Codice civile

Art. 1417 c.c. — Prova della simulazione

La prova per testimoni della simulazione e' ammissibile senza limiti, se la domanda e' proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valere l'illiceita' del contratto dissimulato, anche se e' proposta dalle parti.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

6 pronunce che riguardano l’art. 1417 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 15889/2026

    23 maggio 2026

    La ricognizione di debito fatta con testamento, in quanto negozio unilaterale recettizio, può essere simulata in caso di accordo tra il testatore-dichiarante e il destinatario della ricognizione e, rispetto ad essa, i legittimari pretermessi che promuovono l'azione di simulazione, sono terzi e non aventi causa dal testatore, poiché la quota di riserva è un loro diritto personale riconosciuto dalla legge, cosicché, ai sensi dell'art. 1417 c.c., essi possono provare la simulazione senza limiti, anche mediante presunzioni, senza che nei loro riguardi valga la dispensa dall'onere probatorio prevista ex art. 1988 c.c. in favore del destinatario della ricognizione, a carico del quale grava, pertanto, l'onere di dimostrare l'esistenza del debito del testatore, al fine di poterlo opporre ai legittimari.

    Art. 1417 c.c. · Art. 1988 c.c. · Art. 1414 c.c. · Art. 536 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 3260/2026

    13 febbraio 2026

    La simulazione totale o parziale di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam può essere provata dai contraenti nei confronti dei terzi soltanto mediante controdichiarazione, anteriore o coeva all'atto simulato, la cui data deve essere certa ai sensi dell'art. 2704 c.c.; in presenza di una controdichiarazione formata successivamente alla stipulazione, si realizza, invece, una modifica del contratto originario, con la conseguenza che la stessa non è idonea, di per sé sola, a dimostrare l'asserita simulazione. (Fattispecie in materia di simulazione soggettiva).

    Art. 1417 c.c. · Art. 1414 c.c. · Art. 1350 c.c. · Art. 2704 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 26528/2025

    1 ottobre 2025

    In tema di simulazione dell'atto di alienazione posta in essere dal fallito, prima della dichiarazione di fallimento, al fine di sottrarre il bene alla garanzia dei creditori, il curatore che agisce per la ricostituzione della garanzia patrimoniale della massa assume, quoad probationis, la qualità di terzo rispetto alle parti del contratto, sicché la prova della simulazione non soggiace ai limiti degli artt. 1416 e 1417 c.c., mentre ove il curatore agisca per far dichiarare la simulazione di atti del dante causa del fallito la prova resta soggetta ai limiti dell'art. 2722 c.c., non assumendo lo stesso la qualità di terzo.

    Art. 1417 c.c. · Art. 2722 c.c. · Art. 2729 c.c. · Art. 2697 c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 23121/2025

    12 agosto 2025

    In tema di prova per presunzioni della simulazione di un contratto, la dichiarazione relativa al versamento del prezzo di una compravendita immobiliare, contenuta in un rogito notarile, non ha valore vincolante nei confronti del terzo, per cui spetta al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione sulla prova per presunzioni e di apprezzare l'idoneità degli elementi presuntivi per deduzioni secondo l'id quod plerumque accidit, incensurabili in sede di legittimità quando sorrette da una adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che ha ritenuto che l'azione proposta dal Fallimento - diretta a far valere la simulazione di un contratto di cessione di immobili di cui era stato parte il fallito - poteva essere suffragata dalla prova per presunzioni, non essendo vincolante nei confronti della curatela la dichiarazione relativa al versamento del prezzo pur se contenuta in un rogito notarile, stante la sua posizione di terzietà rispetto alla persona del fallito, e traendo, invece, elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto dalla circostanza che il compratore, su cui gravava l'onere di provare il pagamento del prezzo, non aveva fornito la relativa dimostrazione).

    Art. 1417 c.c. · Art. 1416 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 2729 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Risolute le principali questioni concernenti l'inopponibilità della simulazione, nell'art. 1417 si disciplina la prova della stessa. Anche qui si è dovuto distinguere tra impugnazione proveniente da una parte, contro l'altra o contro terzi, e impugnazione proveniente da terzi. La parte che impugna deve subire le restrizioni stabilite nel libro della tutela dei diritti, circa l'ammissibilità di talune prove. Invece per i terzi siffatte restrizioni non possono operare, sia perchè essi non potevano procurarsi la prova scritta della simulazione (art. 2724, n. 2), sia perchè il contratto, di fronte a coloro che non vi partecipano, non è tanto un contratto quanto un fatto giuridico, e le restrizioni di prova, non ai fatti si riferiscono, ma ai contratti. Anche tra le parti non operano le restrizioni là dove si delinei un interesse pubblico, prevalente su quello che può averle determinate, quale è l'interesse alla scoperta e alla repressione dell'illecito contenuto nella convenzione o nella clausola dissimulata. Peraltro, per ammettere libertà di prova occorre che la convenzione o la clausola occultata abbia un contenuto illecito tale da legittimare la parte a farne valere l'invalidità; se illecito fosse soltanto il fatto di avere occultato e questo ferisse interessi di altri soggetti legittimati a farlo valere, le restrizioni della prova riprenderebbero vigore. Il venditore così non potrà invocare libertà di prova per dimostrare che il prezzo convenuto ed occultato era superiore a quello apparente, sul riflesso che l'occultazione del prezzo costituisca un illecito fiscale (art. 105 della legge sul registro 30 dicembre 1923, n. 3269); la parte può invece invocare libertà di prova se intende dimostrare, ad esempio, che apparente corrispettivo di una prestazione di lavoro era piuttosto il prezzo del voto favorevole in un concordato. In tal modo disciplinata la materia della prova della simulazione, la disposizione dell'art. 1319 cod. civ. del 1865 rimane assorbita, anche perchè essa non regolava tanto la questione della prova, quanto l'opponibilità tra le parti della simulazione assoluta o relativa; e la materia dell'opponibilità è stata particolarmente considerata dal nuovo codice con riferimento a tutti i casi in cui la simulazione o la dissimulazione sia comunque dimostrata, anche se non risulti da prova scritta (contro-dichiarazione). DELLA NULLITÀ DEL CONTRATTO.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 648

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1417 · fonte del testo

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