Codice di procedura civile

Art. 480 c.p.c. — Forma del precetto

[1]Il precetto consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l'autorizzazione di cui all'articolo 482, con l'avvertimento che, in mancanza, si procedera' a esecuzione forzata.

[2]Il precetto deve contenere a pena di nullita' l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa e' fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando e' richiesta dalla legge. In quest'ultimo caso l'ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale. Il precetto deve altresi' contenere l'avvertimento che il debitore puo', con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore. 148

[3]((Il precetto deve inoltre contenere l'indicazione del giudice competente per l'esecuzione e, se e' sottoscritto dalla parte personalmente, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice oppure l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l'elezione di un domicilio digitale speciale. In mancanza, le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui e' stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso, salvo quanto previsto dall'articolo 149-bis.)) 178

[4]Il precetto deve essere sottoscritto a norma dell'articolo 125 e notificato alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132

148

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 7, 13, comma 1, lettere a), f), numero 1) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

178

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Testo vigente dal 26 novembre 2024

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EsecuzioneVersione 0.3

Atto di precetto

Precetto per il pagamento di somme di denaro, con il titolo descritto nei suoi estremi, le somme divise per voce, le forme dell’esecuzione, gli avvertimenti dell’art. 480, procura in calce e relate a mezzo PEC o tramite ufficiale giudiziario.

EsecuzioneVersione 0.1

Precetto per consegna o rilascio

Precetto per il rilascio di un immobile o per la consegna di beni mobili, con il titolo descritto nei suoi estremi, la descrizione sommaria dei beni, il termine fissato nel titolo, gli avvertimenti dell’art. 480, procura in calce, relate, richiesta di esecuzione all’ufficiale giudiziario e schema del preavviso di rilascio.

EsecuzioneVersione 0.2

Atto di pignoramento presso terzi

Pignoramento di crediti del debitore presso uno o più terzi, con intimazione al terzo, avvertimenti dell’art. 492, citazione del debitore e invito al terzo per la dichiarazione.

EsecuzioneVersione 0.1

Atto di pignoramento immobiliare

Pignoramento di beni e diritti immobiliari del debitore, con i beni indicati come chiedono l’art. 555 c.p.c. e l’art. 2826 c.c., l’ingiunzione, l’invito e gli avvertimenti dell’art. 492, la richiesta di trascrizione e la relata dell’ufficiale giudiziario.

EsecuzioneVersione 0.1

Istanza di ricerca telematica dei beni da pignorare

Istanza all’ufficiale giudiziario perché cerchi con modalità telematiche i beni del debitore nelle banche dati pubbliche, oppure, prima della notificazione del precetto o del decorso del termine ad adempiere, istanza al presidente del tribunale perché autorizzi la ricerca per il pericolo nel ritardo.

EsecuzioneVersione 0.1

Opposizione all’esecuzione

Opposizione del debitore che contesta il diritto di procedere a esecuzione forzata: al precetto, con citazione o ricorso, o a esecuzione iniziata, con ricorso al giudice dell’esecuzione; motivi tipici già scritti e sospensione del titolo o del processo.

EsecuzioneVersione 0.1

Opposizione agli atti esecutivi

Opposizione ai vizi formali del titolo, del precetto, delle notificazioni e dei singoli atti di esecuzione, nel termine perentorio di venti giorni: citazione prima dell’esecuzione, ricorso al giudice dell’esecuzione dopo, con i provvedimenti dell’art. 618.

Corte di cassazione

9 pronunce che riguardano l’art. 480 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 12417/2026

    3 maggio 2026

    In materia di riscossione dei tributi locali, l'atto di precetto, benché estraneo al procedimento tipico di riscossione mediante ingiunzione fiscale, di cui al r.d. n. 639 del 1910, e non necessario quale fase dell'esecuzione fiscale, è idoneo a interrompere la prescrizione, ai sensi degli artt. 1219 e 2943 c.c., qualora contenga una chiara intimazione ad adempiere ed esprima la volontà dell'ente creditore di conseguire il pagamento, assumendo funzione di costituzione in mora.

    Art. 480 c.p.c. · Art. 2953 c.c. · Art. 1219 c.c. · Art. 2943 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 9320/2026

    13 aprile 2026

    In tema di validità del precetto, nell'espropriazione forzata per somme di denaro il requisito formale dell'indicazione della somma della quale è intimato il pagamento è integrato se l'atto contiene gli elementi sufficienti ad individuare esattamente, mediante un semplice calcolo matematico, l'importo da corrispondere. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato la nullità di un precetto nonostante l'atto indicasse la somma risultante dal titolo esecutivo, le date e gli importi dei pagamenti parziali già ricevuti, e i criteri di calcolo degli interessi e le date delle relative decorrenze).

    Art. 480 c.p.c. · Art. 617 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 4811/2026

    3 marzo 2026

    Nel caso in cui il creditore abbia proceduto, ai sensi dell'art. 480, comma 3, c.p.c., a un'elezione di domicilio cd. anomala (vale a dire priva di collegamenti con il luogo dell'esecuzione e, quindi, non vincolante ai fini della determinazione del giudice competente), il debitore intimato che formuli opposizione esecutiva preventiva dinanzi al giudice della residenza dichiarata o del domicilio eletto non può eccepire l'incompetenza per territorio del giudice così adito e la relativa eccezione, se sollevata, è inammissibile.

    Art. 480 c.p.c. · Art. 615 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 31447/2025

    2 dicembre 2025

    Nel caso in cui l'esecuzione forzata sia fondata su un decreto ingiuntivo successivamente dichiarato esecutivo, ai sensi degli artt. 647 o 648 c.p.c., non è necessaria una nuova notifica del titolo ma il precetto deve contenere l'indicazione del provvedimento che ne ha disposto l'esecutorietà, a pena di nullità non suscettibile di sanatoria a seguito dell'acquisizione aliunde della relativa conoscenza da parte dell'intimato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso potesse ritenersi non necessaria la suddetta indicazione, in ragione del fatto che l'intimata non poteva non essere a conoscenza sia dell'ordinanza ex art. 648 c.p.c. sia della successiva sentenza che aveva rigettato l'opposizione, contro la quale aveva anche proposto appello).

    Art. 480 c.p.c. · Art. 156 c.p.c. · Art. 617 c.p.c. · Art. 654 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 5/2007

    Questione infondata
    19 gennaio 2007

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 82 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (Norme integrative e di attuazione del R.D.L. 27 novembre 1993, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore) e dell'art. 330 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della C…

    Art. 330 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 480/2005

    Questione infondata
    29 dicembre 2005

    Non è fondata, in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione - nei sensi di cui in motivazione -, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 480, comma terzo, del codice di procedura civile, nella parte in cui, alla stregua del “diritto vivente”, prevede che, ove il creditore nel precetto abbia eletto domicilio in un comune diverso da quello in cui vi siano beni esecutabili del debitore precettato, la notificazione dell'opposizione a precetto sia eseguita presso la cancelleria del giudice del luogo ove è stato notificato l'atto. Infatti - posto che l’evocato “diritto vivente” si riferisce all’ipotesi (diversa da quella esaminata) dell'individuazione, nel rispetto del principio costituzionale della garanzia del giudice naturale (art. 25 Cost.), del giudice competente per l'opposizione a precetto: individuazione operata in favore del giudice del luogo di notifica del precetto non solo nel caso di omessa dichiarazione di residenza o elezione di domicilio, ma anche nell'ipotesi che nel luogo indicato dal creditore precettante non vi siano beni del debitore o non risieda un debitor debitoris -, il debitore precettato, nel rispetto del fondamentale principio del contraddittorio e del diritto di difesa, ben può proporre la sua opposizione al giudice del luogo di notifica del precetto ogni volta che egli deduca (anche implicitamente) l'inesistenza di suoi beni (o della residenza di suoi debitori) in altro luogo, ma egli può notificare la sua opposizione presso la cancelleria di tale giudice solo quando il creditore precettante abbia del tutto omesso la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio; ove tale dichiarazione o elezione vi sia, anche se in luogo che, secondo il debitore, mai potrebbe essere quello “dell'esecuzione”, la notificazione dell'opposizione deve necessariamente farsi nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto. L'esigenza di interpretare l'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ., alla luce dei ricordati princìpi costituzionali è resa ancor più evidente dal riconoscimento in termini generali del potere cautelare al giudice dell'opposizione a precetto secondo la previsione del primo comma, secondo periodo, dell'art. 615 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 2, comma 3, lettera e), n. 40, del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005. - Sull’interpretazione dell’art. 480, comma terzo, del codice di procedura civile, v. citate sentenza n. 84 del 1973 e ordinanza n. 62 del 1985.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 480 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 62/1985

    Questione infondata
    8 marzo 1985

    La forma di notificazione prevista dall'art. 480, terzo comma, a norma del quale, ove il precetto non contenga la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante, le notificazioni si eseguono presso la cancelleria del giudice stesso ed il cancelliere non è tenuto a darne notizia alla parte interessata, non contrasta con l'art. 24 Cost., in quanto detta forma di notificazione, da un lato, consegue al mancato adempimento dell'onere imposto al creditore dalla norma impugnata e quindi è a lui imputabile; e, dall'altro, non impedisce ne' rende particolarmente gravoso il diritto di difesa, in quanto il creditore stesso, non ignorando la propria omissione e quindi la relativa conseguenza di legge, ben può con l'ordinaria diligenza informarsi presso il cancelliere e, nel caso di proposta opposizione, ritirare l'atto e provvedere così alla sua difesa. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 24 Cost., della questione di legittimità costituzionale, dell'art. 480, terzo comma c.p.c.).

    Art. 480 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 novembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 21 agosto 2015 al 26 novembre 2024. 3 parole tolte, 37 parole aggiunte.

Il precetto deve inoltre contenere aggiunto: l'indicazione del giudice competente per l'esecuzione e, se e' sottoscritto dalla parte personalmente, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice tolto: competente per l'esecuzione aggiunto: oppure l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l'elezione di un domicilio digitale speciale. In mancanzaaggiunto: , le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui e' stato notificatotolto: , e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stessoaggiunto: , salvo quanto previsto dall'articolo 149-bis.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

    Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art480 · fonte del testo

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