Codice civile

Art. 177 c.c. — Oggetto della comunione

[1]((Costituiscono oggetto della comunione:

  • a)gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
  • b)i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
  • c)i proventi dell'attivita' separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
  • d)le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.

[2]Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi)).

Testo vigente dal 20 settembre 1975

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Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 177 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 15246/2026

    20 maggio 2026
    • Agricoltura

    In tema di agevolazioni fiscali previste dall'art. 9 del d.P.R. n. 601 del 1973 per i trasferimenti di fondi rustici in favore di coltivatori diretti, il requisito soggettivo deve essere posseduto da entrambi i coniugi solo quando l'acquisto avvenga in comunione immediata, con intestazione del bene ad entrambi, mentre, ove il fondo sia acquistato dal solo coniuge coltivatore diretto, con utili realizzati durante il matrimonio, e sia destinato all'esercizio della sua attività imprenditoriale agricola, trova applicazione l'art. 178 c.c., in virtù del quale il fondo rientra nella comunione legale solo de residuo, al momento dello scioglimento del regime, restando, quindi, fino ad allora, intestato esclusivamente al coniuge acquirente, il quale ha diritto alle agevolazioni se coltivatore diretto, risultando invece irrilevante, a tal fine, il regime di comunione legale eventualmente vigente.

    Art. 177 c.c. · Art. 178 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 10762/2026

    23 aprile 2026

    Nei contratti soggetti alla forma scritta ad substantiam, l'oggetto deve essere determinato o determinabile sulla base degli elementi risultanti dal contratto stesso, non potendosi utilizzare elementi ad esso estranei, cosicché il riconoscimento dell'efficacia di un ordine straniero di trasferimento della proprietà di un immobile sito nel territorio dello Stato italiano presuppone, necessariamente, l'accertamento di un preesistente impegno del proprietario a vendere il cespite, assunto in forma scritta o comunque recepito in un provvedimento giudiziario, in ragione del disposto dell'art. 1350 c.c., a cui va attribuita, anche alla stregua dell'art. 24 del Regolamento UE n. 1215 del 2012, natura di principio di ordine pubblico.

    Art. 177 c.c. · Art. 179 c.c. · Art. 1346 c.c. · Art. 1350 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 32455/2025

    12 dicembre 2025

    Il regime della comunione legale è logicamente e giuridicamente compatibile con l'acquisto di un diritto reale di usufrutto la cui durata, in base alla chiara identificazione dell'oggetto del negozio, sia commisurata alla vita di uno solo dei coniugi, il quale non si trasforma automaticamente in usufrutto congiunto, a prescindere dall'esclusione ex art. 179 c.c.

    Art. 177 c.c. · Art. 179 c.c. · Art. 979 c.c. · Art. 1398 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 20793/2025

    23 luglio 2025

    Il principio generale dell'accessione ex art. 934 c.c., in base al quale il proprietario del suolo acquista "ipso iure" al momento dell'incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata, non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi, in quanto l'acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario, senza la necessità di apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile l'art. 177, comma 1, c.c. hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale, cosicché la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno di essi è, a sua volta, proprietà personale ed esclusiva di quest'ultimo, mentre al coniuge non proprietario, che ha contribuito all'onere della costruzione, spetta, previo assolvimento dell'onere della prova di avere fornito il proprio sostegno economico, il diritto di ripetere, nei confronti dell'altro coniuge, le somme spese a tal fine.

    Art. 177 c.c. · Art. 191 c.c. · Art. 192 c.c. · Art. 934 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 95/2009

    Parametro
    2 aprile 2009

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 621 del codice di procedura civile e 2729 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Torino, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 aprile 2009…

    Art. 621 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 2729 c.c.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 20 settembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. 26 parole tolte, 100 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: La dote consiste in quei beni che la moglie o altri per essa apporta espressamente a questo titolo al marito per sostenere i pesi del matrimonioaggiunto: Costituiscono oggetto della comunione:

aggiunto: a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;

aggiunto: b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;

aggiunto: c) i proventi dell'attivita' separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;

aggiunto: d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.

aggiunto: Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art177 · fonte del testo

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