Cass. civ., Sez. II, sent. n. 6928/2026 · 23 marzo 2026Opere non ultimate - Applicabilità degli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c. - Esclusione - Applicabilità dei princìpi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni - Sussistenza - Responsabilità dei professionisti incaricati della verifica geologica, della progettazione e della direzione dei lavori - Valutazione in base ai rispettivi titoli negoziali - Necessità.
Cass. civ., Sez. II, sent. n. 34536/2025 · 29 dicembre 2025Consegna dell'opera e accettazione - Differenza - Conseguenze.
Cass. civ., Sez. II, ord. n. 28249/2025 · 24 ottobre 2025Omessa ultimazione dei lavori - Predisposizione di un verbale di consegna - Esigibilità - Esclusione - Conseguenze - Decorrenza della prescrizione dell'azione di adempimento e risarcimento dei danni - Ragioni.
Cass. civ., Sez. II, sent. n. 24002/2025 · 27 agosto 2025Vizi occulti dell'opera appaltata - Azione di garanzia – Decadenza e prescrizione ex art. 1667c.c. - Decorrenza - Individuazione - Dalla scoperta dei vizi – Nozione – Affidabile grado di conoscenza del vizio e sua riconducibilità a difetto dell'opera.
Cass. civ., Sez. II, ord. n. 22649/2025 · 5 agosto 2025Appalto - Garanzia per vizi – Decorrenza termine di prescrizione ex art. 1667, comma 3 c.c. - Vizi palesi od occulti – Differente "dies a quo" - Conseguenze - Verifica del giudice sulla natura del vizio - Necessità - Fattispecie.
Massime della Corte di cassazione
Le 27 massime che non stanno nelle pagine delle sottovoci, dalla più recente.
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 16973/2026
Rovina e difetti di cose immobili (responsabilità del costruttore) › Decadenza dalla garanzia › Denuncia del difetto
Denuncia ex art. 1669, comma 1, c.c. - Atto necessariamente processuale - Esclusione - Natura recettizia - Conseguenze.
In tema di azione ex art. 1669 c.c., la denuncia dei gravi difetti dell'opera, che può essere effettuata anche mediante un atto stragiudiziale, ha natura recettizia ed è, perciò, efficace solo quando pervenga a conoscenza (effettiva o presunta) del destinatario, sicché, non applicandosi il principio di scissione degli effetti della notificazione, essa deve essere ricevuta, e non soltanto spedita, entro il termine annuale dalla scoperta.
Convenuto - Obbligo di chiamata in causa del garante improprio - Insussistenza - Eccezione - Obbligo pattuito in via convenzionale.
Il convenuto non è obbligato a chiamare in causa, a pena di inammissibilità della domanda successivamente coltivata, il proprio garante improprio, ad eccezione del caso in cui un simile obbligo sia stato convenzionalmente pattuito tra le parti a pena di decadenza.
Ausiliari dell'appaltatore › Diritti verso il committente
Appalti pubblici - Ritardo nel pagamento di retribuzioni ai dipendenti dell'appaltatore o subappaltatore - Garanzia ex art. 30, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016 ratione temporis vigente - Operatività - Presupposti - Fattispecie.
In tema di appalti pubblici, la garanzia prevista dall'art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016, ratione temporis vigente, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni ai dipendenti dell'appaltatore o subappaltatore, si caratterizza per la configurazione di un meccanismo di attivazione dell'amministrazione appaltante, anche in corso di esecuzione del contratto, per l'operatività del quale è sufficiente la denuncia, senza necessità di particolari formalità, dell'inadempimento da parte del lavoratore, che determina l'insorgere dell'obbligo, in capo alla stazione appaltante, di procedere ai dovuti accertamenti e all'eventuale pagamento diretto all'esito del contraddittorio con l'appaltatore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso l'operatività della garanzia ritenendo inidonea la comunicazione del lavoratore priva di quantificazione del credito e di richiesta di pagamento diretto, nonché per circostanze sopravvenute quali la cessazione del rapporto e l'assenza di debiti residui dell'ente verso l'appaltatore).
Risoluzione del contratto - Esecuzione del contratto di appalto prima della domanda di risoluzione - Compimento, in tutto o in parte, dell’opera - Restituzione in natura - Impossibilità - Corrispettivo versato - Rilevanza.
In tema di risoluzione del contratto d'appalto, ove l'esecuzione sia avvenuta, in tutto o in parte, prima della proposizione della domanda di risoluzione, il corrispettivo versato dalla committente adempiente, nella misura in cui l'opera già eseguita le sia risultata utile, non va restituito dall'impresa appaltatrice inadempiente, stante l'impossibilità di restituire a quest'ultima l'opus in natura, fermo restando l'obbligo della parte inadempiente di risarcire il danno procurato alla controparte adempiente.
Appalto - Clausola di divieto di subappalto senza autorizzazione - Precostituzione pattizia di gravità dell’inadempimento - Esclusione - Gravità dell’inadempimento - Applicabilità dei criteri ex art. 1435 e ss. c.c. - Sussistenza.
Responsabilità › Dell'appaltatore
La clausola del contratto di appalto che vieta di subappaltare l'opera senza autorizzazione del committente non costituisce prova della precostituzione pattizia del rilievo di gravità dell'inadempimento, in quanto il subappalto non autorizzato non ha rilevanza diretta nei rapporti tra appaltatore e committente e, a quei fini, lo strumento idoneo è la clausola risolutiva espressa; in mancanza, la valutazione della gravità dell'inadempimento deve essere effettuata con gli ordinari criteri ex art. 1453 ss. c.c.
Subappalto - Distinzione dall'appalto principale - Regime privatistico - Applicabilità - Disposizioni normative sulle opere pubbliche - Condizioni.
Il contratto di subappalto, stipulato dall'appaltatore di un'opera pubblica, è strutturalmente distinto dal contratto principale, restando sottoposto alla disciplina del codice civile e del negozio voluto dalle parti, con la conseguenza che non sono applicabili ad esso, se non attraverso gli eventuali richiami espressi inseriti nell'accordo, le disposizioni pubblicistiche tipiche dell'appalto di opere pubbliche.
Appalto - Inesatto adempimento del fornitore dell’appaltatore - Responsabilità aquiliana del fornitore nei confronti del committente per lesione del credito - Esclusione - Fondamento.
In tema di appalto, l'inesatto adempimento del fornitore dell'appaltatore non è di per sé di per sé fonte di una responsabilità aquiliana verso il committente per lesione del suo diritto di credito verso l'appaltatore, non determinando l'impossibilità assoluta della prestazione di quest'ultimo.
Contratto d’appalto - Fermo tecnico del cantiere - Compenso - Onere della prova del fatto generatore - A carico dell’appaltatore - Fondamento.
In tema di contratto d'appalto, ove il committente contesti il ricorrere delle condizioni per l'applicazione della clausola negoziale sul compenso da fermo tecnico del cantiere, l'onere di allegare e provare il fatto generatore del diritto di fermo grava sull'appaltatore, giacché questo è l'unico a esserne a conoscenza e, quindi, in grado di darne la prova.
Rovina e difetti di cose immobili (responsabilità del costruttore)
Edificazioni interrate - Garage, box e cantine - Realizzazione di opere valevoli alla piena impermeabilizzazione - Necessità - Difetto - Infiltrazioni - Conseguenze - Responsabilità del costruttore ex art. 1669 c.c. - Responsabilità solidale del progettista e del direttore dei lavori - Sussistenza - Limiti.
Nelle edificazioni interrate, ancorché destinate solo alla presenza non continuativa dell'uomo, come nel caso di garage, box e cantine, particolarmente curata deve essere la realizzazione di opere che ne assicurino la piena impermeabilizzazione secondo la migliore tecnica del momento, cosicché, in assenza di esse, in caso di infiltrazioni, sussiste la responsabilità del costruttore ex art. 1669 c.c., nonché quella solidale del progettista e del direttore dei lavori, per quanto a costoro imputabile.
Obbligo di consegna dell'opera - Sussistenza - Natura giuridica di obbligazione accessoria rispetto all'esecuzione dell'opera - Finalità - Completamento dell'adempimento della prestazione dell'appaltatore - Conseguenze - Accettazione dell'opera da parte del committente e corresponsione del compenso all'appaltatore - Sufficienza ai fini dell'adempimento della prestazione di quest'ultimo - Esclusione.
In tema di appalto di opere, sussiste l'obbligo di consegna della res che, pur avendo natura accessoria rispetto all'obbligazione principale di esecuzione dell'opera, si distingue da quest'ultima che è un'obbligazione di facere, mentre la prima è un'obbligazione di dare e, segnatamente, di tradere, senza la cui attuazione l'opera realizzata non produrrebbe alcun beneficio a vantaggio dell'appaltante, cosicché non è sufficiente, per l'adempimento delle obbligazioni dell'appaltatore, che l'opera sia stata accettata e che eventualmente il compenso sia stato corrisposto, in quanto, successivamente all'accettazione, l'appaltatore è tenuto altresì a consegnare l'opera al committente o a un suo incaricato, completando l'adempimento della prestazione.
Mera consegna dell'opera - Accettazione tacita della stessa - Esclusione - Previsione pattizia della facoltà del committente di ritirare l'opera presso l'appaltatore successivamente all'accettazione - Ammissibilità - Conseguenze - Obbligo di compensare l'appaltatore per le spese di custodia sostenute - Fondamento - Norme sul deposito.
In tema di appalto di opere, la mera consegna della res, in assenza di comportamenti successivi idonei a dare fondamento alla volontà di accettarla, non può essere intesa come accettazione tacita dell'opera, giacché le parti possono stabilire anche che la consegna avvenga decorso un determinato termine dall'accettazione dell'opera, ovvero che questa rimanga, anche dopo l'accettazione, presso l'appaltatore a disposizione del committente, il quale può decidere, a suo piacimento, quando ritirarla; in tale evenienza l'appaltatore deve essere compensato per le spese di custodia sostenute per l'affidamento della res alla sua fiducia e tale rapporto è regolato dalle norme sul deposito, con riferimento all'obbligo della diligenza nella custodia e alla responsabilità dell'appaltatore in caso di perimento della cosa per sua colpa.
Ausiliari dell'appaltatore › Diritti verso il committente
Azione ex art. 1676 c.c. - Oggetto e natura - Procedura esecutiva promossa da altri dipendenti dell'appaltatore contro il committente quale terzo pignorato - Irrilevanza - Limiti.
Quella prevista dall'art. 1676 c.c. è un'azione diretta di cognizione con cui i dipendenti dell'appaltatore fanno valere, nei confronti del committente, un credito ex lege fino alla concorrenza del debito di questi verso l'appaltatore, e non è preclusa dalla procedura esecutiva contestualmente o anteriormente promossa da altri dipendenti dell'appaltatore contro il medesimo committente quale terzo pignorato, rilevando quest'ultima unicamente sul piano esecutivo e del concorso nella distribuzione delle somme pignorate presso il terzo, sempre che non sia intervenuta l'ordinanza di assegnazione (che segna il momento a partire dal quale il committente non è più debitore dell'appaltatore).
Contratto concluso tra privati per il soddisfacimento di interessi privati - Recepimento delle clausole contenute nel capitolato generale delle opere pubbliche - Limiti - Trasformazione in appalto pubblico - Esclusione.
In tema di appalto concluso tra privati per il soddisfacimento di interessi privati, il recepimento delle clausole del capitolato generale delle opere pubbliche non trasforma il rapporto in appalto pubblico, con la conseguenza che le clausole suddette sono applicabili solo se e in quanto non in contrasto con le specifiche pattuizioni da loro formulate, restando il contratto regolato dagli artt. 1655 ss. c.c.
Ausiliari dell'appaltatore › Diritti verso il committente
Responsabilità solidale del committente ex art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003 - Diritto dei lavoratori - Prescrizione - Regime applicabile ai crediti retributivi nei confronti dell'appaltatore - Identità - Fondamento.
Il diritto del lavoratore di ottenere dal committente, quale obbligato in solido ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, la corresponsione dei trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro appaltatore non è autonomo rispetto a quello vantato nei confronti di quest'ultimo ma ha lo stesso contenuto, sicché soggiace al medesimo regime di prescrizione applicabile ai crediti retributivi (che, nell'ambito dei rapporti di lavoro, dipende dalla sussistenza del presupposto della stabilità del contratto).
Rovina e difetti di cose immobili (responsabilità del costruttore)
Presunzione semplice di responsabilità del costruttore - Superamento - Onere della prova - Fattispecie.
La presunzione semplice di responsabilità del costruttore posta dall'art. 1669 c.c. per il pericolo di rovina dell'opera o per altro grave difetto costruttivo che si manifesta nel corso di dieci anni, può essere vinta, non già con la prova dell'essere stata usata tutta la diligenza possibile nell'esecuzione dell'opera, bensì mediante la specifica dimostrazione della mancanza di una sua responsabilità conclamata da fatti positivi precisi e concordanti (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, pur avendo rilevato i gravi vizi ex art. 1669 c.c., aveva gravato l'attore dell'onere di provare il nesso di causalità tra l'opera del costruttore e tali vizi, anziché ritenere operante la presunzione di responsabilità del costruttore).
Rovina e difetti di cose immobili (responsabilità del costruttore) › Decadenza dalla garanzia › Denuncia del difetto
Decorrenza del termine per la denuncia - Conoscenza dei difetti - Necessità - Portata.
Il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto ex art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause, sicché esso può essere postergato all'esito degli accertamenti tecnici che si rendano necessari per comprendere la gravità dei vizi e stabilire il corretto collegamento causale.
Rovina e difetti di cose immobili (responsabilità del costruttore)
Pluralità di appaltatori - Responsabilità solidale - Conseguenze - Diversa misura dell'apporto causale - Irrilevanza - Nei rapporti esterni - Azione nei confronti di uno solo dei coobbligati - Decadenza o prescrizione nei confronti degli altri - Irrilevanza.
Qualora la rovina o il difetto di bene immobile sia imputabile a più appaltatori, la responsabilità di questi, nei confronti del committente o degli aventi causa del committente, a norma dell'art 1669 c.c., è regolata dal principio della solidarietà, sancito dall'art 2055 c.c., con la conseguenza che i predetti danneggiati possono pretendere l'intera prestazione risarcitoria da uno solo dei coobbligati, indipendentemente dalla misura del suo apporto causale (rilevante solo nei rapporti interni fra debitori solidali), ed ancorché, per decorso dei termini di decadenza e prescrizione fissati dal citato art. 1669 c.c., sia loro precluso di rivolgersi nei confronti degli altri coobbligati.
Appalto (Contratto di) - Vizi e difetti dell’immobile edificato dal venditore-costruttore - Responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 c.c. - Configurabilità - Gradimento del progetto - Accettazione ex ante dei vizi - Esclusione.
Costituiscono vizi e difetti dell'immobile compravenduto, edificato dal venditore-costruttore, così come difetto di costruzione rilevante ex art.1669 c.c. (che deve incidere sulla funzionalità e sul normale godimento dell'immobile) non solo quelli ascrivibili all'esecuzione non a regola d'arte dei lavori di edificazione, ma anche quelli dovuti all'imperfetta o erronea progettazione delle opere; la mera conoscenza del progetto da parte dell'acquirente non può essere equiparata alla conoscenza anche dei vizi e difetti che deriveranno all'immobile dalla sua messa in opera, pur se il progetto presenti aspetti innovativi, in quanto deve essere comunque garantita la funzionalità del bene e la sua idoneità all'uso normale al quale è destinato.
Direttore dei lavori - Obbligazioni relative - Contenuto - Violazione - Conseguente responsabilità - Sussistenza.
In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligenza esercitata in concreto: rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi, sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che omette di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente.
Subappalto - Natura di contratto derivato - Oggetto del contratto - Conseguenze - Diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c. - Maggiore di quella esigibile dall'appaltatore - Esclusione - Fattispecie.
Responsabilità › Dell'appaltatore
Con il contratto di subappalto, che ha natura di contratto derivato, l'appaltatore incarica il subappaltatore di eseguire, in tutto o in parte, l'opera o il servizio che egli stesso ha assunto, sicché nei rapporti tra di essi trova applicazione in genere la stessa disciplina del contratto di appalto, e pertanto ad entrambi è richiesta la stessa diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., salvo diversa regolamentazione pattizia del rapporto che stabilisca a carico dell'uno obblighi specifici e ulteriori rispetto a quelli dell'altro. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che aveva affermato la responsabilità esclusiva del subappaltatore per i costi relativi al rifacimento di una serie di lavori, senza aver prima accertato le ragioni per le quali il medesimo avrebbe dovuto farsene integrale carico, disattendendo così la pronuncia di primo grado che aveva accertato la responsabilità paritaria di subcommittente e subappaltatore in relazione all'attività da ciascuno svolta).
Distinzione tra compravendita e appalto - Prestazione consistente sia in un dare che in un facere - Criteri - Prevalenza dell'attività lavorativa sulla fornitura della materia.
Per distinguere tra compravendita e appalto, ove la prestazione del debitore consista sia in un dare che in un facere, occorre stabilire se l'attività lavorativa volta alla produzione della cosa sia prevalente rispetto alla fornitura del materiale, secondo la causa concreta del contratto, ovvero se tale attività, di adattamento della res alle specifiche esigenze della controparte, risulti accessoria e strumentale alla fornitura, costituente l'oggetto principale del negozio.
Distinzione tra compravendita e appalto - Prestazione - Modificazione di cose - Accorgimenti non secondari rientranti nella normale attività produttiva dell'obbligato - Opus perfectum - Configurabilità dell'appalto - Attività integrative strumentali alla fornitura - Configurabilità della compravendita.
In tema di distinzione tra compravendita e appalto, quando le modifiche che il debitore è tenuto ad apportare a cose rientranti nella sua normale attività produttiva non siano accorgimenti secondari e marginali, ma tali da dar luogo ad un opus perfectum, si rientra nello schema dell'appalto; viceversa, si ricade in quello della vendita allorché le attività integrative (come l'installazione) siano strumentali alla fornitura della res e non diano luogo ad un'opera diversa, anche in ragione del rapporto tra il valore della cosa e le spese per tali attività.
Rovina e difetti di cose immobili (responsabilità del costruttore)
Decorso del termine - Dalla data della denuncia - Conoscenza - Apprezzamento di fatto ai fini della prescrizione ex art.1669, secondo comma, c.c. - Necessità - Sussistenza.
Rovina e difetti di cose immobili (responsabilità del costruttore) › Decadenza dalla garanzia › Prescrizione del diritto del committente
In tema di appalto, ai fini della valutazione della fondatezza dell'eccezione di prescrizione ex art. 1669, comma 2, c.c, il giudice è tenuto non solo a considerare il decorso formale del termine annuale dalla data della denuncia, ma anche ad accertare, con apprezzamento sostanziale e di fatto, il momento nel quale il committente ha conseguito la conoscenza obbiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione eziologica dall'imperfetta esecuzione dell'opera.
Consegna dell'opera - Equivalenza ad accettazione - Esclusione - Decadenza dalla garanzia - Esclusione - Fattispecie.
In tema di appalto, la presa in consegna dell'opera da parte del committente non va confusa con l'accettazione della stessa, e non implica di per sé la rinunzia a far valere la garanzia per i difetti conosciuti o conoscibili quando sia seguita dalla denunzia delle difformità e dei vizi dell'opera. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello che ha ritenuto integrata l'accettazione tacita stante l'avvenuta consegna dell'opera al committente senza verifica né rimostranze laddove i vizi palesi erano stati contestati solo a distanza di circa un anno dalla consegna, in occasione della ricevuta richiesta di pagamento del residuo dovuto).
Ausiliari dell'appaltatore › Diritti verso il committente
Pagamento di retribuzioni ai lavoratori dipendenti dell'appaltatore o subappaltatore - Responsabilità solidale del committente ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 - Trattamenti retributivi - Nozione - Diversità rispetto ai trattamenti economici ex art. 118 del d.lgs. n. 163 del 2006 ratione temporis vigente - Applicabilità ex art. 216 del d.lgs. n. 50 del 2016 - Conseguenze.
La responsabilità solidale del committente, ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, per le retribuzioni dovute ai dipendenti dell'appaltatore o del subappaltatore riguarda i soli "trattamenti retributivi", fra i quali non rientra l'indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, la quale può invece rientrare nei "trattamenti economici e normativi" a cui fa riferimento la previsione dell'art. 118, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006 - nel testo vigente prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 50 del 2016 e che continua a trovare applicazione in base alla disciplina transitoria dettata dall'art. 216 del citato d.lgs. n. 50 - secondo cui è dirimente la pubblicazione di bandi o avvisi per le procedure di affidamento e, cioè, se avvenuta prima o dopo l'entrata in vigore del medesimo d.lgs. (19 aprile 2016).
Natura derivata e autonomia del subappalto rispetto al contratto base - Conseguenze - Autorizzazione del committente - Costituzione di rapporto diretto tra committente e subappaltatore - Esclusione.
Il subappalto è un contratto avente natura derivata dal contratto base di appalto, ma autonomo rispetto ad esso, perché instaura un rapporto obbligatorio tra appaltatore e subappaltatore, cui l'originario committente, nonostante ne abbia autorizzato la stipula ex art. 1656 c.c., rimane estraneo, non acquistando diritti, né assumendo obblighi direttamente verso il subappaltatore.
Varianti introdotte dall'appaltatore - Diritto del committente alla eliminazione - Incidenza sul valore dell'opera - Irrilevanza.
Nel contratto d'appalto, il committente ha diritto di ottenere l'opera realizzata con le modalità costruttive previste nel contratto e nel capitolato, in difetto di modifiche al progetto concordate tra le parti (salva la particolare disciplina per le variazioni necessarie) e, pertanto, può pretendere l'eliminazione delle varianti introdotte dall'appaltatore, anche se queste non importino una diminuzione di valore dell'opera o ne comportino aumento.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da Iuspedia.
Articoli più citati
Gli articoli che le massime di questa voce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.
Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da Iuspedia.
Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2935 e 2941 del codice civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Termini Imerese con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 21 giugno 2004.
F.to:
Valerio ONIDA, Presid…
Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
del combinato disposto degli artt. 1 legge 23 ottobre 1960, n. 1369,
414, n. 4, cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., sollevata in riferimento
agli artt. 3 e 24 della Costituzione con l'ordinanza del Pretore di
Torino indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta…
Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 12, da gennaio 2025 a maggio 2026. Fonti e metodologia
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