Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Assistenza e beneficenza pubblica

Prestazioni assistenziali

Sottovoce della voce 021 nella classificazione del Massimario

46 massime, da pronunce dal 9 gennaio 2025 al 25 maggio 2026

Massime della Corte di cassazione

46 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 16188/2026

    Prestazioni esclusivamente socioassistenziali svolte da struttura assistenziale a favore degli anziani - Libera determinazione del corrispettivo - Possibilità - Sussistenza - Ragioni.

    Qualora una struttura privata eroghi, in favore di anziani, prestazioni di natura esclusivamente socio-assistenziale, il corrispettivo può essere liberamente concordato tra le parti, poiché una limitazione al generale potere di autonomia negoziale di cui all'art. 1322 c.c. non può essere individuata nella disciplina del S.S.N. laddove assicura ai cittadini livelli essenziali uniformi di assistenza sanitaria, con spesa interamente a carico della P.A., in quanto la stessa concerne soltanto l'erogazione di prestazioni sanitarie "pure" o "inscindibili" da quelle socio-assistenziali, che si configura quando l'assistito, autosufficiente o meno, debba essere sottoposto ad un programma terapeutico, in mancanza del quale non assume rilevanza che la struttura sia accreditata con il S.S.N., giacché la prestazione rimane estranea all'ambito dell'assistenza sanitaria obbligatoria e ricade nella disciplina generale delle prestazioni sociali di cui alla l. n. 328 del 2000.

    Classificata anche sotto: Contratti in genere

    Rv. 679108-01Rassegna di maggio 2026, p. 109 ↗Art. 41 cost. · Art. 1322 c.c. · Art. 3 Istituzione del servizio sanitario nazionale · Art. 53 Istituzione del servizio sanitario nazionale e altri 3Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 15466/2026

    Pensione di inabilità civile - Requisito reddituale - Somme ricevute a titolo di trattamento di fine rapporto e somme percepite da forme di previdenza complementare - Inclusione nel reddito - Sussistenza - Fondamento.

    In tema di pensione di inabilità civile, ai fini della verifica del requisito reddituale di cui all'art. 12 l. n. 118 del 1971, il relativo limite va determinato con riferimento al reddito complessivo rilevante "agli effetti IRPEF", sicché devono essere computati anche i redditi soggetti a tassazione separata, quali il trattamento di fine rapporto e le somme percepite da forme di previdenza complementare per la parte imponibile, non trovando applicazione l'esclusione prevista dall'art. 3, comma 6, l. n. 335 del 1995, che opera solo per l'assegno sociale.

    Rv. 678747-01Rassegna di maggio 2026, p. 205 ↗Art. 12 Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili · Art. 17 t.u.i.r. · Art. 38 cost. · Art. 53 cost.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 14246/2026

    Liquidazione del danno - Compensatio lucri cum damno - Onere della prova - Riparto - Criteri.

    In tema di liquidazione del danno, al principio per il quale spetta al convenuto l'onere di provare il fatto costitutivo dell'eccezione di compensatio lucri cum damno può derogarsi nel solo caso in cui il danneggiato ammetta di avere percepito l'indennizzo dall'assicuratore sociale, senza indicarne l'ammontare, atteso che, in tal caso, il fatto costitutivo della pretesa diviene il solo danno differenziale, sicché è onere del danneggiato provare sia l'entità del danno, sia l'entità dell'indennizzo.

    Classificata anche sotto: Risarcimento del danno

    Rv. 678782-01Rassegna di maggio 2026, p. 153 ↗Art. 1223 c.c. · Art. 2056 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 12609/2026

    Danni da emotrasfusioni - Compensatio lucri cum damno - Indennizzo ex lege n. 210 del 1992 - Ammissione della parte interessata - Circa l'avvenuto accertamento amministrativo delle condizioni valevoli al conseguimento dell'indennizzo - Omessa precisazione in ordine alla concreta percezione - Potere officioso ex art. 213 c.p.c. - Omesso esercizio immotivato - Illegittimità.

    In tema di danno da emotrasfusioni, ai fini della compensatio lucri cum damno tra le somme liquidabili a titolo risarcitorio e l'indennizzo ex l. n. 210 del 1992, il potere officioso del giudice del merito di sollecitazione presso gli uffici competenti, ex art. 213 c.p.c., non può essere immotivatamente omesso, non solo quando la percezione dell'indennizzo sia stata ammessa dalla parte interessata, bensì anche quando quest'ultima, dopo aver allegato l'avvenuto positivo accertamento in sede amministrativa delle condizioni per il suo conseguimento, abbia ingiustificatamente trascurato, nell'assolvimento dei propri doveri di lealtà e probità processuale ex art. 88, comma 1, c.p.c., di precisare espressamente di non averlo ottenuto, nonostante l'esito positivo in sede amministrativa.

    Classificata anche sotto: Risarcimento del danno

    Rv. 678429-01Rassegna di maggio 2026, p. 130 ↗Art. 213 c.p.c. · Art. 2 Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati · Art. 88 c.p.c. · Art. 2043 c.c. e altri 2Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 11694/2026

    Indennità di accompagnamento - Applicazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c. - Conseguenze - Obbligo del giudice - Presupposti - Obbligo di motivazione sulla irrilevanza degli elementi a sostegno dell’aggravamento - Configurabilità - Fattispecie.

    In tema di indennità di accompagnamento, la disposizione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., che impone di valutare gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, applicabile anche alle prestazioni assistenziali, deve essere interpretata nel senso che l'obbligo ivi previsto, in quanto immanente alla funzione giudicante, non solo non è subordinato alla formulazione di una richiesta bensì neanche alla produzione di documenti effettuata dalla parte, potendo trarre origine da ogni elemento proveniente dalla parte interessata o rilevabile di ufficio; nell'adempimento di quest'obbligo il giudice se, da un lato, ha il potere di apprezzare l'idoneità degli elementi (prospettati dalla parte o rilevati d'ufficio) ad esprimere un sopravvenuto rilevante deterioramento della situazione patologica, dall'altro, ove ritenga l'irrilevanza degli stessi, ha il dovere di motivare adeguatamente il mancato esercizio del potere. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione con la quale il Tribunale aveva ritenuto insussistente il requisito sanitario per fruire dell'indennità di accompagnamento, senza valutare né motivare in ordine alla rilevanza della documentazione sanitaria sopravvenuta dalla quale emergeva l'aggravamento rispetto alle risultanze della c.t.u. svolta in sede di a.t.p.).

    Rv. 678730-01Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 327 ↗Art. 38 cost. · Art. 1 Indennita' di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabiliDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 10739/2026

    Indennizzo ex l. n. 210 del 1992 - Diritto all'assegno "una tantum" - Assoggettamento a prescrizione decennale - Sussistenza - Decorrenza - Intero importo.

    In tema di indennizzo per i danni da vaccinazioni, il diritto all'assegno "una tantum", previsto dall'art. 2, comma 2, della l. n. 210 del 1992 - destinato ad integrare l'indennizzo di cui al precedente art. 1, comma 1, e, in particolare, a sostenere il richiedente per il periodo temporale occorrente per il suo ottenimento - in quanto diritto di credito ad una prestazione assistenziale, è soggetto a prescrizione nell'ordinario termine decennale, decorrente dalla data di conoscenza dell'evento dannoso e della sua riconduzione causale alla vaccinazione, per l'intero importo dell'assegno, trattandosi di prestazione una tantum e non ad esecuzione periodica.

    Rv. 678705-01Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 321 ↗Art. 2946 c.c. · Art. 1 Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati · Art. 2 Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivatiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 10194/2026

    Prestazioni a carico del S.S.N. - Prestazione socio-assistenziale "inscindibilmente connessa" a quella sanitaria - Inclusione - Applicabilità anche all'assistenza domiciliare integrata - Sussistenza - Fattispecie.

    Le prestazioni socio-assistenziali inscindibilmente connesse a quelle sanitarie, anche in caso di assistenza domiciliare integrata, in quanto necessarie ad assicurare in concreto la tutela del diritto alla salute ed alle cure, sono incluse in quelle poste integralmente a carico del Servizio sanitario nazionale (S.S.N.), ove risulti, in base ad una valutazione in concreto, che le prestazioni sanitarie non sono eseguibili se non congiuntamente a quelle socio-assistenziali, in quanto avvinte alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, senza che rilevi la prevalenza delle une rispetto alle altre. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto il diritto di una minore disabile all'assistenza domiciliare ventiquattro ore al giorno, da ripartirsi tra assistenza infermieristica, socio-sanitaria, ed assistenza sanitaria continuativa).

    Classificata anche sotto: Igiene e sanità pubblica

    Rv. 678697-01Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 317 ↗Art. 32 cost.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 8382/2026

    Assegno sociale - Revoca ex art. 2, comma 61, della l. n. 92 del 2012 - Natura.

    La revoca dell'assegno sociale disposta dall'INPS ai sensi dell'art. 2, comma 61, della l. n. 92 del 2012, in presenza di sentenza di condanna passata in giudicato per determinati reati ostativi, pronunciata prima dell'entrata in vigore di tale disposizione, non integra una sanzione penale, bensì un effetto extrapenale dipendente da un provvedimento dell'autorità amministrativa e, come tale, non è in contrasto con il divieto di retroattività di cui all'art. 25, comma 2, Cost.

    Rv. 678795-01Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 312 ↗Art. 2 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita · Art. 25 cost.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 6400/2026

    Interventi in favore di minori ex l. n. 328 del 2000 - Obbligo ex lege del Comune - Conseguenze - Rimborso dei relativi costi in favore dei soggetti erogatori - Ordine giudiziale - Sufficienza - Disciplina in materia di contratti pubblici e di contabilità pubblica - Applicabilità - Esclusione.

    A seguito dell'entrata in vigore della l. n. 328 del 2000, l'erogazione delle prestazioni assistenziali in favore di minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile e amministrativa rientra tra i compiti istituzionali del Comune, di modo che, in presenza di un ordine giudiziale e dell'obbligo gravante ex lege sull'ente locale, il rimborso dei costi delle prestazioni eseguite dalle strutture preposte non presuppone l'esistenza di un rapporto contrattuale tra queste e il Comune, non applicandosi, quindi, le disposizioni sui contratti della P.A. e sulla contabilità pubblica.

    Rv. 678223-01Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 215 ↗Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 5957/2026

    Vittime del dovere - Elargizione ex artt. 3 della l. n. 466 del 1980 e 5, comma 5, della l. n. 206 del 2004 - Misura massima - Presupposti - Vigile del fuoco in servizio di leva obbligatoria - Spettanza - Esclusione - Fondamento.

    In tema di benefici in favore delle vittime del dovere, la speciale elargizione di cui al combinato disposto degli artt. 3 della l. n. 466 del 1980 e 5, comma 5, della l. n. 206 del 2004 non spetta, nella misura massima, a chi abbia riportato un'inidoneità permanente in conseguenza di un incidente accaduto nello svolgimento del servizio di leva obbligatoria presso il Corpo dei Vigili del Fuoco, essendo costui legato all'Amministrazione da un rapporto di servizio e non di pubblico impiego, quale è quello la cui cessazione integra il presupposto per la corresponsione della suddetta misura.

    Rv. 678757-01Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 293 ↗Art. 3 Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche · Art. 1 Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata · Art. 5 Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matriceDove leggere la sentenza

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da Iuspedia.

Se ne mostrano 30 su 47: prima le dichiarazioni di illegittimità, poi le altre, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 12, da gennaio 2025 a maggio 2026. Fonti e metodologia

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