Art. 44 — (L) Sanzioni penali (legge 28 febbraio 1985, n. 47, articoli 19 e 20; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 3, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298)

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:

  • a)l'ammenda fino a 10329 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalita' esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonche' dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;
  • b)l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5164 a 51645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformita' o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;
  • c)l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15493 a 51645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformita' o in assenza del permesso. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi e' stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio e' avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva e' titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante segnalazione certificata di inizio attivita' ai sensi dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza o in totale difformita' dalla stessa. 1031
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

10

Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, ha disposto (con l'art. 32, comma 47) che "Le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono incrementate del cento per cento".

D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222

31

Il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera t)) che "all'articolo 44, comma 2-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»".

Testo vigente dal 11 dicembre 2016

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 44, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 12 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di dicembre 2025 ↗ e gennaio 2026 ↗.

Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 146/2021

    Questione inammissibile
    8 luglio 2021

    Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per omessa sperimentazione di una interpretazione adeguatrice della previsione censurata, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001. Il rimettente ha consapevolmente escluso una diversa interpretazione della stessa, idonea in ipotesi a renderla conforme al quadro dei principi costituzionali e convenzionali asseritamente violati. ( Precedenti citati: sentenze n. 59 del 2021, n. 32 del 2021, n. 123 del 2020, n. 11 del 2020, n. 189 del 2019 e n. 12 del 2019 ).

    Art. 44 Testo unico in materia edilizia. (Testo A) · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 187/2015

    Questione inammissibile
    23 luglio 2015

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - secondo cui «La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite» - impugnato, in riferimento agli artt. 2, 9, 25, 32, 41, 42 e 117, primo comma, Cost., in quanto, secondo l'interpretazione della Corte europea dei diritti dell'uomo, «non può applicarsi nel caso di dichiarazione di prescrizione del reato anche qualora la responsabilità penale sia stata accertata in tutti i suoi elementi». In primo luogo, il rimettente ha erroneamente censurato la suddetta disposizione del Testo unico in materia edilizia, anziché la legge 4 agosto 1955, n. 848, di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nella parte in cui determinerebbe l'introduzione nell'ordinamento di una norma reputata di dubbia costituzionalità, cioè del divieto di applicare la confisca urbanistica se non è pronunciata una condanna penale. Il rimettente, inoltre, limitandosi ad osservare che gli atti compiuti «non consentono, al momento, di avere l'evidenza dell'innocenza degli imputati», non ha fornito un'adeguata motivazione in ordine all'applicabilità nel giudizio a quo della norma censurata, che presuppone il superamento della presunzione di non colpevolezza. La questione, infine, è inammissibile per erroneità del presupposto interpretativo in ordine sia al significato da attribuire alla decisione della Corte di Strasburgo nel caso Varvara c. Italia sia al vincolo derivante da essa. Tale sentenza, infatti, non esige, ai fini dell'applicazione della confisca urbanistica, una sentenza di condanna da parte del giudice penale, ma solo un pieno accertamento della responsabilità personale di chi è soggetto alla misura ablativa, compatibile con una pronuncia di proscioglimento per prescrizione del reato. Il giudice a quo , inoltre, non è tenuto a conformarsi ad una sentenza della Corte di Strasburgo che non sia espressione di un consolidato orientamento giurisprudenziale. Per l'inammissibilità di analoga questione, conseguente al riscontro dei medesimi vizi, v. la citata sentenza n. 49/2015. Per l'affermazione che, nei casi in cui si dubita della legittimità costituzionale della norma convenzionale, per come essa vive nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, oggetto della questione di costituzionalità non può che essere la legge nazionale di adattamento, v. le citate sentenze nn. 49/2015, 311/2009, 349/2007 e 348/2007. Sulla necessità, ai fini della confisca urbanistica, di accertare la responsabilità del destinatario della misura, v. la citata sentenza n. 239/2009. Sull'autonomia dell'illecito amministrativo dal diritto penale e sul «principio di sussidiarietà, per il quale la criminalizzazione, costituendo l'ultima ratio , deve intervenire soltanto allorché, da parte degli altri rami dell'ordinamento, non venga offerta adeguata tutela ai beni da garantire», v. le citate sentenze nn. 487/1989 e 49/2015. Nel senso che l'accertamento di responsabilità è compatibile con una pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato per prescrizione, v. le citate sentenze nn. 49/2015, 239/2009 e 85/2008. Sull'obbligo del giudice comune - al di là dei casi di esecuzione di una sentenza pronunciata dalla Corte EDU - di conformarsi alla sola giurisprudenza consolidata di Strasburgo e alle sentenze pilota in senso stretto, v. la citata sentenza n. 49/2015.

    Art. 44 Testo unico in materia edilizia. (Testo A) · Art. 2 cost. · Art. 9 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 49/2015

    Questione inammissibile
    26 marzo 2015

    È inammissibile, per inconferenza della norma censurata e per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), impugnato, in riferimento agli artt. 2, 9, 32, 41, 42 e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui vieta di applicare la confisca urbanistica nel caso di dichiarazione di prescrizione del reato, anche qualora la responsabilità penale sia stata accertata in tutti i suoi elementi. Tale interpretazione del giudice remittente, fondata sulla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 29 ottobre 2013, Varvara c. Italia, costituisce un superamento del diritto vivente in base al quale la sanzione della confisca urbanistica consegue non solo alla sentenza definitiva di condanna, ma anche alla dichiarazione di prescrizione del reato qualora la responsabilità penale sia stata accertata. Il dubbio di costituzionalità, derivato dall'interpretazione della norma impugnata alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo (Varvara c. Italia) e conseguente alla determinazione di un assetto che garantirebbe la massima protezione del diritto di proprietà a fronte del sacrificio di principi costituzionali di rango superiore, avrebbe dovuto essere prospettato con riferimento alla legge nazionale di adattamento, risultando inconferente il riferimento alla norma censurata. Il dovere del giudice comune di interpretare il diritto interno in senso conforme alla CEDU è subordinato al prioritario compito di adottare una lettura costituzionalmente conforme, poiché tale modo di procedere riflette il predominio assiologico della Costituzione sulla CEDU. Nelle ipotesi in cui non sia possibile percorrere tale via, è fuor di dubbio che il giudice debba obbedienza anzitutto alla Carta repubblicana e sia perciò tenuto a sollevare questione di legittimità costituzionale della legge di adattamento. La questione è, altresì, inammissibile per difetto di motivazione in quanto dall'ordinanza di rimessione non è possibile evincere il superamento della presunzione di innocenza che giustificherebbe l'applicazione nel giudizio a quo della normativa impugnata, secondo quanto previsto dalla sentenza della Corte di Strasburgo 20 gennaio 2009, Sud Fondi Srl. - Sul carattere sub-costituzionale della CEDU, v. le citate sentenze nn. 311/2009, 349/2007 e 348/2007. - Sul dovere del giudice comune di interpretare il diritto interno in senso conforme alla CEDU, a condizione che tale interpretazione non si riveli del tutto eccentrica rispetto alla lettera della legge, v. le citate sentenze nn. 1/2013, 239/2009 e 218/2008. - Sulla natura di sanzione penale ex art. 7 della CEDU della confisca urbanistica e sull'obbligo di motivare in ordine alla responsabilità personale di chi è soggetto alla misura ablativa, v. le citate sentenze nn. 239/2009 e 85/2008.

    Art. 44 Testo unico in materia edilizia. (Testo A) · Art. 2 cost. · Art. 9 cost. · Art. 32 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (9)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 11 dicembre 2016

Confronto con la versione in vigore dal 12 novembre 2014 al 11 dicembre 2016.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222

    Il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera t)) che "all'articolo 44, comma 2-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380~art44 · fonte del testo

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