Cass. civ., Sez. II, ord. n. 16433/2026
Immobili realizzati anteriormente al 1° settembre 1967 - Divisione - Modificazioni edilizie successive alla costruzione e non autorizzate - Falsità della dichiarazione del venditore - Rilevanza ai fini della divisione - Esclusione - Incidenza sul valore dei cespiti - Sussistenza - Condizioni.
In tema di scioglimento di comunione (ordinaria o ereditaria) su immobili realizzati anteriormente al 1° settembre 1967, l'esistenza di modificazioni edilizie eseguite successivamente alla costruzione e non autorizzate e la falsità della dichiarazione del venditore circa l'assenza di interventi richiedenti titolo abilitativo non impediscono il perfezionamento della divisione, ma possono incidere esclusivamente sul valore dei cespiti interessati, purché vi sia stata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante, ai sensi dell'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, che l'edificazione è precedente alla data suddetta e tale dichiarazione sia riferibile ai beni oggetto di causa e risulti veritiera.
Classificata anche sotto: Divisione
Rv. 679165-01Rassegna di maggio 2026, p. 113Art. 713 c.c. · Art. 40 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizieDove leggere la sentenza