema di responsabilità della P.A. per lesione dell'affidamento incolpevolmente riposto nella legittimità di un provvedimento amministrativo, da inquadrarsi nell'ambito della responsabilità da contatto sociale qualificato, l'onere probatorio è ripartito in base all'art. 1218 c.c., sicché il privato è tenuto a dimostrare il rapporto inerente al provvedimento autorizzatorio richiesto, il comportamento della P.A. contrario ai doveri di correttezza e buona fede e tale da ingenerare l'affidamento incolpevole (salva l'ipotesi del comportamento omissivo, per il quale è sufficiente la mera allegazione), il relativo nesso di causalità e il danno lamentato (da rapportarsi di norma al cosiddetto "interesse negativo"), mentre l'Amministrazione è onerata di provare che non vi è stato comportamento omissivo oppure che la condotta addebitata non è rilevante sotto il profilo eziologico oppure che l'evento di danno non le è imputabile.
Art. 1175 c.c. · Art. 1173 c.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 2-bis l. 241/1990
L'efficacia dell'atto amministrativo non è di per sé sola idonea a legittimare l'affidamento del privato, perché questo è meritevole di tutela solo quando è sorretto da un convincimento ragionevole rispetto alla correttezza della condotta dell'Amministrazione, che non è configurabile quando quella condotta sia - o possa essere - plausibilmente tacciata d'illegittimità o, addirittura, appaia ictu oculi illegittima oppure sia per sua natura instabile e sub iudice. (In una fattispecie relativa all'utilizzo dei ccdd. "titoli P.A.C." per l'accesso ai benefici comunitari, la S.C. ha affermato che non è configurabile un affidamento meritevole di tutela risarcitoria in capo ad un imprenditore agricolo che ha programmato la sua attività economica sulla base di una circolare, emessa a seguito di una misura cautelare, soggetta a revisione nel corso di un giudizio amministrativo ancora pendente).
Art. 1175 c.c. · Art. 7 c.p.a. · Art. 2043 c.c.
Lo svolgimento di altre attività da parte del dipendente durante l'assenza per malattia, se da un lato mette in pericolo l'adempimento dell'obbligazione principale del lavoratore, per la possibile o probabile protrazione dello stato di malattia, dall'altro integra violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà e dei doveri di correttezza e buona fede; la relativa valutazione, trattandosi di illecito di pericolo e non di danno, è costituita da un giudizio ex ante, riferito al momento in cui è stato tenuto il comportamento contestato, e ha per oggetto la potenzialità del pregiudizio, con conseguente irrilevanza della tempestiva ripresa del lavoro. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato illegittimo - per sproporzione tra la sanzione e l'infrazione disciplinare - il licenziamento comminato, a un lavoratore infortunatosi al braccio, in ragione dello svolgimento di un'attività ludica durante l'assenza per malattia, sulla scorta dell'accertamento che la serie variegata di attività compiute senza alcun tutore o fasciatura ne aveva esposto a rischio di peggioramento le condizioni di salute, tenuto conto delle prescrizioni mediche che indicavano il riposo e l'immobilizzazione dell'arto).
Art. 1175 c.c. · Art. 1375 c.c. · Art. 2104 c.c. · Art. 2105 c.c.
I principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione e nell'interpretazione dei contratti, ex artt. 1175, 1366 e 1375 c.c., rilevano sia sul piano dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti, giacché, sotto il primo profilo, essi impongono a ciascuna di esse di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove necessario per preservare gli interessi della controparte; sotto il secondo profilo, consentono al giudice di intervenire anche in senso modificativo o integrativo sul contenuto del contratto, ove necessario per garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l'abuso del diritto.
Art. 1175 c.c. · Art. 1366 c.c. · Art. 1375 c.c.
In tema di preliminare di compravendita immobiliare, la controversia tra promittente alienante e promissario acquirente per il mancato avveramento di una condizione potestativa mista, apposta nell'interesse di entrambe le parti, va risolta accertando, in concreto e sulla scorta delle emergenze di causa, quale di esse sia stata inadempiente (o prevalentemente inadempiente, in caso di inadempimenti reciproci) per aver tenuto una condotta contraria alla buona fede in pendenza della condizione.
Art. 1175 c.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 1353 c.c. · Art. 1358 c.c.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Il codice civile, pur considerando preminente la posizione del creditore, ha ritenuto, nell'art. 1175, di imporgli un dovere di correttezza, e di parificarne la situazione, da tal riflesso, a quella fatta al debitore: il debitore, per il medesimo art. 1175, è infatti tenuto a identico contegno. La correttezza è uno stile morale della persona, che indica spirito di lealtà, abito virile di fermezza, di chiarezza e di coerenza, fedeltà e rispetto a quei doveri che, secondo la coscienza generale, devono essere osservati nei rapporti tra consociati. Ma la correttezza che impone l'art. 1175 citato non è soltanto un generico dovere di condotta morale; è un dovere giuridico qualificato dall'osservanza dei principi di solidarietà corporativa a cui il codice, nell'articolo richiamato espressamente rinvia. Questo dovere di solidarietà nasce e deve nascere dal fatto di sentirsi membri, con pari dignità morale, di quei grande organismo che è la società nazionale; esso non è che il dovere di comportarsi in modo da non ledere l'interesse altrui fuori dei limiti della legittima tutela dell'interesse proprio, in maniera che, non soltanto l'atto di emulazione ne risulta vietato (art. 833), ma ogni atto che non implica il rispetto equanime dell'interesse dei terzi, ogni atto di esercizio del diritto che, nell'esclusivo e incivile perseguimento dell'interesse proprio, urti contro l'interesse pubblico al coordinamento delle sfere individuali. Il conflitto tra contrastanti interessi individuali rimane risolto sul terreno di un preciso adeguamento reciproco, dominato e chiarito dalla calda luce della dottrina fascista, che lega gli interessi di tutti in unione indissolubile. Si suole parlare di solidarietà degli interessi della produzione o di solidarietà tra i fattori della produzione; ma la solidarietà tra singoli interessi individuali è un'ulteriore conseguenza della concezione unitaria della Nazione, consacrata nella dichiarazione I della Carta del lavoro. L'interesse privato, in una legge di coordinamento e di collaborazione, quale è quella che si trae dal principio corporativo, deve animarsi delle ragioni della generalità, per conciliarsi con l'interesse degli altri soggetti. Da ciò l'assunzione, nel rapporto obbligatorio, di un contenuto di solidarietà, che impone la contemporanea protezione di ogni interesse, nelle sue esigenze essenziali, in confronto ad altro fattore concorrente. Trasferito tale concetto di solidarietà nell'ambito del rapporto obbligatorio, si affievolisce in questo ogni dato egoistico, e si richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto, riguardo all'interesse del creditore. Quale sia in concreto il contenuto del dovere di correttezza il nuovo codice non dice, avendo preferito una formula elastica che ammette adattamenti con riferimento a singole situazioni di fatto; e così quando incide, ad esempio, nell'orbita di rapporti professionali è ovvio che la sua nozione si precisa alla stregua degli usi relativi all'attività alla quale si deve aver riguardo nell'ipotesi specifica (art 2598 n. 3). DELL'ADEMPIMENTO E DELL'INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI. Dell'adempimento in generale.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 558
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 10 novembre 1944. 7 parole tolte.
Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza, tolto: in relazione ai principi della solidarieta' corporativaaggiunto: ....
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1175 · fonte del testo
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