Art. 1957 c.c. — Scadenza dell'obbligazione principale

[1]Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purche' il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.

[2]La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale.

[3]In questo caso pero' l'istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi.

[4]L'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

12 pronunce che riguardano l’art. 1957 c.c., dalle Rassegne del Massimario e dalle pronunce segnalate.

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 24825/2026

    28 agosto 2026

    Le Sezioni unite civili sono state chiamate, su richiesta di rinvio pregiudiziale avanzata, ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., dal Tribunale di Siracusa, a risolvere le seguenti questioni di diritto: «1. Se una fideiussione contenente le clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 cod. civ., censurate da Banca d’Italia con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2 maggio 2005, possa dirsi legata da nesso funzionale alla intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dalla autorità di vigilanza, e possa dunque reputarsi nulla, anche se rilasciata al di fuori del periodo compreso tra il 2002 ed il 2005, in relazione al quale soltanto è stato condotto l’accertamento della predetta Banca d’Italia; in caso di risposta affermativa, se tale nullità possa ritenersi dimostrata con la semplice evidenziazione della riproduzione, nella singola fideiussione, delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza o di deroga all’art. 1957 cod. civ., inserite nello schema predisposto dall’A.B.I. e censurato da Banca d’Italia con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 o se, diversamente, debba essere provato in altro modo il nesso funzionale tra la singola fideiussione e l’intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dall’autorità di vigilanza. 2. Se una fideiussione contenente le clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 cod. civ., censurate da Banca d’Italia con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2.5.2005, possa dirsi legata da nesso funzionale alla intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dalla autorità di vigilanza, e possa dunque reputarsi nulla, anche se rilasciata per una specifica operazione e non rientrante nella categoria delle fideiussioni omnibus; in caso di risposta affermativa, se tale nullità possa ritenersi dimostrata con la semplice evidenziazione della riproduzione, nella singola fideiussione, delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 cod. civ., inserite nello schema predisposto dall’A.B.I. e censurato da Banca d’Italia con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2 maggio 2005 o se, diversamente, debba essere provato in altro modo il nesso funzionale tra la singola fideiussione e l’intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dall’autorità di vigilanza. 3. Se, nell’ambito di una fideiussione riproduttiva delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 cod. civ., censurate da Banca d’Italia con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2 maggio 2005, una volta accertate la nullità di tali previsioni negoziali e la applicabilità (o riespansione) della disciplina suppletiva del codice civile, la pattuizione contemplante la possibilità di ottenere il pagamento a semplice richiesta scritta – del pari contenuta nel testo fideiussorio – valga o meno ad attribuire al creditore la facoltà di evitare la decadenza di cui all’art. 1957 cod. civ. mediante mera istanza stragiudiziale, senza alcuna necessità di avviare iniziative di carattere giurisdizionale». In relazione ai primi due quesiti, le Sezioni unite, nell’enunciare il principio di diritto ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., hanno affermato che: “«Nel caso di fideiussione specifica riproduttiva delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 cod. civ., costituita in un tempo pregresso e successivo al lasso temporale oggetto del provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005, il giudice di merito accerta, nell’ambito del suo proprio sindacato, la rispondenza o meno del modello negoziale utilizzato a un’intesa o pratica concordata con effetti restrittivi della concorrenza, tale da determinare la nullità della garanzia “a valle”, a mente dei principî enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 41994 del 2021, utilizzando, quale elemento di prova da solo non sufficiente, il suddetto accertamento amministrativo, previa ricognizione del contenuto e della portata di esso con riferimento sia all’ambito temporale sia all’ambito oggettivo ulteriori rispetto a quelli suoi propri»”. Relativamente al terzo quesito, la S.C. ha affermato che: “«Qualora una fideiussione rechi una clausola di “pagamento a prima richiesta”, il creditore evita, in ragione di essa, d’incorrere in decadenza anche con un’istanza stragiudiziale inviata al garante nei termini previsti dall’art. 1957, cod. civ., seppure la compresente clausola di esenzione dal rispetto dei suddetti termini sia stata dichiarata nulla perché oggetto d’intese o pratiche concordate indebitamente restrittive della concorrenza nel mercato rilevante»”.

    Art. 1957 c.c. · Art. 363-bis c.p.c.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 8232/2026

    2 aprile 2026

    In tema di fideiussione, mentre un'istanza di pagamento stragiudiziale, ancorché abbandonata, rappresenta una condotta oggettivamente idonea a evitare la decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., la successiva inerzia del creditore, seguita dalla proposizione di una domanda giudiziale solo a distanza di anni, si pone in contrasto con la ratio della norma, che, richiamando il parametro della diligenza nel coltivare le iniziative volte a far valere il credito, è diretta ad evitare un esercizio abusivo del diritto e un'irragionevole situazione di incertezza per il garante, in contrasto con i principi di buona fede e correttezza che devono improntare il rapporto obbligatorio anche nell'eventuale fase dell'azione di adempimento.

    Art. 1957 c.c. · Art. 1184 c.c. · Art. 1375 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 236 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 4051/2026

    23 febbraio 2026

    Nelle controversie in materia di clausole vessatorie, ai sensi degli artt. 33 e ss. del d.lgs. n. 2906 del 2005 (cod. cons.), incombe sulla parte che invoca la tutela protettiva dimostrare - in quanto fatto costitutivo della propria domanda o eccezione - la qualità soggettiva di consumatore, non spettando invece al professionista dimostrare che la propria controparte non possiede tale qualità, con la conseguenza che spetta al fideiussore che invoca di essere un consumatore l'onere della prova di aver prestato la garanzia per ragioni meramente personali e non per finalità o interessi relativi all'attività imprenditoriale del soggetto garantito, dimostrando, in particolare, di non possedere partecipazioni al suo capitale sociale e di non ricoprirne ruoli amministrativi e gestionali.

    Art. 1957 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 33 cod. cons.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 36 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 34049/2025

    24 dicembre 2025

    Le nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati e provati dalle parti. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che aveva rilevato la nullità di un contratto di fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust, nonostante la mancata rituale produzione in giudizio del provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia, erroneamente qualificato alla stregua di fatto notorio).

    Art. 1957 c.c. · Art. 1421 c.c. · Art. 112 c.p.c. · Art. 115 c.p.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 128 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, febbraio 2026 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗; e pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 79/2000

    Questione inammissibile
    22 marzo 2000

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 36 Cost., nei confronti dell'art. 1957 cod. civ., nella parte in cui consentirebbe che il termine entro cui il creditore, per ottenere che la responsabilità del fideiussore permanga, deve proporre le sue domande, decorra - in contrasto con il principio affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 63 del 1966 - dalla scadenza della singola obbligazione e non invece dalla cessazione del rapporto, anche nel caso di credito retributivo fondato su un rapporto di lavoro subordinato non assistito da stabilità e fatto valere solidalmente nei confronti di un datore di lavoro, costituito da un'associazione non riconosciuta, e dei soggetti che abbiano agito in nome e per conto della stessa e che siano perciò responsabili - per l'asserita qualificazione di fideiussori 'ex legè dell'associazione - ai sensi dell'art. 38 cod. civ.. Indipendentemente dall'esattezza - alla stregua degli orientamenti, allo stato attuale non univoci, della giurisprudenza di legittimità - della riconducibilità della posizione dei soggetti di cui all'art. 38 cod. civ. alla figura della fideiussione 'ex legè, la mancanza di precisi riferimenti, nell'ordinanza di rimessione, circa lo svolgimento del processo di provenienza, ed in particolare sul 'dies a quò con riferimento al quale l'eccezione di decadenza sarebbe stata proposta, si risolve infatti in insufficienza di motivazione sulla rilevanza della questione, in quanto impedisce di comprendere se l'eccezione di decadenza - al cui rigetto, secondo il Pretore rimettente, l'eventuale pronuncia di accoglimento sarebbe funzionale - sia stata sollevata dai convenuti facendo decorrere il termine dalla cessazione del rapporto in fatto per effetto dell'intimato licenziamento orale oppure dalle anteriori scadenze dei singoli crediti retributivi. Atteso che, ove la decadenza fosse stata effettivamente eccepita assumendo come 'dies a quò il licenziamento, se ne sarebbe dovuto tener conto anche agli effetti della rilevanza.

    Art. 1957 c.c. · Art. 36 cost. · Art. 38 c.c. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1957 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari