Codice civile

Art. 2733 c.c. — Confessione giudiziale

[1]E' giudiziale la confessione resa in giudizio.

[2]Essa forma piena prova contro colui che l'ha fatta, purche' non verta su fatti relativi a diritti non disponibili.

[3]In caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti e' liberamente apprezzata dal giudice.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2733 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 12952/2026

    6 maggio 2026

    La quietanza riveste efficacia probatoria piena, quale confessione stragiudiziale di un fatto estintivo dell'obbligazione, soltanto ove contenga una dichiarazione univoca di pagamento, recante l'indicazione dell'importo e del titolo, e provenga dal creditore mediante sottoscrizione a lui riferibile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che, nell'ambito di un procedimento disciplinare a carico di un avvocato, incolpato di aver indebitamente trattenuto somme spettanti al cliente, aveva negato valore probatorio, in ordine alla loro restituzione, a dichiarazioni apparentemente sottoscritte dal cliente, sul rilievo che, sotto il profilo soggettivo, l'autenticità delle firme apposte era stata contestata dall'interessato e non verificata da perizia grafologica, e, sotto il profilo oggettivo, non vi era indicato con precisione a quale titolo e per quale importo i pagamenti fossero stati effettuati).

    Art. 2733 c.c. · Art. 2702 c.c. · Art. 2730 c.c. · Art. 2735 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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Citate insieme nelle massime

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Approfondimenti

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  • Il quinto capo del titolo regola la confessione. La nozione ne è data dall'art. 2730, che ne pone in rilievo l'elemento caratteristico, costituito dall'essere la dichiarazione produttiva di conseguenze giuridiche sfavorevoli al confitente e favorevoli all'altra parte. Nel determinare la capacità richiesta per la confessione, alla formula del codice del 1865 (art. 1361), il quale faceva riferimento alla capacità di obbligarsi, ho sostituito una formula più propria, che fa riferimento alla capacità di disporre del diritto a cui attengono i fatti confessati (art. 2731). Il principio che la confessione è revocabile, quando si provi che fu determinata da errore di fatto, è riaffermato dall'art. 2732, il quale, eliminando una lacuna del codice precedente, la dichiara altresì revocabile se fu determinata da violenza. Ho ritenuto superfluo aggiungere, come si aggiungeva nel codice del 1865 (art. 1356), che la confessione ha carattere giudiziale anche se fatta dinanzi a un giudice incompetente; per contro, ho ritenuto opportuno circoscrivere i limiti della piena efficacia probatoria della confessione giudiziale, escludendo tale efficacia quando la confessione verte su fatti relativi a diritti non disponibili (art. 2733, secondo comma). Una disposizione di nuova formulazione (art. 2733, terzo comma) regola, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa soltanto da alcuni dei litisconsorti. Al riguardo, poichè non è ammissibile che la confessione formi piena prova contro gli altri, non potendo il confitente disporre dei diritti altrui, si conferisce al giudice il potere di apprezzarla liberamente.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1119

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2733 · fonte del testo

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