Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13328/2026
Credito al consumo - Estinzione anticipata - Riduzione costo totale del credito - Restituzione pro quota dei costi sostenuti in sede di stipula - Interpretazione dell’art. 125 sexies TUB in conformità della sentenza CGUE del 01.09.2019 (cd sentenza Lexitor).
In caso di estinzione anticipata di un contratto di credito al consumo, il consumatore ha diritto alla restituzione pro-quota di tutti i costi sostenuti in sede di stipula, anche se questa è avvenuta prima del 25 luglio 2021, dovendosi interpretare anche l'originaria versione dell'art 125-sexies T.U.B. alla luce della pronuncia della sentenza della CGUE dell'1 settembre 2019, causa C-383/18 (c.d. sentenza Lexitor), e della successiva sentenza della Corte Cost. n. 263 del 2022, con conseguente assoggettamento a riduzione anche dei costi c.d. up front, inclusi i costi di intermediazione.
Classificata anche sotto: Mutuo
Rv. 679222-01Rassegna di maggio 2026, p. 33 ↗Dove leggere la sentenza