Risolute le principali questioni concernenti l'inopponibilità della simulazione, nell'art. 1417 si disciplina la prova della stessa. Anche qui si è dovuto distinguere tra impugnazione proveniente da una parte, contro l'altra o contro terzi, e impugnazione proveniente da terzi. La parte che impugna deve subire le restrizioni stabilite nel libro della tutela dei diritti, circa l'ammissibilità di talune prove. Invece per i terzi siffatte restrizioni non possono operare, sia perchè essi non potevano procurarsi la prova scritta della simulazione (art. 2724, n. 2), sia perchè il contratto, di fronte a coloro che non vi partecipano, non è tanto un contratto quanto un fatto giuridico, e le restrizioni di prova, non ai fatti si riferiscono, ma ai contratti. Anche tra le parti non operano le restrizioni là dove si delinei un interesse pubblico, prevalente su quello che può averle determinate, quale è l'interesse alla scoperta e alla repressione dell'illecito contenuto nella convenzione o nella clausola dissimulata. Peraltro, per ammettere libertà di prova occorre che la convenzione o la clausola occultata abbia un contenuto illecito tale da legittimare la parte a farne valere l'invalidità; se illecito fosse soltanto il fatto di avere occultato e questo ferisse interessi di altri soggetti legittimati a farlo valere, le restrizioni della prova riprenderebbero vigore. Il venditore così non potrà invocare libertà di prova per dimostrare che il prezzo convenuto ed occultato era superiore a quello apparente, sul riflesso che l'occultazione del prezzo costituisca un illecito fiscale (art. 105 della legge sul registro 30 dicembre 1923, n. 3269); la parte può invece invocare libertà di prova se intende dimostrare, ad esempio, che apparente corrispettivo di una prestazione di lavoro era piuttosto il prezzo del voto favorevole in un concordato. In tal modo disciplinata la materia della prova della simulazione, la disposizione dell'art. 1319 cod. civ. del 1865 rimane assorbita, anche perchè essa non regolava tanto la questione della prova, quanto l'opponibilità tra le parti della simulazione assoluta o relativa; e la materia dell'opponibilità è stata particolarmente considerata dal nuovo codice con riferimento a tutti i casi in cui la simulazione o la dissimulazione sia comunque dimostrata, anche se non risulti da prova scritta (contro-dichiarazione). DELLA NULLITÀ DEL CONTRATTO.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 648